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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 – BM / BCE

(Causa F-78/11) 1

Funzione pubblica – Personale della BCE – Proroga retroattiva del periodo di prova – Decisione di porre fine al contratto durante il periodo di prova – Procedimento disciplinare

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BM (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente P. Embley, M. López Torres e E. Carlini, agenti, successivamente M. López Torres e E. Carlini, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della BCE di risolvere il contratto della parte ricorrente durante il periodo di prova a causa di un’infrazione disciplinare sanzionata con una nota di biasimo.

Dispositivo

1)    La decisione del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, del 20 maggio 2011, che pone fine al contratto di BM al 31 ottobre 2011, è annullata.

2)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)    La Banca centrale europea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BM.

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1 GU C 319 del 29.10.2011, pag. 30.