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Ricorso proposto il 29 gennaio 2020 – Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-51/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza della Corte del 9 novembre 2017 nella causa C-481/16, Commissione/Grecia EU:C:2017:845, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della sentenza stessa e dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE,

disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione una penalità pari a EUR 26.697,89 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza della Corte del 9 novembre 2017 nella causa C-481/16, per il periodo dal giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa sino al giorno in cui sarà stata data integrale esecuzione alla sentenza del 9 novembre 2017,

disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 3.709,23 per il numero di giorni trascorsi dalla pronuncia della sentenza del 9 novembre 2017 fino al giorno della pronuncia della sentenza nel presente caso,

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente alla decisione della Commissione europea del 27 marzo 2014 nel procedimento SA.34572, la Repubblica ellenica avrebbe dovuto recuperare entro quattro mesi gli aiuti incompatibili concessi alla società Larco e informare a sufficienza di diritto la Commissione dell’adozione delle misure necessarie a tal fine. Gli aiuti in parola consistevano in garanzie statali alla Larco per il 2008, il 2010 e il 2011 e nella partecipazione pubblica all’aumento di capitale della società nel 2009.

Il 2 settembre 2016, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte per violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (causa C-481/16). La Corte ha statuito, il 9 novembre 2017, che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini impartiti, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione della Commissione e non avendo informato la Commissione delle misure adottate in applicazione di detta decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 3 a 5 della decisione in parola nonché del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Non avendo adottato le misure ai fini dell’esecuzione della sentenza della Corte del 9 novembre 2017, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione stessa e dell’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

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