Language of document : ECLI:EU:F:2010:23

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

15 aprile 2010


Causa F‑104/08


Angel Angelidis

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Funzionari — Posto vacante — Esecuzione di una sentenza di annullamento della decisione di nomina — Nuovo avviso di posto vacante — Legittimo affidamento — Principio di aspettativa di carriera dei funzionari — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Angelidis chiede, da una parte, l’annullamento dell’avviso di posto vacante n. 12564 relativo al posto di direttore della Direzione affari di bilancio presso la Direzione generale delle politiche interne dell’Unione del Parlamento, delle decisioni di nomina della sig.ra V. a tale posto e di rigetto della propria candidatura al detto posto, nonché delle decisioni di rigetto dei suoi reclami diretti contro tali decisioni; dall’altra, la condanna del Parlamento al pagamento di un risarcimento a fronte del preteso danno subito a seguito degli atti impugnati di cui sopra, infine, in ogni caso, l’attribuzione ad personam del grado di direttore.

Decisione: Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente la somma di EUR 1 000. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà i due terzi delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione — Portata

(Art. 233 CE)

3.      Funzionari — Ricorso — Sentenza di annullamento — Effetti — Annullamento di una decisione di nomina — Obblighi dell’amministrazione

(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, art. 91)

4.      Funzionari — Assunzione — Criteri — Interesse del servizio — Potere discrezionale dell’amministrazione

5.      Funzionari — Avviso di posto vacante — Oggetto — Scrutinio per merito comparativo dei candidati

(Statuto dei funzionari, art. 29)

6.      Funzionari — Ricorso — Motivi di ricorso — Sviamento di potere — Nozione

1.      Una domanda di annullamento formalmente diretta contro il rigetto di un reclamo ha l’effetto di investire il Tribunale della funzione pubblica dell’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo.

(v. punto 18)

Riferimento:

Corte: 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 8)

Tribunale di primo grado: 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione (Racc. pag. II‑1173, punto 43)

Tribunale della funzione pubblica: 9 luglio 2009, causa F‑85/08, Notarnicola/Corte dei conti (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑263 e II‑A‑1‑1429, punto 14)

2.      In caso di annullamento da parte del giudice comunitario di un atto di un’istituzione, spetta a quest’ultima, ai sensi dell’art. 233 CE, adottare gli opportuni provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. Per conformarsi alla sentenza di annullamento e darle piena esecuzione, l’istituzione da cui promana l’atto annullato è tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che detta motivazione è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato. Quanto agli effetti dell’annullamento di un atto pronunciato dal giudice comunitario, occorre altresì ricordare che tale annullamento opera ex tunc e ha quindi l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico. L’istituzione convenuta è tenuta, in forza dell’art. 233 CE, a prendere i provvedimenti necessari per neutralizzare gli effetti delle illegittimità accertate, il che, nel caso di un atto a cui è già è stata data esecuzione, implica che il ricorrente sia ricollocato nella situazione giuridica in cui si trovava anteriormante a tale atto.

(v. punti 35 e 36)

Riferimento:

Corte: 13 luglio 2000, causa C‑8/99 P, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento (Racc. pag. I‑6031, punti 19 e 20)

Tribunale di primo grado: 27 giugno 2000, causa T‑47/97, Plug/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑527, punto 58); 5 dicembre 2002, causa T‑119/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑1185, punto 35); 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑337 e II‑1657, punto 56), e 29 giugno 2005, causa T‑254/04, Pappas/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑177 e II‑787, punti 36 e 37)

3.      Non spetta al Tribunale di primo grado sostituirsi all’autorità amministrativa per determinare i provvedimenti concreti che l’autorità che ha il potere di nomina deve adottare, se del caso. Quest’ultima è tenuta, nell’esercizio del potere discrezionale attribuitole dall’art. 233 CE, ad effettuare una scelta tra i diversi provvedimenti prospettabili al fine di contemperare le esigenze amministrative con la necessità di riparare il pregiudizio cagionato ad un ricorrente. La detta autorità non è tenuta a dar seguito ad una procedura di assunzione avviata in applicazione dell’art. 29 dello Statuto. Tale principio rimane applicabile anche nell’ipotesi in cui la procedura di assunzione sia stata parzialmente annullata dal giudice comunitario. Ne consegue che una siffatta sentenza di annullamento non può, in alcun caso, incidere sul potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina di ampliare le sue possibilità di scelta nell’interesse del servizio revocando l’avviso di posto vacante iniziale e avviando correlativamente una nuova procedura di copertura del posto controverso.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 febbraio 1990, causa T‑38/89, Hochbaum/Commissione (Racc. pag. II‑43, punto 15); 8 ottobre 1992, causa T‑84/91, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II‑2335, punto 78); 21 giugno 1996, causa T‑41/95, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑319 e II‑939, punti 38 e 39); Pappas/Comitato delle regioni, cit., punto 44, e 17 ottobre 2006, cause riunite T‑432/03 e T‑95/05, Dehon/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑209 e II‑A‑2‑1077, punto 49)

4.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per valutare l’interesse del servizio e, in particolare, per definire le esigenze specifiche di un posto da coprire. Il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se la detta autorità si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

(v. punto 58)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 giugno 1997, causa T‑237/95, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑141 e II‑429, punto 99)

5.      L’avviso di posto vacante ha la funzione, da un lato, di informare gli interessati in maniera il più possibile esatta della natura dei requisiti necessari per occupare un posto da coprire, dall’altro, di fissare il contesto giuridico entro il quale l’autorità che ha il potere di nomina intende procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati che essa si autoimpone. La detta autorità si scosterebbe da tale contesto e violerebbe, per giunta, il principio di parità di trattamento se dovesse accettare una candidatura presentata dopo la scadenza del termine fissato a tal fine dall’avviso di posto vacante e il cui ritardo non possa essere spiegato dal verificarsi di un caso fortuito o di forza maggiore.

(v. punto 78)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 maggio 2005, causa T‑30/04, Sena/AESA (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑519, punto 52)

6.      Una decisione è viziata da sviamento di potere solo ove risulti, sulla base di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, adottata per conseguire uno scopo diverso da quello perseguito dalla normativa controversa.

(v. punto 89)

Riferimento:

Corte: 25 febbraio 1987, causa 52/86, Banner/Parlamento (Racc. pag. 979, punto 6), e 8 giugno 1988, causa 135/87, Vlachou/Corte dei conti (Racc. pag. 2901, punto 27)

Tribunale della funzione pubblica; 21 ottobre 2009, causa F‑33/08, V/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑403 e II‑A‑1‑2159, punto 250)