Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) il 20 marzo 2019 – EZ / Repubblica federale di Germania

(Causa C-238/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: EZ

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE 1 debba essere interpretato nel senso che il «rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto» non richiede che l’interessato abbia rifiutato il servizio militare nell’ambito di un procedimento formale di rifiuto, qualora la legislazione dello Stato di origine non preveda il diritto di rifiutare il servizio militare.

2.    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se con il «rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto», l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 tuteli anche le persone che al termine del periodo di rinvio del servizio militare non si mettono a disposizione dell’amministrazione militare dello Stato di origine e si sottraggono al reclutamento forzato attraverso la fuga.

3.    In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, per una persona soggetta all’obbligo di leva che non è a conoscenza dell’ambito dei suoi futuri interventi militari, il servizio militare comporterebbe direttamente o indirettamente «la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell’ambito dei motivi di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2» per il solo fatto che le forze armate del suo Stato di origine commettono ripetutamente e sistematicamente tali crimini, reati o atti impiegando militari di leva.

4.    Se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, in conformità dell’articolo 2, lettera d), della medesima, i motivi di cui all’articolo 10 della direttiva 2011/95/UE devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva o alla mancanza di protezione contro tali atti.

5.    In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se il collegamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, tra la persecuzione per azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare e il motivo di persecuzione sussista per il solo fatto che l’azione penale o la sanzione sono collegate al rifiuto.

____________

1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)