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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 20 marzo 2019 – CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Causa C-242/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV

Resistenti: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Questioni pregiudiziali

Se il trasporto di pallet da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro, al fine del loro successivo noleggio in quest’ultimo Stato membro a un soggetto passivo stabilito e identificato ai fini dell’IVA in Romania, costituisca un non trasferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [2006/112/CE] 1 .

A prescindere dalla risposta alla prima questione, se sia considerato soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2008/9/CE 2 , il soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro, anche se detto soggetto è identificato ai fini dell’IVA o sarebbe tenuto all’identificazione ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso.

Se, alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/9/CE, la condizione di non essere identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso rappresenti una condizione aggiuntiva rispetto a quelle previste all’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE affinché un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro e non stabilito nello Stato membro di rimborso possa beneficiare del diritto al rimborso in una fattispecie come quella in esame.

Se l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE debba esser interpretato nel senso che osta alla prassi di un’amministrazione nazionale di rifiutare il rimborso dell’IVA per mancato soddisfacimento di una condizione prevista esclusivamente nella normativa nazionale.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2 Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 23).