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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 marzo 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg / B

(Causa C-245/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: État du Grand-duché de Luxembourg

Resistente: B

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta medesima, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale di uno Stato membro la quale, nel quadro del regime procedurale in materia di scambio di informazioni su richiesta, segnatamente istituito in attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE 1 , escluda qualsiasi possibilità d’impugnazione, in particolare giurisdizionale, da parte del terzo detentore delle informazioni avverso una decisione con cui l’autorità competente dello Stato membro medesimo lo obblighi a fornirgli informazioni al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente da un altro Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16, eventualmente alla luce del carattere evolutivo dell’interpretazione dell’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, debbano essere interpretati nel senso che una richiesta di scambio, congiuntamente a una decisione di ingiunzione dell’autorità competente dello Stato membro interpellato che vi dia seguito, soddisfino il criterio dell’assenza manifesta di qualsiasi prevedibile pertinenza allorché lo Stato membro richiedente precisi l’identità del contribuente coinvolto, il periodo interessato dall’indagine nello Stato membro richiedente e l’identità del detentore delle informazioni indicate, richiedendo informazioni riguardanti contratti, nonché le fatturazioni e i pagamenti correlati, non specificati ma definiti da criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che i contratti in questione sarebbero stati stipulati dal detentore delle informazioni identificato, in secondo luogo, alla loro applicabilità durante gli esercizi fiscali oggetto dell’indagine delle autorità dello Stato richiedente e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto identificato.

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1 GU 2011, L 64, pag. 1.