Language of document :

Impugnazione proposta il 14 febbraio 2020 da Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos,

Protopresvyteros Antonios Bousdekis,

Protopresvyteros Vasileios Kokolakis,

Estia Paterikon Meleton,

Christos Papasotiriou,

Charalampos Andralis,

avverso l’ordinanza del Tribunale (Sezione Nona) dell’11 dicembre 2019, nella causa T-547/19, Sarantis Sarantos / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

(Causa C-84/20P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Archimandritis Sarantis Sarantos,

Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos,

Protopresvyteros Antonios Bousdekis,

Protopresvyteros Vasileios Kokolakis,

Estia Paterikon Meleton,

Christos Papasotiriou,

Charalampos Andralis,

(rappresentante: C. Papasotiriou, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

decidere in ordine al loro ricorso del 31 luglio 2019, senza rinvio al Tribunale dell’ordinanza impugnata;

annullare l’ordinanza registrata con numero di ruolo 923557, dell’11 dicembre 2019, della Nona Sezione del Tribunale dell’Unione europea, relativa al summenzionato ricorso e accogliere integralmente quest’ultimo;

annullare il regolamento (UΕ) 2019/1157 1 del 20 giugno 2019;

condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti fanno valere due motivi:

Primo motivo di impugnazione, con il quale si fa valere che l’ordinanza impugnata, nel respingere in quanto irricevibile il loro ricorso e nello statuire, anzitutto, che «(…) il regolamento impugnato non incide sui ricorrenti che sono persone fisiche in ragione di talune qualità ad essi peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona, ma in ragione delle loro convinzioni, che sono professate, in atto o in potenza, da un numero indeterminato di persone. Conseguentemente, detti ricorrenti non sono individualmente interessati dal regolamento impugnato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE», ha violato gli articoli 263, quarto comma, TFUE, 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio di proporzionalità, il preambolo nonché gli articoli 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01), 5, paragrafo 1 e 4 del Trattato dell’Unione europea (singolarmente e in combinato disposto con il protocollo n. 2 con riguardo all’applicazione del principio di proporzionalità), nonché la relativa giurisprudenza. Questo perché con il loro ricorso i ricorrenti fanno valere che il regolamento impugnato viola i loro diritti dell’uomo, tra i quali anche i diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, (la dignità dell’uomo, il credo religioso, il diritto di obiezione a causa della libertà di religione, la vita personale e la libertà, i dati di carattere personale, il diritto al consenso esplicito per ogni loro trattamento), sicché il regolamento li riguarda direttamente e individualmente e, in ragione della natura stessa dei diritti colpiti in quanto diritti dell’uomo fondamentali, essi sono legittimati a presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, tra i giudici dell’Unione direttamente tenuto a controllare l’invalidità dei regolamenti nell’ipotesi della violazione dei diritti dell’uomo fondamentali.

Secondo motivo di impugnazione, con il quale si fa valere che il Tribunale che ha pronunciato l’ordinanza impugnata, nel considerare irricevibile la rappresentanza dinanzi ad esso del sesto ricorrente, avvocato Christos Papasotiriou, e questo perché «il (…)sesto ricorrente non si è avvalso dei servizi di un avvocato, un terzo, per farsi rappresentare, ma ha agito in nome proprio, firmando egli stesso il ricorso e avvalendosi del suo status di avvocato sulla base del documento di legittimazione di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento di procedura (…)», ha compiuto un’interpretazione erronea, contra legem, della disposizione dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e una violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di proporzionalità, nonché delle pertinenti disposizioni della legislazione dell’Unione poste a garanzia di esso.

____________

1     Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU 2019, L 188, pag. 67).