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Ricorso proposto il 30 luglio 2012 – ZZ / BEI

(Causa F-82/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del comitato dei ricorsi di rigettare il ricorso del ricorrente avverso il risultato della seconda valutazione globale concernente il lavoro svolto nel 2007.

Conclusioni del ricorrente

Annullare:

la decisione adottata il 15 febbraio 2012:, nella parte in cui il comitato dei ricorsi con

ha respinto il ricorso avverso il suo rapporto informativo dell’anno 2007, effettuato nel 2011 a seguito dell’annullamento di quello redatto nel 2008, come disposto dal Tribunale della funzione pubblica (TFP) con la sentenza dell’8 marzo 2011, che ha definito il ricorso F-59/09;

ha respinto il suo ricorso avverso il rifiuto di raccomandare la sua promozione, conseguente all’annullamento deciso dal TFP con la medesima sentenza dell’8 marzo 2011;

ha rifiutato il giudizio di merito e, esprimendo solo un giudizio di legittimità, ha negato al ricorrente il diritto ad ottenere una seconda ed effettiva valutazione del lavoro svolto;

le promozioni decise il 29 aprile 2008 atteso che, alla luce del giudizio espresso dai suoi superiori, la BEI ha omesso di prenderlo in considerazione al punto “Promotions from Function E to D”;

tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui l’intero rapporto informativo 2007 e la valutazione espressa dai suoi superiori, anche nella parte in cui non propone la nota A o la nota B+ e la promozione del ricorrente alla funzione D e, se del caso, previa dichiarazione della illegittimità e disapplicazione delle linee guida, quanto meno nella parte in cui introducono illegittime limitazioni quantitative al numero di impiegati che possono ricevere un giudizio sintetizzato con la nota A o B+;

condannare la convenuta alle spese.