Language of document :

Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 – Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-57/20)1

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Pethke e J. Jokubauskaitė, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato al regime forfettario tutti i produttori agricoli, quale regola generale, indipendentemente dal fatto che l’assoggettamento al regime normale dell’imposta sul volume d’affari o al regime speciale delle piccole imprese arrechi loro difficoltà, e inoltre, avendo applicato un’aliquota forfettaria di compensazione che comporta una sovracompensazione strutturale dell’imposta assolta a monte, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 296, paragrafo 1, e 299 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo – Violazione dell’articolo 296, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

Con il suo primo motivo, la Commissione fa valere che la Repubblica federale di Germania avrebbe violato l’articolo 296, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, avendo assoggettato al regime forfettario tutti i produttori agricoli, indipendentemente dal fatto che l’assoggettamento al regime normale dell’IVA o al regime speciale delle piccole imprese arrechi loro eventuali difficoltà.

L’articolo 296 della direttiva 2006/112 richiederebbe un'adeguata differenziazione dei produttori agricoli che potrebbero beneficiare del regime forfettario. Pertanto, il criterio di qualificazione dovrebbe essere costituito dalle difficoltà che i produttori agricoli beneficiari incontrano nell’assoggettamento al regime normale dell’IVA o al regime speciale di cui al capo 1. La Repubblica federale di Germania non avrebbe effettuato la selezione così qualificata dei produttori agricoli beneficiari.

Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che la Repubblica federale di Germania avrebbe violato l’articolo 299 della direttiva 2006/112, poiché l’aliquota forfettaria di compensazione da essa fissata avrebbe comportato una sovracompensazione strutturale dell’imposta a monte effettivamente versata dagli agricoltori forfettari.

Ai fini del calcolo, da un lato, le prestazioni agricole fornite da imprenditori contoterzisti sarebbero detratte dal fatturato dell’intero settore agricolo, ma, dall’altro, l’IVA a monte dell’intero settore agricolo sarebbe ridotta soltanto dell’IVA a monte degli agricoltori soggetti a tassazione ordinaria, ma non anche dell’IVA a monte degli imprenditori contoterzisti. Da ciò sarebbe risultata una sovracompensazione strutturale mediante il rimborso forfettario dell’IVA a monte degli agricoltori forfettari.

____________

1 GU 2006, L 347, pag. 1.