Language of document : ECLI:EU:C:2019:1115

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 décembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento accelerato – Diritto istituzionale – Cittadino dell’Unione europea eletto al Parlamento europeo mentre è sottoposto a custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale – Articolo 14 TUE – Nozione di “membro del Parlamento europeo” – Articolo 343 TFUE – Immunità necessarie all’assolvimento dei compiti dell’Unione europea – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 9 – Immunità riconosciute ai membri del Parlamento europeo – Immunità di viaggio – Immunità di sessione – Ambito di applicazione ratione personae, materiae, temporis delle diverse immunità – Revoca dell’immunità da parte del Parlamento europeo – Richiesta di revoca dell’immunità da parte di un giudice nazionale – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – Articolo 5 – Mandato – Articolo 8 – Procedura elettorale – Articolo 12 – Verifica dei poteri dei membri del Parlamento europeo a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 39, paragrafo 2 – Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto – Diritto di eleggibilità»

Nella causa C‑502/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 1º luglio 2019, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale a carico di

Oriol Junqueras Vies

con l’intervento di:

Ministerio Fiscal,

Abogacía del Estado

Partido político VOX,

LA CORTE (Grande Sezione),

Composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, L.S. Rossi e. I. Jarukaitis, presidenti di sezione, E. Juhász, J. Malenovský (relatore), L. Bay Larsen, C. Toader, N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per O. Junqueras Vies, da A. Van den Eynde Adroer, abogado,

–        per il Ministerio Fiscal, da F. Cadena Serrano, C. Martinez-Pereda, J. Moreno Verdejo e J. Zaragoza Aguado;

–        per il Partido político VOX, da M. Castro Fuertes, abogada, assistita da M. Hidalgo López, procuradora;

–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta e A. Rubio González, in qualità di agenti;

–        per il Parlamento europeo, da C. Burgos, F. Drexler e N. Görlitz, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da F. Erlbacher e I. Martínez del Peral, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dal sig. Oriol Junqueras Vies, accessoriamente a un procedimento penale che lo riguarda, avverso un’ordinanza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) che ha rifiutato, a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo indette il 26 maggio 2019, di revocare una misura di custodia cautelare applicatagli dal mese di novembre 2017, al fine di consentirgli di effettuare un adempimento che condiziona, nel diritto spagnolo, l’acquisizione della qualità di membro di questo Parlamento.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione

3        Il capo III del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, relativo ai «[m]embri del Parlamento europeo», comprende in particolare l’articolo 9, che recita:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)      sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)      sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».

 Atto elettorale

4        L’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU 1976, L 278, pag. 1), è stato modificato, da ultimo, dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 283, pag. 1) (in prosieguo: l’«atto elettorale»).

5        L’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto elettorale dispone che l’elezione dei membri del Parlamento europeo si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

6        L’articolo 5 di tale atto è così formulato:

«1.      Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

(...)

2.      Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1».

7        L’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto menzionato così prevede:

«I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del [protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione]».

8        L’articolo 8, primo comma, del medesimo atto così dispone:

«Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali».

9        Ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4, dell’atto elettorale:

«3.      Fatte salve le disposizioni dell’articolo [229 TFUE], il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale.

4.      Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo Parlamento europeo».

10      L’articolo 12 di tale atto così dispone:

«Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».

 Diritto spagnolo.

 Costituzione spagnola

11      L’articolo 71 della Costituzione spagnola così sancisce:

«1.      I deputati e senatori beneficiano dell’inviolabilità per le opinioni manifestate nell’esercizio delle loro funzioni.

2.      Durante il periodo del loro mandato, i deputati e senatori beneficeranno parimenti dell’immunità e potranno essere arrestati unicamente in caso di flagranza di reato. Non potranno essere incriminati, né sottoposti a processo se non previa autorizzazione della rispettiva camera.

3.      Nei processi contro deputati e senatori sarà competente la sezione penale del Tribunal Supremo [(Corte suprema)].

(...)».

 Legge elettorale

12      La Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General (legge organica 5/1985 sul regime elettorale generale), del 19 giugno 1985 (BOE n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge elettorale»), recita, all’articolo 224:

«1.      Entro il ventesimo giorno successivo alle elezioni, la Junta Electoral Central [(commissione elettorale centrale, Spagna)] procede allo spoglio dei voti a livello nazionale, all’attribuzione dei seggi corrispondenti a ciascuna candidatura e alla proclamazione degli eletti.

2.      Entro cinque giorni dalla loro proclamazione, i candidati eletti dovranno giurare o promettere solennemente l’osservanza della Costituzione dinanzi alla [(commissione elettorale centrale)]. Decorso tale termine, la [(commissione elettorale centrale)] dichiarerà vacanti i seggi corrispondenti ai deputati al Parlamento europeo che non abbiano giurato o promesso solennemente di osservare la Costituzione e sospese tutte le prerogative che potessero loro spettare in virtù della loro carica, fintantoché non venga prestato detto giuramento.

(...)».

 Regolamento della Camera dei deputati

13      Il Reglamento del Congreso de los Diputados (regolamento della Camera dei deputati), del 10 febbraio 1982 (BOE n. 55, del 5 marzo 1982, pag. 5765), prevede, all’articolo 20, quanto segue:

«1.      Il deputato che è stato proclamato eletto acquisisce lo status di membro a pieno titolo per mezzo dell’adempimento congiunto dei seguenti requisiti:

1)      presentare al Segretariato Generale l’accreditamento rilasciato dall’organo competente dell’amministrazione elettorale;

2)      stilare la dichiarazione di attività nei termini di cui alla [legge elettorale];

3)      prestare, nella prima sessione plenaria alla quale partecipi, la promessa o il giuramento di osservare la Costituzione.

2.      I diritti e le prerogative saranno effettivi dal momento stesso in cui il deputato sia proclamato eletto. Tuttavia, tenutesi tre sessioni plenarie senza che il deputato abbia acquisito tale status a norma del paragrafo precedente, egli non godrà di siffatti diritti e prerogative fino a quando detta acquisizione non abbia avuto luogo».

 Codice di procedura penale

14      L’articolo 384 bis della Ley de Enjuiciamiento Criminal (codice di procedura penale), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dispone quanto segue:

«Divenuto definitivo il decreto che dispone il rinvio a giudizio e decretata la custodia cautelare per un reato commesso da una persona appartenente o collegata a bande armate, a terroristi o ribelli, l’imputato che rivesta funzioni o incarichi pubblichi sarà automaticamente sospeso dal loro esercizio per tutta la durata della situazione di detenzione».

15      L’articolo 503, paragrafo 1, del menzionato codice così prevede:

«1.      La custodia cautelare può essere disposta unicamente qualora sussistano i seguenti requisiti:

1)      che, nel procedimento penale, sia accertata la sussistenza di uno o più fatti aventi il carattere di reati sanzionati con pena detentiva massima pari o superiore a due anni, o con pena privativa della libertà di durata inferiore qualora l’indagato o imputato abbia precedenti penali che non sono stati e non possano essere cancellati, a seguito di una condanna per reato doloso;

(...)

2)      che nel procedimento penale risultino motivi sufficienti per ritenere penalmente responsabile del reato la persona nei cui confronti deve essere adottata l’ordinanza di custodia cautelare;

3)      che attraverso la custodia cautelare venga perseguito uno dei seguenti scopi:

a)       assicurare la presenza dell’indagato o imputato nel procedimento quando si possa ragionevolmente dedurre un rischio di fuga.

(...)».

16      Gli articoli da 750 a 754 del summenzionato codice hanno il seguente tenore letterale:

«Articolo 750

Il giudice o il tribunale che abbia motivo di perseguire penalmente un senatore o un deputato alle Cortes [(Senato e Camera dei deputati, Spagna)] in forza di un reato, si asterrà dall’avviare un procedimento a suo carico qualora [il Senato e la Camera dei deputati] siano in attività, finché non abbia ottenuto la corrispondente autorizzazione dalla camera di cui l’interessato fa parte.

Articolo 751

Qualora un senatore o un deputato sia colto in flagranza di reato, potrà essere arrestato e perseguito penalmente senza l’autorizzazione di cui all’articolo precedente; tuttavia, entro ventiquattro ore dall’arresto o dall’esercizio dell’azione penale la camera di appartenenza dovrà esserne informata.

La camera interessata dovrà parimenti essere informata di qualsiasi procedimento penale pendente nei confronti di chi, essendo sottoposto a procedimento penale, fosse stato eletto senatore o deputato alle Cortes.

Articolo 752

Qualora un senatore o un deputato alle Cortes fosse sottoposto a processo durante un periodo d’interruzione dei lavori parlamentari, il giudice o il tribunale investito del procedimento penale dovrà informarne immediatamente la rispettiva camera di appartenenza.

Lo stesso vale quando un senatore o un deputato eletto fosse sottoposto a processo prima della riunione [del Senato o della Camera dei deputati].

Articolo 753

In ogni caso, il cancelliere sospenderà il procedimento dal giorno in cui ne sia stata data comunicazione [al Senato o alla Camera dei deputati], a prescindere dalla circostanza che esse siano o meno in attività, restando la situazione nello stato in cui si trovi in tale momento, finché la rispettiva camera non decida quanto ritenga opportuno.

Articolo 754

Qualora [il Senato o la Camera dei deputati] negassero l’autorizzazione richiesta, sarà disposto il non luogo a procedere nei confronti del senatore o del deputato alle Cortes, ma continuerà il procedimento penale nei confronti delle altre persone perseguite».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Il ricorrente nel procedimento principale, il sig. Junqueras Vies, rivestiva la carica di vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña (governo autonomo della Catalogna, Spagna) al momento dell’adozione(della Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, del referéndum de autodeterminación (legge 19/2017 del Parlamento della Catalogna, che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge 20/2017 del Parlamento della Catalogna di transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1° ottobre 2017, del referendum per l’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni erano state, nel frattempo, sospese in forza di una decisione del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna),.

18      A seguito dell’adozione di dette leggi e dello svolgimento di detto referendum, il Ministerio fiscal (pubblico ministero, Spagna), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, Spagna) e il Partido político VOX (partito politico VOX) avviavano un procedimento penale contro varie persone, tra cui il sig. Junqueras Vies, contestando loro di aver partecipato a un processo di secessione e commesso, in tale contesto, atti riconducibili a tre fattispecie di reato, vale a dire, in primis, quella di «ribellione» o di «sedizione», in secondo luogo, quella di «disobbedienza» e, in terzo luogo, di «malversazione».

19      In applicazione di una decisione del 2 novembre 2017, in base all’articolo 503 del codice di procedura penale, il sig. Junqueras Vies veniva sottoposto a custodia cautelare durante la fase istruttoria di detto procedimento penale. Da allora, la decisione di cui trattasi è stata rinnovata a più riprese, cosicché l’interessato si trovava ancora in custodia cautelare al momento della data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale all’origine della presente sentenza.

20      Successivamente all’apertura della fase di giudizio del summenzionato procedimento penale, il sig. Junqueras Vies si presentava come candidato alle elezioni del Congreso de los Diputados (Camera dei deputati, Spagna) indette per il 28 aprile 2019, al termine delle quali veniva eletto deputato.

21      Con ordinanza del 14 maggio 2019, il Tribunal Supremo (Corte suprema) riteneva che non fosse necessario chiedere alla Camera dei deputati la previa autorizzazione prevista dall’articolo 71, paragrafo 2, della Costituzione spagnola, posto che l’elezione a deputato del sig. Junqueras Vies era avvenuta successivamente all’apertura della fase dibattimentale del procedimento penale avviato, segnatamente, a suo carico. Infatti, conformemente alla giurisprudenza di tale giudice, l’immunità prevista dalla citata disposizione costituzionale sarebbe riconosciuta ai deputati e ai senatori spagnoli soltanto nei procedimenti penali a loro carico in cui non sia ancora stata aperta la fase dibattimentale alla data in cui essi vengono eletti o acquisiscono lo status di deputato o senatore.

22      Con la stessa ordinanza, il Tribunal Supremo (Corte suprema), chiamato a pronunciarsi su una richiesta formulata in tal senso dal sig. Junqueras Vies, concedeva a quest’ultimo un permesso straordinario di uscita dal carcere volto a consentirgli di partecipare, sotto la sorveglianza della polizia, alla prima sessione plenaria della Camera dei deputati allo scopo di soddisfare, in tale occasione, i requisiti richiesti ai fini dell’insediamento, come previsto all’articolo 20 del regolamento della Camera dei deputati.

23      Dopo aver soddisfatto i requisiti in parola ed essersi insediato, rientrando poi in carcere, il sig. Junqueras Vies veniva sospeso dall’esercizio delle sue funzioni di deputato in forza di una decisione dell’ufficio della Camera dei deputati adottata il 24 maggio 2019, in conformità dell’articolo 384 bis del codice di procedura penale.

24      Durante la fase dibattimentale del procedimento penale a suo carico, il sig. Junqueras Vies si presentava parimenti come candidato alle elezioni del Parlamento europeo indette per il 26 maggio 2019. In esito a queste ultime, egli veniva eletto al Parlamento europeo, come risulta dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale centrale, con decisione del 13 giugno avente ad oggetto la «Proclamazione dei deputati eletti al Parlamento europeo in occasione delle elezioni indette per il 26 maggio 2019» (BOE n. 142, del 14 giugno 2019, pag. 62477), ai sensi dell’articolo 224, paragrafo 1, della legge elettorale. In tale decisione, la commissione elettorale centrale procedeva inoltre, come previsto dalla stessa disposizione, all’assegnazione alle persone elette, compreso il sig. Junqueras Vies, dei seggi di cui il Regno di Spagna dispone nel Parlamento europeo.

25      Con ordinanza del 14 giugno 2019, il Tribunal Supremo (Corte suprema) respingeva la richiesta del sig. Junqueras Vies diretta a ottenere un permesso straordinario di uscita dal carcere, sotto la sorveglianza della polizia, volto a consentirgli di comparire dinanzi alla commissione elettorale centrale al fine di pronunciare il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola, come previsto dall’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale.

26      Il 20 giugno 2019, la commissione elettorale centrale adottava una decisione in cui constatava che il sig. Junqueras Vies non aveva prestato il giuramento o la promessa di cui trattasi e, conformemente all’articolo 224, paragrafo 2, della legge elettorale, dichiarava la vacanza del seggio attribuito all’interessato nel Parlamento europeo, nonché la sospensione da tutte le prerogative derivantigli stanti le sue funzioni.

27      Il 2 luglio 2019, il presidente del Parlamento europeo apriva la prima sessione della legislatura successiva alle elezioni del parlamento europeo del 26 maggio 2019.

28      Il sig. Junqueras Vies presentava dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema) un ricorso avverso l’ordinanza citata al punto 25 della presente sentenza, nell’ambito del quale si avvaleva delle immunità previste dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione.

29      Invitati a presentare osservazioni al riguardo, il pubblico ministero, l’avvocato dello Stato e il partito politico VOX facevano valere che l’interessato non era tutelato dalle immunità di cui trattasi.

30      Nell’ordinanza di rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha indicato, in via preliminare, che sottopone alla Corte una serie di questioni vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate non nell’ambito della predisposizione della decisione di merito nel procedimento penale avviato, segnatamente, a carico del sig. Junqueras Vies, bensì nell’ambito del ricorso proposto da quest’ultimo avverso l’ordinanza citata al punto 25 della presente sentenza. Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che il trattamento di tale ricorso non condizioni il contenuto della sentenza nel merito, fatta salva l’eventuale efficacia, ch’egli definisce «riflessa o indiretta», che potrebbero produrre, sulla stessa sentenza, gli atti che possano essere adottati a seguito dell’autorizzazione o del diniego del permesso di uscita dal carcere. Detto giudice ha, infine, rilevato di essere tenuto a sottoporre alla Corte le questioni contenute nella sua decisione di rinvio, nella sua veste di giudice chiamato, conformemente all’articolo 71, paragrafo 3, della Costituzione spagnola, a pronunciarsi in primo e ultimo grado sul ricorso proposto dal sig Junqueras Vies.

31      Riguardo a siffatte questioni, il Tribunal Supremo (Corte suprema) dichiara, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata dal sopracitato ricorso nega la concessione, ad una persona eletta al Parlamento europeo mentre si trovava sottoposta a custodia cautelare e la fase dibattimentale del procedimento penale a suo carico era già stata aperta, un permesso straordinario di uscita dal carcere volto a consentirgli di prestare il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola che l’articolo 224 della legge elettorale richiede a una persona eletta a tali funzioni.

32      In secondo luogo, il giudice del rinvio presenta il contesto nel quale detta ordinanza è stata adottata e gli elementi di cui si è tenuto conto in essa, rilevando, innanzitutto, che i fatti addebitati al sig. Junqueras Vies sono idonei a costituire reati particolarmente gravi e ad essere punibili in quanto tali, in quanto volti a ledere l’ordine costituzionale.

33      Il giudice in parola rileva, inoltre, che la sottoposizione del sig. Junqueras Vies a custodia cautelare è stata disposta stante il rischio di fuga da parte dell’interessato.

34      Infine, il succitato giudice precisa che, nell’adottare l’ordinanza con la quale ha rifiutato di concedere al sig. Junqueras Vies un permesso straordinario di uscita dal carcere, ha considerato non solo gli elementi dedotti ai due punti precedenti della presente sentenza, tenuto conto dell’articolo 503 del codice di procedura penale, ma ha anche proceduto a una ponderazione dei differenti diritti e interessi che, a suo avviso, dovevano essere presi in considerazione in siffatto contesto.

35      A tale riguardo, il giudice del rinvio spiega, in sostanza, di aver privilegiato la restrizione provvisoria della libertà personale del sig. Junqueras Vies sul diritto di partecipazione politica del medesimo ai lavori del Parlamento europeo, al fine di preservare lo scopo del procedimento penale avviato, segnatamente, a carico dell’interessato, che sarebbe stato irreversibilmente compromesso se quest’ultimo fosse stato autorizzato a lasciare il territorio spagnolo. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ritiene, su questo punto, che sia necessario distinguere, da un lato, l’elezione del sig. Junqueras Vies alla Camera dei deputati, in seguito alla quale gli è stato concesso senza difficoltà di presentarsi alla sede del citato organo legislativo prima di tornare in carcere, e, dall’altro, la sua elezione al Parlamento europeo. Difatti, la partecipazione dell’interessato alla prima sessione della nuova legislatura di tale istituzione, la quale presupponeva che egli uscisse dal territorio spagnolo, avrebbe comportato la perdita di controllo sulla misura di custodia cautelare nei suoi confronti, in un contesto caratterizzato dall’esistenza di limiti alla cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione europea.

36      In terzo luogo, il Tribunal Supremo (Corte suprema) giustifica le sue prime due questioni pregiudiziali con la necessità di accertare in quale momento viene acquisito lo status di deputato al Parlamento europeo.

37      A tale riguardo, esso osserva che, nelle sentenze del 12 maggio 1964, Wagner (101/63, EU:C:1964:28) e del 10 luglio 1986, Wybot (149/85, EU:C:1986:310), la Corte ha interpretato l’articolo 9, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione dichiarando, da un lato, che la nozione di «sessioni» ivi contenuta doveva essere definita in maniera autonoma, e non con riferimento al diritto interno degli Stati membri, al fine di garantire che il beneficio dell’immunità abbia uguale durata per tutti i membri del Parlamento europeo e, dall’altro, che l’ambito di applicazione temporale di dette immunità doveva essere definito in senso lato, in modo da coprire l’intero periodo durante il quale la summenzionata istituzione si riunisce in sessione ordinaria.

38      Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la citata giurisprudenza non determina se le immunità previste dall’articolo 9, primo e secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione siano applicabili nel periodo precedente all’inizio della prima sessione del Parlamento europeo successiva alle elezioni. Ciò posto, siffatto giudice aggiunge che, tenuto conto del tenore letterale di tali disposizioni, dell’obiettivo che esse perseguono e del contesto normativo in cui si inseriscono, come indicato dalla Corte nelle sentenze del 7 luglio 2005, Le Pen/Parlamento (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), e del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlamento (C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275), si potrebbe ritenere che le immunità previste dalle disposizioni in parola si applichino soltanto ai membri del Parlamento europeo che abbiano preso possesso del loro seggio in suddetta istituzione o, quanto meno, alle persone che siano state inserite, dalle autorità nazionali competenti, nell’elenco di coloro che hanno soddisfatto i requisiti previsti dal diritto interno degli Stati membri per acquisire lo status di membri del Parlamento europeo. Nondimeno, tanto questa interpretazione quanto l’interpretazione secondo cui le menzionate immunità si applicano a tutte le persone elette membri del Parlamento europeo porrebbero interrogativi in considerazione delle loro conseguenze pratiche.

39      In quarto ed ultimo luogo, nell’ipotesi in cui le immunità previste dall’articolo 9, primo e secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea siano applicabili, detto giudice si chiede, in sostanza, quali conseguenze debbano derivare dalle stesse nell’ambito del ricorso proposto dal sig. Junqueras Vies avverso l’ordinanza di cui al punto 25 della presente sentenza. Più precisamente, il giudice del rinvio si propone di accertare, con la terza questione pregiudiziale, se, e, eventualmente, come e da chi, la tutela connessa a tali immunità possa essere ponderata rispetto agli altri diritti e interessi da prendere in considerazione ai fini del trattamento di tale ricorso, alla luce dell’articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e delle corrispondenti disposizioni dell’articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

40      È in siffatte circostanze che il Tribunal Supremo (Corte suprema,) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 9 del [protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione] sia applicabile prima dell’inizio delle “sessioni” ad un imputato di reati gravi che si trova in custodia cautelare per ordine del giudice, a motivo di fatti anteriori all’inizio di un processo elettorale in cui questi è stato proclamato eletto al Parlamento europeo, ma al quale, con decisione giudiziaria, è stato negato un permesso straordinario di uscita dal carcere, che gli avrebbe consentito di soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa elettorale interna cui rinvia l’articolo 8 dell’atto [elettorale].

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora l’organo designato dalla normativa elettorale nazionale avesse comunicato al Parlamento europeo che l’eletto, non avendo questi soddisfatto i requisiti stabiliti dalla normativa elettorale (impossibilità derivante dalla limitazione della libertà di movimento conseguente alla situazione di custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento per reati gravi), non acquisirà tale qualità di deputato fintantoché non soddisfi i requisiti di cui trattasi, se rimanga valida l’interpretazione estensiva dell’espressione “durata delle sessioni”, nonostante il fatto che l’aspettativa del neoeletto di insediarsi ufficialmente venga temporaneamente disattesa.

3)      Qualora la risposta alla seconda questione fosse nel senso dell’interpretazione estensiva, nel caso in cui l’eletto si trovasse in una situazione di custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento per reati gravi alquanto prima dell’inizio del processo elettorale, se l’autorità giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare sia tenuta, alla luce dell’espressione “quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano”, di cui all’articolo 9 del [protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione], a revocare la misura di custodia cautelare, in termini assoluti e pressoché automatici, al fine di consentire all’interessato di espletare le formalità e recarsi al Parlamento europeo o se, invece, occorra attenersi a un criterio relativo di ponderazione nel caso specifico dei diritti e degli interessi derivanti dall’interesse della giustizia e del giusto processo da un lato, e di quelli connessi all’istituto dell’immunità dall’altro, per quanto riguarda sia il rispetto del funzionamento e dell’indipendenza del Parlamento [europeo], sia il diritto dell’eletto all’esercizio di pubblici uffici».

41      Il 14 ottobre 2019, il giudice del rinvio ha pronunciato una sentenza di merito nel procedimento penale avviato, tra gli altri, a carico del sig. Junqueras Vies (in prosieguo: la «sentenza del 14 ottobre 2019»), con la quale ha inflitto a quest’ultimo, da un lato, una pena di tredici anni di detenzione, e, dall’altro, una pena di tredici anni di interdizione assoluta, che comporta la perdita definitiva di tutti i pubblici incarichi e funzioni, compresi quelli elettivi, nonché l’impossibilità di ottenerne o esercitarne di nuovi.

42      Con lettera del medesimo giorno, il giudice del rinvio ha comunicato la summenzionata sentenza alla Corte, precisando che la domanda di pronuncia pregiudiziale rimaneva pertinente e utile, in quanto le risposte alle questioni contenute nella sua decisione di rinvio pregiudiziale erano destinate a produrre i loro effetti, indipendentemente dal fatto che la detenzione del sig. Junqueras Vies sia di natura provvisoria o il risultato di una sentenza di condanna.

 Procedimento dinanzi alla Corte

 Sul procedimento accelerato

43      Nella decisione di rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha chiesto che il rinvio pregiudiziale, su cui verte la presente sentenza, sia oggetto di un procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, detto giudice ha sostenuto, in sostanza, che le questioni pregiudiziali sollevate riguardavano lo status di membro del Parlamento europeo e la composizione di tale istituzione, che le risposte della Corte alle questioni in parola erano indirettamente idonee a comportare una sospensione della situazione di privazione della libertà in cui si trova il sig. Junqueras Vies, e che siffatta situazione di privazione della libertà corrispondeva a quella di cui all’articolo 267, quarto comma, TFUE.

44      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.

45      Nella presente fattispecie, il 19 luglio 2019, il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice nazionale di cui al punto 43 della presente sentenza. Una simile decisione era motivata dal fatto che, in primo luogo, il sig. Junqueras Vies era sottoposto a custodia cautelare alla data della proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale, cosicché occorreva considerare che le questioni pregiudiziali proposte dal Tribunal Supremo (Corte suprema) erano state sollevate nell’ambito di una causa riguardante una persona detenuta, ai sensi dell’articolo 267, quarto comma, TFUE, e, in secondo luogo, che le suddette questioni erano volte ad ottenere l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione la quale, per la sua stessa natura, può incidere sul mantenimento in stato di detenzione del sig. Junqueras Vies, nell’ipotesi in cui tale disposizione gli fosse applicabile [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 30 settembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, non pubblicata, EU:C:2011:630, punti da 9 a 12, e, per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti da 29 a 31].

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

46      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 12 novembre 2019, a seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, il sig. Junqueras Vies ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della fase orale del procedimento adducendo la sopravvenienza di un fatto nuovo relativo alla circostanza che, il 30 ottobre 2019, il Tribunal Supremo (Corte suprema) gli aveva notificato un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della pena dell’interdizione assoluta inflittagli con la sentenza del 14 ottobre 2019.

47      A tal riguardo, l’articolo 83 del regolamento di procedura prevede che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, possa disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la sua decisione, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.

48      Nel caso di specie, tuttavia, occorre rilevare che il fatto nuovo invocato nella domanda di riapertura della fase orale del procedimento si è verificato, come risulta dai medesimi termini della succitata domanda, nell’ambito del procedimento penale di cui al punto 30 della presente sentenza e non in quello del ricorso avverso l’ordinanza menzionata al punto 25 della medesima sentenza, ricorso che ha indotto il Tribunal Supremo (Corte suprema) a rivolgersi alla Corte.

49      Tenuto conto di simile elemento, la Corte, sentito l’avvocato generale, considera che il suddetto fatto nuovo non è tale da influenzare in modo decisivo la sua decisione.

50      Pertanto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

51      Interrogato, all’udienza dinanzi alla Corte, quanto all’eventuale incidenza della sentenza del 14 ottobre 2019 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale e sul possibile seguito dato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) alle risposte della Corte alle questioni sottoposte, il pubblico ministero ha risposto che spetterà al giudice nazionale trarre le conseguenze della sentenza pronunciata nella presente causa e, qualora da essa derivi che il sig. Junqueras Vies beneficia di un’immunità ex articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, determinare gli effetti di siffatta immunità nell’ambito del ricorso proposto dall’interessato contro l’ordinanza menzionata al punto 25 di tale sentenza.

52      Da parte sua, il governo spagnolo ha ritenuto, in sostanza, che, qualora il sig. Junqueras Vies beneficiasse di un’immunità sulla base dell’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, detta immunità non avrebbe alcuna incidenza.

53      Il contenuto sostanziale di detta immunità sarebbe, infatti, definito con riferimento al diritto interno degli Stati membri e il Tribunal Supremo (Corte suprema) avrebbe ricordato, nell’ordinanza citata al punto 21 della presente sentenza, che il diritto spagnolo garantiva un’immunità ai deputati e ai senatori spagnoli soltanto nei procedimenti penali la cui fase dibattimentale non sia stata ancora aperta alla data in cui sono eletti o acquisiscono lo status di deputato o senatore. Orbene, nella fattispecie la decisione di rinvio pone in rilievo che la fase dibattimentale del procedimento penale, di cui al punto 30 della presente sentenza, è stata aperta prima dell’elezione del sig. Junqueras Vies al Parlamento europeo. Di conseguenza, nessuna immunità osterebbe al mantenimento dell’interessato in custodia cautelare. Inoltre, quest’ultimo non sarebbe ormai sottoposto a una custodia cautelare, bensì sarebbe chiamato a scontare, stante la condanna pronunciata il 14 ottobre 2019, una pena detentiva.

54      Pertanto, il governo spagnolo sembra ritenere che le questioni pregiudiziali, in quanto riguardano sostanzialmente l’esistenza dell’immunità, siano di natura ipotetica, aspetto che risulterebbe ulteriormente accentuato dopo la pronuncia della sentenza del 14 ottobre 2019, cosicché la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale solleverebbe dubbi.

55      Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 26, e giurisprudenza ivi citata).

56      Ne consegue che le questioni sollevate dai giudici nazionali sono assistite da una presunzione di rilevanza e che il rifiuto della Corte di statuire su tali questioni è possibile soltanto qualora risulti che l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente a dette questioni (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27, e giurisprudenza ivi citata).

57      Nel caso di specie, da un lato, dalla lettera del Tribunal Supremo (Corte suprema) di cui al punto 42 della presente sentenza, si evince inequivocabilmente che detto giudice ritiene che una pronuncia pregiudiziale sia ancora necessaria per poter pronunciarsi sul ricorso che ha dato origine alla causa medesima e che le sue questioni rimangono pienamente rilevanti.

58      D’altro lato, dalla lettera richiamata e dalle dichiarazioni contenute nella decisione di rinvio riassunte ai punti 30, 31 e da 36 a 39 della presente sentenza, risulta che l’interpretazione richiesta dal Tribunal Supremo (Corte suprema) si pone in rapporto diretto con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale e che il problema sollevato da tale controversia e dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, innanzitutto, non è ipotetico ma reale e, in secondo luogo, rimane intatto dopo la pronuncia della sentenza del 14 ottobre 2019. Il giudice del rinvio, infatti, era tenuto a pronunciarsi, alla data in cui ha adito la Corte, e continua ad esservi tenuto alla data di pronuncia della presente sentenza, a prescindere dalla medesima, ad esprimersi, in qualità di giudice di primo e ultimo grado, sul ricorso proposto dal sig. Junqueras Vies avverso l’ordinanza menzionata al punto 25 della presente sentenza, con la quale detto giudice gli ha negato un permesso straordinario di uscita dal carcere volto a consentirgli di soddisfare un requisito richiesto dal diritto spagnolo a seguito della sua elezione al Parlamento europeo. Detto giudice desidera inoltre sapere, a tal fine, se l’interessato beneficia di un’immunità in forza dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione nonché, in caso affermativo, quali effetti esplichi siffatta immunità.

59      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile e che occorre pertanto risolvere le questioni sollevate dal giudice del rinvio.

 Sulle questioni pregiudiziali

60      In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio, quale sintetizzata ai punti 24 e 25 della presente sentenza, dopo essere stato ufficialmente proclamato eletto al Parlamento europeo dall’autorità nazionale competente, il sig. Junqueras Vies si è visto rifiutare dal Tribunal Supremo (Corte suprema) il permesso straordinario di uscita dal carcere che gli avrebbe consentito di adempiere una formalità cui è subordinata, nel diritto spagnolo, l’acquisizione dello status di membro del Parlamento europeo e, dopo l’assolvimento di tale formalità, di recarsi nel luogo di riunione della menzionata istituzione per partecipare alla prima sessione della legislatura successiva alle elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio 2019.

61      In siffatto contesto, con le sue tre questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il Tribunal Supremo (Corte suprema,) chiede, in sostanza, se l’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione debba essere interpretato nel senso che occorre ritenere che una persona che è stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo mentre era sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non è stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di tale proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento europeo per partecipare alla prima sessione del medesimo, benefici di un’immunità in forza del sopracitato articolo. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede, altresì, se detta immunità comporti la revoca della misura di custodia cautelare inflitta all’interessato, al fine di consentirgli di recarsi al Parlamento europeo e di adempiere le formalità necessarie.

62      A tal riguardo, l’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione stabilisce, al primo e secondo comma, immunità a favore dei «membri del Parlamento europeo». Tuttavia, l’articolo richiamato non definisce il concetto di «membro del Parlamento europeo», che deve quindi essere inteso alla luce del suo contesto e dei suoi obiettivi.

63      Quanto al contesto, occorre ricordare che, in primo luogo, ai termini dell’articolo 10, paragrafo 1, TUE, il funzionamento dell’Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa, il quale concretizza il valore della democrazia citato all’articolo 2 TUE (v., in tal senso, la sentenza odierna, Puppinck e a./Commissione, C‑418/18 P, punto 64).

64      In applicazione di siffatto principio, l’articolo 14, paragrafo 3, TUE prevede che i membri dell’istituzione dell’Unione europea che costituisce il Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

65      Dalla citata disposizione, risulta che lo status di membro del Parlamento europeo deriva dall’essere eletto a suffragio universale diretto, libero e segreto, costituendo il mandato dei membri di suddetta istituzione l’attributo principale di tale status.

66      In secondo luogo, per quanto riguarda la procedura di elezione dei membri del Parlamento europeo, l’articolo 223, paragrafo 1, TFUE stabilisce che spetta al Parlamento europeo, da un lato, elaborare un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per consentire tale elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri, e al Consiglio dell’Unione europea, dall’altro lato, stabilire dette disposizioni.

67      Il 20 settembre 1976 è stato adottato l’atto elettorale che specifica i principi comuni applicabili alla procedura di elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

68      A siffatto proposito, in primo luogo, l’articolo 8, primo comma, di tale atto prevede che, fatte salve le altre disposizioni di quest’ultimo, «la procedura elettorale è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalle disposizioni nazionali». Inoltre, l’articolo 12 di tale atto stabilisce, in particolare, che il Parlamento europeo «verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo» e «prende atto dei risultati [elettorali] proclamati ufficialmente dagli Stati membri».

69      Dalle summenzionate disposizioni, lette congiuntamente, si evince che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano in linea di principio competenti a disciplinare la procedura elettorale nonché a procedere, al termine della stessa, alla proclamazione ufficialmente dei risultati elettorali. Da parte sua, il Parlamento europeo non dispone d’alcuna competenza generale che gli consenta di rimettere in discussione la regolarità di simile proclamazione o di controllarne la conformità con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici/Parlemento, C‑393/07 e C‑9/08, EU:C:2009:275, punti da 55 a 57, 60 e 67).

70      Inoltre, da dette stesse disposizioni risulta che, «prendendo atto» dei risultati elettorali ufficialmente proclamati dagli Stati membri, il Parlamento europeo prende necessariamente come assunto che le persone che sono state ufficialmente proclamate elette siano, per tale stesso fatto, diventate membri dell’istituzione in parola, motivo per cui spetta a quest’ultima esercitare la propria competenza nei loro confronti verificandone i poteri.

71      Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, tali disposizioni devono pertanto essere intese nel senso che l’acquisizione dello status di membro del Parlamento europeo, ai fini dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, avviene in forza e al momento della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte degli Stati membri.

72      In secondo luogo, l’atto elettorale definisce i limiti temporali del mandato per il quale sono eletti i membri del Parlamento europeo, precisando, all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, che il suddetto mandato coincide con il periodo di cinque anni che inizia all’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione, cosicché inizia e termina contemporaneamente a tale periodo quinquennale.

73      A tale riguardo, dall’articolo 11, paragrafi 3 e 4, dell’atto elettorale risulta chiaramente che il «nuovo» Parlamento europeo si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale e che il Parlamento europeo «uscente» decade al momento della prima sessione di detto «nuovo» Parlamento europeo. Inoltre, conformemente all’articolo 12 di tale atto, è in questa prima riunione che il «nuovo» Parlamento europeo verifica i poteri dei suoi membri e delibera sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente sollevate sulla base delle disposizioni del sopraindicato atto.

74      Ne risulta che, diversamente dallo status di membro del Parlamento europeo, status che, da un lato viene acquisito nel momento in cui una persona è ufficialmente proclamata eletta, come indicato al punto 71 della presente sentenza, e, dall’altro stabilisce un legame tra tale persona e l’istituzione di cui fa ormai parte, il mandato di membro del Parlamento europeo stabilisce un legame tra la persona di cui trattasi e la legislatura per la quale è stata eletta. Orbene, tale legislatura si costituisce soltanto all’apertura della prima sessione del «nuovo» Parlamento europeo tenuta dopo le elezioni, che è per definizione posteriore alla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte degli Stati membri.

75      Infine, l’atto elettorale precisa, all’articolo 6, paragrafo 2, che i membri del Parlamento europeo beneficiano delle immunità stabilite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione.

76      Per quanto riguarda la fonte giuridica di dette immunità, l’articolo 343 TFUE stabilisce che l’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessarie all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione. Tale articolo, pur rinviando al menzionato protocollo la determinazione delle condizioni alle quali devono essere garantite le immunità, richiede tuttavia che l’Unione e, in particolare, i membri delle sue istituzioni, beneficino delle immunità necessarie all’assolvimento dei loro compiti. Ne consegue che dette condizioni, quali determinate dal protocollo in esame e, nella misura in cui quest’ultimo fa riferimento al diritto degli Stati membri, via le normative nazionali, devono garantire che il Parlamento europeo sia pienamente in grado di assolvere i compiti ad esso attribuiti.

77      A tale riguardo, come risulta tanto dalla formulazione dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione quanto dal titolo del capo III dello stesso, di cui fa parte il menzionato articolo, siffatte immunità sono riconosciute ai «membri del Parlamento europeo», e quindi alle persone che hanno acquisito detto status stante la proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte degli Stati membri, come esposto al punto 71 della presente sentenza.

78      Per ciò che concerne le immunità così garantite ai membri del Parlamento europeo, l’articolo 9, primo comma, del suindicato protocollo prevede ch’essi godano delle immunità in egual misura per tutta la durata delle sessioni di una data legislatura del Parlamento europeo, anche se lo stesso non è effettivamente riunito (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1986, Wybot, 149/85, EU:C:1986:310, punti 12 e 27).

79      Per contro, l’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione ha un ambito di applicazione temporale diverso.

80      Suddetta disposizione stabilisce, infatti, che l’immunità copre parimenti i membri del Parlamento europeo quando essi si recano al luogo di riunione dello stesso o ne ritornano, e quindi, in particolare, quando si recano alla prima riunione organizzata a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, al fine di consentire alla nuova legislatura di tenere la sua sessione costitutiva e di verificare i poteri dei suoi membri, come indicato al punto 73 della presente sentenza. Tali membri godono pertanto dell’immunità di cui trattasi prima che il loro mandato inizi.

81      Dal complesso delle suesposte considerazioni deriva che occorre considerare che una persona, ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo, abbia acquisito, per tale fatto e da tale momento, lo status di membro della menzionata istituzione, ai fini dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, e che benefici, in quanto tale, dell’immunità di cui al secondo comma di detto articolo.

82      Siffatta interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, che consistono, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, nell’assicurare alle istituzioni dell’Unione una tutela completa ed effettiva contro gli ostacoli o i rischi per il loro buon funzionamento e la loro indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio1986, Wybot, 149/85, EU:C:1986:310, punti 12 e 22; ordinanza del 13 luglio 1990, Zwartveld e a., C‑2/88-IMM, EU:C:1990:315, punto 19, nonché sentenza del 22 marzo 2007, Commissione/Belgio, C‑437/04, EU:C:2007:178, punto 56).

83      Nel caso del Parlamento europeo, infatti, tali obiettivi comportano non solo che, conformemente al principio della democrazia rappresentativa richiamato al punto 63 della presente sentenza, nonché all’articolo 14 TUE, la sua composizione rifletta in modo fedele e completo la libera espressione delle scelte operate dai cittadini dell’Unione, per mezzo del suffragio universale diretto, quanto alle persone da cui intendono essere rappresentati durante una determinata legislatura, ma anche che il Parlamento europeo sia tutelato, nell’esercizio delle sue attività, da ostacoli o rischi per il suo buon funzionamento.

84      Sotto tali due profili, le immunità previste a beneficio dei membri del Parlamento europeo sono volte a garantire l’indipendenza dell’istituzione in parola nell’assolvimento dei suoi compiti, come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alle differenti forme d’immunità parlamentare istituite nei sistemi politici democratici (v., in tal senso, Corte EDU, 17 maggio 2016, Karácsony e altri c. Ungheria, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 138, e Corte EDU, 20 dicembre 2016, Uspaskich c. Lituania, CE:ECHR:2016:1220JUD001473708, § 98).

85      In conformità ai summenzionati obiettivi e al requisito richiamato al punto 76 della presente sentenza, l’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, garantisce la tutela del buon funzionamento e dell’indipendenza del Parlamento europeo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 92 e 94 delle sue conclusioni, garantendo a ciascuno dei suoi membri, dopo la proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, la possibilità di recarsi senza impedimenti alla prima riunione della nuova legislatura, al fine di sottoporsi alle operazioni previste dall’articolo 12 dell’atto elettorale, nonché consentendo che si costituisca la nuova legislatura.

86      In tal modo, detta immunità concorre, parimenti, a garantire l’effettività del diritto di eleggibilità, sancito dall’articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce l’espressione, in quest’ultima, del principio del suffragio universale diretto, libero e segreto sancito all’articolo 14, paragrafo 3, TUE e all’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto elettorale (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 44), consentendo alle persone che sono state elette membri del Parlamento europeo di effettuare gli adempimenti necessari per procedere ad assumere il loro mandato.

87      Quindi, occorre considerare che una persona come il sig. Junqueras Vies, la quale è stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo mentre era sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non è stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione e a recarsi al Parlamento europeo per partecipare alla prima sessione dello stesso, benefici di un’immunità in forza dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione.

88      In siffatte circostanze, è necessario esaminare, come richiesto dal giudice del rinvio, se tale immunità comporti la revoca della misura di custodia cautelare imposta alla persona di cui trattasi, al fine di consentirle di recarsi al Parlamento europeo e di adempiervi le formalità richieste.

89      A detto riguardo, come indicato al punto 24 della presente sentenza, il sig. Junqueras Vies è divenuto membro del Parlamento europeo il 13 giugno 2019, giorno in cui le autorità competenti spagnole hanno effettuato la proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio 2019. In tale data, l’interessato si trovava sottoposto a custodia cautelare.

90      Orbene, dalle considerazioni esposte ai punti da 83 a 86 della presente sentenza, risulta che l’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione osta, in particolare, a che una misura giudiziaria come la custodia cautelare possa ostacolare la libertà dei membri del Parlamento europeo di recarsi nel luogo in cui deve svolgersi la prima riunione della nuova legislatura al fine di adempiervi le formalità richieste dall’atto elettorale.

91      In tale contesto, se il giudice nazionale competente ritiene necessario mantenere una misura di custodia cautelare nei confronti di una persona che ha acquisito lo status di membro del Parlamento europeo, spetta a detto giudice, in forza dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, chiedere al Parlamento europeo di revocare quanto prima l’immunità concessa dal secondo comma dell’articolo in parola.

92      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere al giudice del rinvio che l’esistenza dell’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione comporta la revoca della misura cautelare imposta alla persona che beneficia di suddetta immunità, al fine di consentirgli di recarsi al Parlamento europeo e di adempiervi le formalità richieste. Ciò posto, se il giudice nazionale competente ritiene che tale misura debba essere mantenuta dopo che l’interessato ha acquisito lo status di membro del Parlamento europeo, deve chiedere quanto prima la revoca dell’immunità in parola al Parlamento europeo, in base all’articolo 9, terzo comma, del medesimo protocollo.

93      Spetta altresì al giudice nazionale valutare gli effetti da ascrivere alle immunità di cui gode il sig. Junqueras Vies in altri eventuali procedimenti, come quelli richiamati al punto 30 della presente sentenza, nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2008, Marra, C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579, punto 41). In tale contesto, gli incombe di prendere in considerazione, in particolare, gli elementi di cui ai punti 64, 65, 76 e da 82 a 86 della presente sentenza.

94      Alla luce del complesso delle considerazioni svolte, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione deve essere interpretato nel senso che:

–        si deve considerare che una persona, che è stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo mentre si trovava sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non è stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento europeo per prendere parte alla prima sessione dello stesso, beneficia di un’immunità in forza del secondo comma del menzionato articolo;

–        tale immunità comporta la revoca della misura di custodia cautelare imposta alla persona interessata, al fine di consentirle di recarsi al Parlamento europeo e adempiervi le formalità richieste. Ciò posto, se il giudice nazionale competente ritiene che siffatta misura debba essere mantenuta dopo che la persona ha acquisito lo status di membro del Parlamento europeo, deve chiedere quanto prima al Parlamento europeo di revocare detta immunità, in base all’articolo 9, terzo comma, del medesimo protocollo.

 Sulle spese

95      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che:

–        si deve considerare che una persona, che è stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo mentre si trovava sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non è stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento europeo per prendere parte alla prima sessione dello stesso, beneficia di un’immunità in forza del secondo comma del menzionato articolo;

–        tale immunità comporta la revoca della misura di custodia cautelare imposta alla persona interessata, al fine di consentirle di recarsi al Parlamento europeo e adempiervi le formalità richieste. Ciò posto, se il giudice nazionale competente ritiene che siffatta misura debba essere mantenuta dopo che la persona ha acquisito lo status di membro del Parlamento europeo, deve chiedere quanto prima al Parlamento europeo di revocare detta immunità, in base all’articolo 9, terzo comma, del medesimo protocollo.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.