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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 24 maggio 2019 – Vos Aannemingen BVBA / Belgische Staat

(Causa C-405/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vos Aannemingen BVBA

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE 1 debba essere interpretato nel senso che allorché una spesa vada a vantaggio anche di un terzo – come avviene nel caso in cui un promotore nella vendita di appartamenti sostenga spese di pubblicità, amministrative e commissioni di intermediazione che vanno a vantaggio anche dei proprietari del terreno – ciò non osta a che l’IVA gravante su dette spese possa essere integralmente detratta, a condizione che si stabilisca che esiste un nesso diretto e immediato tra la spesa e l’attività economica del soggetto passivo e che il vantaggio per il terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell’impresa di detto soggetto.

Se detto principio valga anche allorché non si tratta di spese generali, ma di spese imputabili ad atti ben determinati, soggetti o meno a IVA in una fase successiva, come nel caso di specie la vendita, da un lato, degli appartamenti e, dall’altro lato, del terreno.

Se incida sulla questione della detraibilità dell’IVA gravante su dette spese la circostanza che il soggetto passivo non trasferisce parzialmente la spesa al terzo che se ne avvantaggia, pur avendone la facoltà/il diritto.

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1 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).