Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

2 dicembre 2008

Causa F‑131/07

Barbora Baniel-Kubinova e altri

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Agenti temporanei e agenti ausiliari nominati funzionari in prova – Art. 10 dell’allegato VII dello Statuto – Diritto all’indennità giornaliera dopo aver percepito parte dell’indennità di prima sistemazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Baniel-Kubinova e gli altri 13 funzionari del Parlamento chiedono l’annullamento delle decisioni del Parlamento di non accordare loro l’indennità giornaliera prevista all’art. 10 dell’allegato VII dello Statuto.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Rimborso delle spese – Indennità di prima sistemazione – Agenti temporanei

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 5, n. 1; Regime applicabile agli altri agenti, art. 24)

2.      Funzionari – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione – Funzionario in prova che ha percepito l’indennità di prima sistemazione in quanto agente temporaneo – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 71; allegato VII, artt. 5 e 10; Regime applicabile agli altri agenti, art. 24, n. 1)

1.      All’art. 24 del Regime applicabile agli altri agenti, il legislatore comunitario prevede il pagamento dell’indennità di prima sistemazione agli agenti temporanei partendo dalla premessa che, anche senza la sicurezza dell’impiego del funzionario di ruolo, gli agenti temporanei la cui durata prevedibile del contratto di lavoro è di almeno un anno possono desiderare di integrarsi nel luogo della loro sede di servizio in maniera permanente e duratura. Proprio per far fronte alle spese derivanti dallo sforzo compiuto ai fini di tale integrazione l’indennità di prima sistemazione è versata agli agenti temporanei, anche solo parzialmente nel caso di una durata prevedibile di lavoro inferiore a tre anni.

(v. punto 20)

2.      Il semplice raffronto degli artt. 5 e 10 dell’allegato VII dello Statuto osta a che una persona che abbia percepito l’indennità di prima sistemazione in quanto agente temporaneo in forza dell’art. 24, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti possa rivendicare successivamente, al momento della sua nomina in qualità di funzionario in prova, il beneficio dell’indennità giornaliera, e ciò indipendentemente da un cambiamento di regime statutario. Infatti, poiché l’indennità di prima sistemazione è subordinata allo spostamento della residenza verso il luogo della sede di servizio dell’interessato, quest’ultimo non può validamente sostenere poi, al fine di ottenere un altro vantaggio pecuniario, come l’indennità giornaliera, che la sua prima sistemazione nel luogo della sede di servizio è provvisoria, in opposizione ad una «effettiva» residenza che si troverebbe nel suo paese d’origine.

Qualora l’interessato, al fine di ottenere l’indennità di prima sistemazione, abbia fatto una dichiarazione sull’onore per dimostrare la fissazione della propria residenza nel luogo della sede di servizio allegando a tale dichiarazione gli adeguati documenti giustificativi, l’amministrazione è legittimata, per motivi connessi al rapporto di fiducia che deve esistere tra un’istituzione e i suoi funzionari nonché per motivi di sana gestione amministrativa, a non procedere ad un riesame della questione relativa alla residenza del detto interessato quando egli chiede la concessione dell’indennità giornaliera.

(v. punti 27 e 30)