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Ricorso proposto il 19 ottobre 2007 - Wenning / Europol

(Causa F-114/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rainer Wenning (La Hague, Olanda) (rappresentante: G. Vandersanden, C. Ronzi, avvocati)

Convenuto: Europol

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del direttore dell'Europol 21 dicembre 2006 di non prorogare il contratto del ricorrente e di reintegrarlo all'Europol a partire dal 1° ottobre 2007;

Di conseguenza, annullare il formulario per la valutazione e l'avanzamento ("Staff Development and Review Form") sul quale si basa la decisione impugnata;

Accordare un risarcimento per il danno morale e materiale subito;

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione di non prorogare il contratto del ricorrente viola l'obbligo di motivazione, in quanto non contiene le ragioni che la giustificano. Essa si basa su un formulario per la valutazione e l'avanzamento illegittimo.

Il rapporto informativo del ricorrente è stato redatto in violazione delle norme dell'Europol sulla procedura di valutazione e di avanzamento del personale ("Europol rules on the staff Development and Review Process") (art. 28 delle linee guida sulla procedura di valutazione e di avanzamento del personale dell'Europol, "Europol Staff Rules and Staff Development and Review Process Guidelines") e contiene diversi errori di valutazione che hanno condotto ad un errore di diritto.

La procedura di valutazione è stata usata dal superiore gerarchico del ricorrente per licenziarlo e non per valutarlo. Il che costituisce sviamento e abuso di potere.

L'unico obiettivo perseguito dal suo superiore era di non rinnovare il contratto del ricorrente, nonostante le sue buone prestazioni e il fatto che gli era stato assicurato che avrebbe ottenuto un punteggio superiore a quello dell'anno precedente se avesse continuato a migliorare. Il ricorrente aveva aspettative legittime che il suo contratto sarebbe stato convertito in uno a durata indeterminata o almeno prorogato.

La decisione impugnata e il conteso in cui è stata emanata non sono conformi al principio di buona amministrazione e dell'obbligo di diligenza che ogni amministrazione deve rispettare nei confronti del proprio personale.

Mantenere il ricorrente all'Europol avrebbe soddisfatto l'interesse del servizio e quello del dipendente. Il lavoro attribuito al ricorrente continua, di fatto, ad essere svolto. Il ricorrente ha mostrato negli anni di poterlo svolgere in modo soddisfacente per i colleghi e per persone esterne all'Europol.

Il ricorrente è stato quindi discriminato rispetto ad altri colleghi che hanno svolto il lavoro allo stesso modo e hanno ottenuto una proroga del contratto.

Infine, il ricorrente chiede il risarcimento per il danno morale e materiale subito a seguito della decisione impugnata.

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