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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 6 novembre 2018 – World Comm Trading Gfz SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(Causa C-684/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: World Comm Trading Gfz SRL

Resistente: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , e il principio di neutralità dell’IVA, ostino a una normativa nazionale (o a una prassi amministrativa fondata su una normativa non chiara) che nega a una società il diritto di detrarre l’IVA proporzionalmente al valore dello sconto applicato a cessioni nazionali di beni per il motivo che la fattura fiscale emessa dal fornitore intracomunitario (in qualità di rappresentante di un gruppo economico) registra lo sconto complessivo, concesso tanto per i prodotti intracomunitari quanto per quelli nazionali forniti sulla base dello stesso contratto quadro, ma registrati come acquisti in provenienza dallo Stato membro di riferimento (da un membro del gruppo, con altro codice IVA rispetto a quello della fattura relativa allo sconto).

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di proporzionalità osti a che si neghi al beneficiario il diritto alla detrazione dell’l’IVA proporzionalmente al valore dello sconto concesso globalmente dal fornitore intracomunitario, nell’ipotesi in cui il fornitore locale (membro del medesimo gruppo) abbia cessato l’attività economica e non possa più ridurre la base imponibile delle cessioni mediante l’emissione di una fattura con il proprio codice IVA, ai fini del rimborso della differenza di IVA riscossa in eccesso.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.