Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

27 ottobre 2009

Causa F‑61/07

Gerhard Bauch

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Natura giuridica»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bauch chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 9 ottobre 2006, recante rigetto della sua domanda diretta, sostanzialmente, a veder modificata l’attestazione rilasciatagli in ordine all’indennità una tantum di cessazione dal servizio da lui percepita nel 1994 a seguito della scadenza del suo contratto di agente temporaneo.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Collegamenti con i diritti alla pensione di anzianità

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 11, n. 1, e 12)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Calcolo

1.      Benché l’indennità una tantum di cessazione dal servizio non abbia, in quanto tale, la natura di una pensione di anzianità, risulta dall’art. 12 dell’allegato VIII del vecchio Statuto che l’indennità una tantum di cessazione dal servizio è destinata a funzionari o ad agenti che hanno maturato, a seguito dei contributi mensili trattenuti sul loro stipendio, diritti a pensione di anzianità in nuce, ma che non possono beneficiare né del versamento effettivo di una pensione di anzianità comunitaria a causa di un’anzianità di servizio inferiore a dieci anni, né delle disposizioni dell’art. 11, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto nella sua versione in vigore sino al 30 aprile 2004. Inoltre, una somma versata ai sensi dell’art. 12, lett. b), dell’allegato VIII dello stesso Statuto, che costituisce una delle due componenti dell’indennità una tantum di cessazione dal servizio degli agenti temporanei, è calcolata sulla base dell’importo delle somme trattenute sullo stipendio base di tali agenti quale contributo per la costituzione della loro pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%. Non può dunque ammettersi che l’indennità una tantum di cessazione dal servizio sia priva di qualsiasi collegamento con diritti a pensione di anzianità.

(v. punti 51-56)

2.      Il semplice fatto che l’indennità una tantum di cessazione dal servizio sia versata, a titolo di compensazione, agli agenti che hanno maturato diritti a pensione di anzianità in nuce, ma non possono beneficiare del versamento effettivo di una pensione di anzianità non implica necessariamente che l’importo di un’indennità del genere debba corrispondere all’equivalente attuariale dei loro diritti a pensione di anzianità in nuce.

(v. punto 60)