Language of document : ECLI:EU:C:2016:577

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 luglio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Categorie di aiuti che possono essere considerate compatibili con il mercato interno ed esentate dall’obbligo di notifica – Carattere imperativo delle condizioni di esenzione – Articolo 3, paragrafo 1 – Riferimento esplicito a tale regolamento nel regime di aiuti»

Nella causa C‑493/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzgericht (Corte suprema tributaria, Austria), con decisione del 31 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2014, nel procedimento

Dilly’s Wellnesshotel GmbH,

contro

Finanzamt Linz,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund, S. Rodin ed E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Dilly’s Wellnesshotel GmbH, da M. Kroner, Rechtsanwalt, e K. Caspari;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e M. Klamert, in qualità di agenti;

–        per il governo estone, da K. Kraavi‑Käerdi, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Sauer, nonché da P. Němečková e K. Herrmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 25, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Dilly’s Wellnesshotel GmbH, prestatrice di servizi, e il Finanzamt Linz (Ufficio delle imposte di Linz, Austria), in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, di una domanda presentata da detta società per il rimborso delle imposte sull’energia relative all’anno 2011.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento (CE) n. 659/1999

3        Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), disponeva all’articolo 2, intitolato «Notifica di nuovi aiuti», quanto segue:

«1.      Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo [109 TFUE] o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. (...)».

 Il regolamento (CE) n. 994/98

4        I considerando da 4 a 7 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1), così recitavano:

«(4)      considerando che la Commissione ha applicato gli articoli [107 e 108 TFUE] in numerose decisioni ed ha inoltre illustrato la sua politica in varie comunicazioni; che, alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] e tenuto conto dei testi di carattere generale che essa stessa ha emanato in attuazione di tali disposizioni, è opportuno, per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest’ultima sia autorizzata a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato [interno] a norma di una o più disposizioni dell’articolo [107, paragrafi 2 e 3, TFUE] e sono dispensate dalla procedura di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE];

(5)      considerando che i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto (...);

(6)      considerando che è opportuno che la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE] specifichi (...) le condizioni di controllo, al fine di garantire la compatibilità con il mercato [interno] degli aiuti oggetto del presente regolamento;

(7)      considerando che è opportuno autorizzare la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE], ad aggiungere altre condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità con il mercato [interno] degli aiuti oggetto del presente regolamento».

5        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Esenzioni per categoria», recitava:

«1.      La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 8 del presente regolamento e a norma dell’articolo [107 TFUE], dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato [interno] e non soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE]:

a)      gli aiuti a favore:

(…)

iii)      della tutela dell’ambiente;

(…).

2.      I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:

(…)

e)      le condizioni del controllo di cui all’articolo 3.

(…)».

6        L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Trasparenza e controllo», prevedeva quanto segue:

«1.      All’atto dell’adozione dei regolamenti in applicazione dell’articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.

(…)».

7        Il regolamento n. 994/98 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU 2013, L 204, pag. 11), e poi abrogato dal regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU 2015, L 248, pag. 1).

 Il regolamento n. 800/2008

8        I considerando 5, 7 e 46 del regolamento n. 800/2008 così recitavano:

«(5)      È opportuno che il presente regolamento disponga l’esenzione per gli aiuti che soddisfano [tutte] le condizioni pertinenti ivi contenute e [per] i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell’ambito del regime [in questione] rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.

(…)

(7)      Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 1, TFUE] non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all’obbligo di notifica enunciato all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE] (...).

(…)

(46)      Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall’obbligo di notifica (...) alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali».

9        L’articolo 1 del regolamento n. 800/2008, intitolato «Campo di applicazione», che trovava posto nel capo I di tale regolamento, dal titolo «Disposizioni comuni», disponeva, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

(…)

d)      aiuti per la tutela dell’ambiente;

(…)».

10      L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Condizioni per l’esenzione», che era parimenti inserito nel capo I, prevedeva, al paragrafo 1, quanto segue:

«I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato [interno] ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 3, TFUE] e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE], purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

11      L’articolo 25 di detto regolamento, dal titolo «Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali», che era contenuto nella sezione 4, intitolata «Aiuti per la tutela ambientale», nell’ambito del capo II del regolamento n. 800/2008, recante il titolo «Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti», così disponeva:

«1.      I regimi di aiuti [a favore dell’ambiente] concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE [del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51),] sono compatibili con il mercato [interno] ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 3, [TFUE] e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo [108], paragrafo 3, [TFUE], purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

(…)».

12      Il regolamento n. 800/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013 (GU 2013, L 320, pag. 22), per quanto riguarda il suo periodo di vigenza. Questo è stato prorogato fino al 30 giugno 2014. Il regolamento n. 800/2008 è stato poi abrogato dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).

 Il diritto austriaco

13      Ai sensi del Budgetbegleitgesetz (legge di accompagnamento del bilancio), del 30 dicembre 2010 (BGBl. I, 111/2010; in prosieguo: il «BBG 2011»), le imprese prestatrici di servizi sono state escluse dal rimborso delle imposte sull’energia.

14      L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Energieabgabenvergütungsgesetz (legge sul rimborso delle imposte sull’energia; in prosieguo: l’«EAVG»), nella versione introdotta dall’articolo 72 del BBG 2011, così recita:

«Un diritto a rimborso sussiste soltanto a favore delle imprese la cui attività principale sia comprovatamente la fabbricazione di beni materiali, purché esse non forniscano le risorse energetiche di cui all’articolo 1, paragrafo 3, ovvero il calore (vapore o acqua calda) prodotto a partire dalle risorse energetiche di cui al detto articolo 1, paragrafo 3».

15      L’ambito di applicazione temporale di tale articolo 2 è stabilito all’articolo 4, paragrafo 7, dell’EAVG, che così dispone:

«Gli articoli 2 e 3 [dell’EAVG] sono applicabili, previa approvazione della Commissione europea, alle domande di rimborso che si riferiscono ad un periodo successivo al 31 dicembre 2010».

16      I lavori preparatori dell’EAVG indicano, per quanto concerne l’articolo 4, paragrafo 7, di tale legge, quanto segue:

«L’applicazione delle disposizioni modificate è subordinata all’approvazione della Commissione europea. Questa modifica entra in vigore per l’utilizzo dell’energia dopo il 31 dicembre 2010. Pertanto, le domande presentate da imprese di servizi in relazione a periodi successivi al 31 dicembre 2010 non saranno più ricevibili. Se la modifica dell’EAVG verrà approvata dalla Commissione in quanto aiuto di Stato autorizzato, la limitazione prevista dalla legge a favore delle imprese di produzione dovrà applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2011, di modo che, a partire da tale data, le imprese di servizi non avranno più diritto al rimborso dell’imposta sull’energia per l’energia utilizzata. Se la modifica non dovesse essere approvata dalla Commissione, la situazione giuridica attuale rimarrà invariata e sia le imprese di produzione che le imprese di servizi avranno diritto a un rimborso delle imposte sull’energia».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Il 29 dicembre 2011 la Dilly’s Wellnesshotel ha depositato una domanda di rimborso delle imposte sull’energia relative all’anno 2011.

18      Tale domanda è stata respinta con decisione del 21 febbraio 2012, la quale faceva riferimento alla nuova normativa risultante dal BBG 2011, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il rimborso delle imposte sull’energia sarebbe stato concesso solo alle imprese di produzione. Il ricorso presentato dalla Dilly’s Wellnesshotel dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat (Consiglio di giustizia tributaria indipendente, Austria), cui è succeduto il Bundesfinanzgericht (Corte suprema tributaria, Austria), è stato respinto.

19      Con decisione del 19 marzo 2013 (2013/15/0053), il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria) ha statuito che, in seguito alla pronuncia, da parte di tale giudice, di una sentenza in data 22 agosto 2012 (2012/17/0175), il rimborso dell’imposta sull’energia avrebbe dovuto essere ancora concesso alle imprese di servizi per il mese di gennaio 2011. Secondo tale giudice, la Commissione non aveva ancora approvato, per questo mese, la nuova normativa, che era stata oggetto di una comunicazione a norma del regolamento n. 800/2008, la quale concerneva solamente il periodo a partire dal 1° febbraio 2011.

20      La Dilly’s Wellnesshotel ha presentato un ricorso amministrativo integrativo dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat (Consiglio di giustizia tributaria indipendente), mediante il quale detta società ha in sostanza chiesto, in particolare, che venga integralmente accolta la sua domanda di rimborso dell’imposta sull’energia per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2011. Secondo la Dilly’s Wellnesshotel, nel caso in cui l’applicazione congiunta degli articoli 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’EAVG violasse il diritto dell’Unione, la nuova normativa introdotta dal BBG 2011 non sarebbe applicabile e le imprese di servizi potrebbero continuare a beneficiare del rimborso delle imposte sull’energia per tutto il 2011 e oltre.

21      Dalla decisione di rinvio risulta che la versione iniziale dell’EAVG (BGBl. 201/1996) prevedeva, al suo articolo 2, paragrafo 1, un rimborso delle imposte sull’energia in favore delle imprese che si dedicavano essenzialmente alla «fabbricazione di beni materiali». Le prestazioni di servizi erano escluse dal beneficio del rimborso di tale imposta.

22      Nella sua sentenza dell’8 novembre 2011, Adria‑Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598), la Corte ha statuito che delle misure nazionali, le quali prevedano un rimborso parziale delle imposte sull’energia gravanti sul gas naturale e sull’energia elettrica soltanto a favore delle imprese aventi comprovatamente come attività principale la produzione di beni materiali, devono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

23      La normativa austriaca relativa al rimborso delle imposte sull’energia è stata successivamente modificata a più riprese.

24      Nella presente causa, il giudice del rinvio nutre dei dubbi sulla compatibilità con il regolamento n. 800/2008 della nuova normativa relativa al rimborso delle imposte sull’energia risultante dal BBG 2011.

25      In primo luogo, tale giudice dubita che la Repubblica d’Austria possa avvalersi dell’esenzione prevista dall’articolo 25 del regolamento n. 800/2008 per quanto concerne la normativa nazionale di cui trattasi, nella misura in cui tre condizioni enunciate nel capo I di tale regolamento non risultano soddisfatte.

26      In primis, detta normativa non conterrebbe né il riferimento al regolamento n. 800/2008, né l’indicazione degli estremi di pubblicazione di tale regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In secundis, anche se l’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che la trasmissione alla Commissione di una sintesi delle informazioni relative alla misura d’aiuto in questione debba effettuarsi entro un termine di venti giorni lavorativi «dall’entrata in vigore di un regime di aiuti», nel caso di specie la trasmissione sarebbe stata effettuata tardivamente. In tertiis, il giudice del rinvio rileva che la pubblicazione su Internet del testo del regime di aiuti in questione non è stata effettuata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, dal momento che l’indirizzo Internet comunicato alla Commissione non ha permesso, e non permette ancora, di accedere al testo in questione.

27      In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se una misura d’aiuto possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 25 del regolamento n. 800/2008, anche se gli obblighi previsti nel capo II di tale regolamento non sono rispettati. In particolare, il regime di aiuti di cui al procedimento principale non si caratterizzerebbe né per una riduzione dei danni all’ambiente o per la prevenzione di tali danni, né per un uso più razionale delle risorse naturali o per un risparmio energetico. Pertanto, detto giudice nutre dubbi quanto al fatto che la normativa di cui al procedimento principale costituisca un aiuto ai fini della «tutela ambientale», ai sensi dell’articolo 17, punto 1, di tale regolamento.

28      In terzo luogo, il giudice del rinvio esprime i propri dubbi riguardo al rispetto della condizione prevista all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 800/2008, secondo cui gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni, dal momento che il regime di aiuti di cui al procedimento principale non limita espressamente il periodo durante il quale il rimborso delle imposte è concesso, né fa riferimento al periodo menzionato nella comunicazione del regime di esenzione trasmessa alla Commissione il 7 febbraio 2011.

29      In tale contesto, il Bundesfinanzgericht (Corte suprema tributaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia contrario al diritto dell’Unione un regime di aiuti, il quale preveda il ricorso alla procedura speciale prevista dall’articolo 25 del regolamento n. 800/2008, al fine di beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e che tuttavia non rispetti svariati obblighi enunciati nel capo I di tale regolamento e inoltre non contenga alcun riferimento al regolamento medesimo.

2)      Se sia contrario al diritto dell’Unione il fatto che un regime di aiuti si fondi sulla procedura speciale prevista dall’articolo 25 del regolamento n. 800/2008, applicabile agli aiuti per la tutela ambientale, e però non sussistano taluni presupposti disciplinati nel capo II, vale a dire la promozione di misure di tutela ambientale o di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 17, punto 1, di detto regolamento.

3)      Se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale la quale non contenga alcuna limitazione temporale e neppure un riferimento al periodo indicato nella comunicazione del regime di esenzione, cosicché la limitazione a dieci anni del rimborso dell’imposta sull’energia, richiesta dall’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 800/2008, possa ricavarsi soltanto dalla suddetta comunicazione del regime di esenzione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 debba essere interpretato nel senso che l’assenza, in un regime di aiuti come quello controverso nel procedimento principale, di un riferimento esplicito al suddetto regolamento, mediante la citazione del titolo di quest’ultimo e l’indicazione degli estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, osta a che tale regime sia considerato rispondente alle condizioni per essere esentato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

31      A tale proposito, occorre ricordare che l’obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo istituito dal Trattato FUE nel settore degli aiuti di Stato. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione ogni misura volta ad istituire o a modificare un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, dall’altro, di non attuare una misura siffatta, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, fintantoché la suddetta istituzione non abbia adottato una decisione definitiva su tale misura (sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 58).

32      L’obbligo che incombe allo Stato membro interessato di notificare alla Commissione qualsiasi nuovo aiuto è precisato all’articolo 2 del regolamento n. 659/1999.

33      Orbene, conformemente all’articolo 109 TFUE, il Consiglio dell’Unione europea è autorizzato a stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e a fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in quest’ultima disposizione.

34      Peraltro, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

35      In concreto, l’adozione del regolamento n. 994/98 – in forza del quale è stato poi adottato il regolamento n. 800/2008 – era avvenuta in applicazione dell’articolo 94 del Trattato CE (divenuto articolo 89 CE, a sua volta divenuto articolo 109 TFUE).

36      Ne deriva che, nonostante l’obbligo di previa notifica di tutte le misure volte a istituire o modificare un nuovo aiuto, che è imposto agli Stati membri in virtù dei Trattati e che costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo degli aiuti di Stato, se una misura d’aiuto adottata da uno Stato membro rispetta le pertinenti condizioni previste dal regolamento n. 800/2008, tale Stato membro può avvalersi della possibilità di essere dispensato dall’obbligo di notifica. Viceversa, dal considerando 7 del regolamento n. 800/2008 risulta che gli aiuti di Stato che non sono contemplati da tale regolamento rimangono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

37      Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 1 delle sue conclusioni, in quanto attenuazione della regola generale dell’obbligo di notifica, il regolamento n. 800/2008 e le condizioni previste da quest’ultimo devono essere intesi in senso restrittivo.

38      Un siffatto approccio è corroborato dagli obiettivi perseguiti dai regolamenti generali di esenzione per categoria di aiuto, così come enunciati nei considerando 4 e 5 del regolamento n. 994/98. Infatti, se la Commissione è invero autorizzata ad adottare tali regolamenti al fine di garantire un controllo efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione in tale settore, simili regolamenti hanno altresì come obiettivo di incrementare la trasparenza e la certezza del diritto. Il rispetto delle condizioni previste da questi regolamenti, e dunque anche dal regolamento n. 800/2008, permette di assicurare che i suddetti obiettivi siano pienamente rispettati.

39      Nel caso di specie, è pacifico che la normativa nazionale in questione non è stata notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 659/1999 e che la sola esenzione dall’obbligo di notifica che possa applicarsi è quella prevista dall’articolo 25 del regolamento n. 800/2008.

40      A norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, il quale trova collocazione nel capo II di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti», i regimi di aiuti a favore dell’ambiente concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali, i quali soddisfino le condizioni di cui alla direttiva 2003/96 nonché le condizioni fissate all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 800/2008, sono compatibili con il mercato interno e sono esenti dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

41      Orbene, senza che vi sia bisogno di valutare le condizioni a cui fa riferimento l’articolo 25 del regolamento n. 800/2008, che sono oggetto della seconda e della terza questione, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, contenuto nel capo I di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni comuni», un regime di aiuti può essere esentato dal suddetto obbligo di notifica soltanto a condizione, in particolare, che tale regime contenga un riferimento esplicito al regolamento di cui sopra, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

42      Nel procedimento principale, è pacifico che il regime di aiuti in questione non contiene tale riferimento al regolamento n. 800/2008.

43      A tale proposito, il governo austriaco ha affermato, in udienza, che una misura di esecuzione è stata successivamente adottata, a livello nazionale, al fine di sopperire alla mancanza del riferimento al regolamento n. 800/2008 nel regime di aiuti di cui al procedimento principale, e che tale misura è stata comunicata alla Commissione nel corso del 2014, ai sensi del regolamento n. 651/2014.

44      Tuttavia, è sufficiente osservare che, qualunque sia l’eventuale natura giuridica di detta misura, essa non può comunque sopperire all’assenza del riferimento al regolamento n. 800/2008 nella normativa nazionale controversa nel procedimento principale per il periodo in questione.

45      Occorre altresì rilevare, come ha fatto l’avvocato generale ai paragrafi 54 e 55 delle sue conclusioni, che la necessità imperativa di un riferimento al regolamento n. 800/2008 in un dato regime di aiuti, affinché uno Stato membro possa invocare il beneficio di un’esenzione ai sensi di tale regolamento per quanto concerne il regime in questione, risulta dal testo stesso dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, il quale dispone che i regimi di aiuti che soddisfano, in particolare, «tutte le condizioni» enunciate nel capo I del regolamento n. 800/2008 sono esenti dall’obbligo di notifica, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tale regime soddisfino «tutte le condizioni» del suddetto regolamento e tale regime «contenga un riferimento esplicito» al regolamento stesso.

46      Tale interpretazione è corroborata sia dall’obiettivo perseguito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 sia dal contesto in cui tale disposizione si colloca.

47      Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto in cui tale disposizione si colloca, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 3 del regolamento n. 800/2008 si intitola «Condizioni per l’esenzione», il che implica la necessità del rispetto delle condizioni previste da tale articolo affinché una data misura di aiuto sia esentata, ai sensi di tale regolamento, dall’obbligo di notifica. Dall’altro lato, occorre leggere l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 alla luce dei considerando del regolamento medesimo, e in particolare del suo considerando 5, in forza del quale detto regolamento deve disporre l’esenzione per gli aiuti che soddisfino «[tutte] le condizioni» da esso previste nonché per i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell’ambito del regime in questione rispetti «tutte le condizioni» di cui sopra.

48      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo perseguito mediante il requisito della presenza di un riferimento esplicito al regolamento n. 800/2008, anch’esso può essere desunto dal medesimo considerando 5, il quale enuncia che, «[p]er garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale».

49      Inoltre, e in maniera più generale, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 994/98, prevede che, «[a]ll’atto dell’adozione dei regolamenti in applicazione dell’articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti (...)». Allo stesso modo, il considerando 5 di tale regolamento enuncia che «i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto (...)».

50      Infatti, come sostiene la Commissione e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il riferimento esplicito al regolamento n. 800/2008 in una determinata misura di aiuto consente ai beneficiari, nonché ai loro concorrenti, di comprendere le ragioni per le quali tale misura può essere attuata, malgrado essa non sia stata notificata alla Commissione né da questa autorizzata. Questo tipo di riferimento consente così non solo alla Commissione di esercitare il suo controllo, ma anche ai terzi interessati di essere informati delle misure di aiuto previste, affinché essi possano eventualmente esercitare i loro diritti procedurali.

51      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che la condizione enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, secondo cui un regime di aiuti, al fine di essere esentato dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, deve contenere un riferimento esplicito a tale regolamento, non costituisce una mera formalità, bensì riveste un carattere imperativo, con la conseguenza che il suo inadempimento osta alla concessione di un’esenzione dal suddetto obbligo ai sensi del regolamento sopra citato.

52      Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 deve essere interpretato nel senso che l’assenza, in un regime di aiuti come quello controverso nel procedimento principale, di un riferimento esplicito al suddetto regolamento, mediante la citazione del titolo di quest’ultimo e l’indicazione degli estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, osta a che tale regime sia considerato rispondente alle condizioni per essere esentato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

 Sulla seconda e terza questione

53      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria), deve essere interpretato nel senso che l’assenza, in un regime di aiuti come quello controverso nel procedimento principale, di un riferimento esplicito al suddetto regolamento, mediante la citazione del titolo di quest’ultimo e l’indicazione degli estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, osta a che tale regime sia considerato rispondente alle condizioni per essere esentato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.