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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud - Croazia) – Procedimento penale a carico di I.N.

(Causa C-897/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Accordo SEE – Non discriminazione – Articolo 36 – Libera prestazione dei servizi – Ambito di applicazione – Accordo tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro – Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione – Assenza di protezione equivalente dei cittadini di un altro Stato – Cittadino islandese che ha ottenuto l’asilo in forza del diritto nazionale prima dell’acquisizione della cittadinanza islandese – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Vrhovni sud

Imputato nel procedimento penale principale

I.N.

con l’intervento di: Ruska Federacija

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA), parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l’asilo da parte di detto Stato dell’AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell’AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

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1 GU C 45 del 10.2.2020.