Language of document : ECLI:EU:T:2015:684

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

24 settembre 2015 (*)

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto attuato dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark – Finanziamento pubblico concesso per compensare i costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico – Nozione d’aiuto – Sentenza Altmark»

Nella causa T‑674/11,

TV2/Danmark A/S, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata da O. Koktvedgaard, avvocato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato inizialmente da C. Vang e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti, successivamente da V. Pasternak Jørgensen, assistita da K. Lundgaard Hansen, avvocato, e infine da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da K. Lundgaard Hansen e R. Holdgaard, avvocato,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky, C. Støvlbæk e U. Nielsen, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton (Regno Unito), rappresentata da S. Kalsmose‑Hjelmborg e M. Honoré, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, N.J. Forwood e C. Wetter, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e contesto fattuale della controversia

1        Il presente ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), per la parte in cui constata che dette misure costituiscono aiuti di Stato o, in subordine, per la parte in cui constata che alcune di queste misure costituiscono nuovi aiuti.

2        Il ricorso è proposto dalla TV2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2 A/S» o la «ricorrente»), una società per azioni danese di radiodiffusione. La TV2 A/S è stata costituita il 1° gennaio 2003 per sostituire, con effetti contabili e fiscali, l’impresa statale autonoma TV2/Danmark (in prosieguo: la «TV2»), istituita nel 1986, con il Lov n. 335 om ændring af Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed, del 4 giugno 1986 (legge di modifica della legge relativa al servizio di radiodiffusione). La TV2 A/S, come il suo predecessore, la TV2, è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la Danmarks Radio (in prosieguo: la «DR»).

3        La missione della TV2 A/S, esattamente come quella, in precedenza, della TV2, consiste nel produrre e nel trasmettere programmi televisivi nazionali e regionali. Tale trasmissione può effettuarsi, in particolare, mediante impianti radiofonici, via satellite o via cavo. Alcune norme in materia di obblighi di servizio pubblico della TV2 A/S e, in precedenza, della TV2, sono fissate dal Ministro della Cultura danese.

4        Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali. Si tratta, in particolare, da un lato, della società Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») e, dall’altro, del gruppo formato dalle società SBS TV A/S e SBS Danish Television Ltd (in prosieguo la «SBS»).

5        La TV2 è stata costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della DR, doveva essere finanziata con il gettito del canone versato da tutti i telespettatori danesi. Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla DR, la TV2 avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, dell’introito derivante dall’attività pubblicitaria.

6        In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS Broadcasting SA/Tv Danmark, il sistema di finanziamento della TV2 è stato esaminato dalla Commissione delle Comunità europee nella decisione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore [della TV2] (GU 2006, L 85, pag. 1, rettifica in GU 2006, L 368, pag. 1; in prosieguo: la «decisione TV2 I»). Tale decisione copriva il periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava le seguenti misure: le risorse provenienti dal canone, i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2 (Fondo TV2 e Radiofonden), alcune somme concesse ad hoc, l’esenzione dall’imposta sulle società, l’esonero dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale dei prestiti concessi alla TV2 al momento della sua costituzione, la garanzia statale per i costi di gestione nonché le condizioni favorevoli per il pagamento del canone dovuto dalla TV2 per l’utilizzo della frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «misure in questione»). Infine, l’indagine della Commissione ha riguardato altresì l’autorizzazione concessa alla TV2 di trasmettere su frequenze locali in rete e l’obbligo di tutti i proprietari di antenne collettive di trasmettere i programmi di servizio pubblico della TV2 sui loro impianti.

7        Al termine dell’esame delle misure in questione, la Commissione ha concluso che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE). Essa ha altresì qualificato tali aiuti come nuovi aiuti. Per contro, dalla decisione impugnata (punti 98 e 99) emerge che, secondo la Commissione, l’autorizzazione, concessa alla TV2, a trasmettere su frequenze locali in rete nonché l’obbligo imposto ai proprietari di antenne collettive di trasmettere programmi della TV2 non costituivano aiuti di Stato, in quanto esse non comportavano un trasferimento di risorse statali. La conclusione della Commissione relativa alle misure in questione era fondata sulla valutazione secondo la quale il regime di finanziamento della TV2, che mirava a compensare il costo delle sue prestazioni di servizio pubblico, non rispondeva alla seconda e alla quarta delle quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Racc., EU:C:2003:415; in prosieguo: la «sentenza Altmark» e, quanto alle condizioni summenzionate: le «condizioni Altmark»).

8        La Commissione ha inoltre deciso che gli aiuti summenzionati, concessi tra il 1995 e il 2002 dal Regno di Danimarca alla TV2, erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, CE (divenuto articolo 106, paragrafo 2, TFUE), fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) che essa ha qualificato come eccesso di compensazione (punto 163 e articolo 1 della decisione TV2 I). La Commissione ha quindi imposto al Regno di Danimarca il recupero di tale importo, unitamente agli interessi, dalla TV2 A/S (articolo 2 della decisione TV2 I) che, nel frattempo, aveva sostituito la TV2 (v. supra, punto 2).

9        Dato che il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 della decisione TV2 I ha reso la TV2 A/S insolvente, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione, con lettera del 23 luglio 2004, un progetto di ricapitalizzazione della stessa. Tale progetto prevedeva, riguardo alle misure finanziate dallo Stato, da un lato, un apporto di capitale di DKK 440 milioni e, dall’altro, la conversione in capitale di un prestito statale di DKK 394 milioni. Con la decisione C (2004) 3632 definitivo, del 6 ottobre 2004, nel caso in materia di aiuti di Stato N 313/2004, relativo alla ricapitalizzazione della TV2/Danmark A/S (GU 2005, C 172, pag. 3, in prosieguo: la «decisione sulla ricapitalizzazione»), la Commissione ha concluso che le due misure previste a favore della TV2 A/S erano «necessarie per ricostituire il capitale di cui la TV2 [A/S], dopo la sua trasformazione in società per azioni, [aveva] bisogno per poter adempiere la sua missione di servizio pubblico» (punto 53 della decisione sulla ricapitalizzazione). Di conseguenza, la Commissione ha deciso che qualunque elemento di aiuto di Stato che avrebbe potuto essere connesso alla ricapitalizzazione prevista della TV2 A/S era compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, CE (punto 55 della decisione sulla ricapitalizzazione).

10      La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2 A/S (causa T‑309/04) e dal Regno di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2 A/S, la Viasat (causa T‑329/04) e la SBS (causa T‑336/04).

11      Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, Racc., EU:T:2008:457; in prosieguo: la «sentenza TV2 I»), il Tribunale ha annullato la decisione TV2 I. Nella sua sentenza il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva correttamente concluso che la missione di servizio pubblico conferita alla TV2 corrispondeva alla definizione dei servizi di interesse economico generale di radiodiffusione (sentenza TV2 I, cit., EU:T:2008:457, punto 124). Tuttavia, il Tribunale ha altresì constatato l’esistenza di varie illegittimità che inficiavano la decisione TV2 I e che ne hanno determinato, in definitiva, l’annullamento.

12      Pertanto, in primo luogo, esaminando la questione se le misure previste dalla decisione TV2 I impegnassero risorse statali, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva motivato la sua decisione riguardo alla considerazione, de facto, come risorse statali, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 (sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punti da 160 a 167). In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’esame, da parte della Commissione, della questione se la seconda e la quarta condizione Altmark fossero soddisfatte non si fondava su un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2. Pertanto, la decisione TV2 I era viziata da un difetto di motivazione su tale punto (sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punti da 224 a 233). In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che le conclusioni della Commissione, relative alla valutazione della compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 86, paragrafo 2, CE, in particolare all’esistenza di un eccesso di compensazione, erano, anch’esse, viziate da un difetto di motivazione. Secondo il Tribunale, tale difetto di motivazione trovava giustificazione nella mancanza di un esame accurato delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche, che avevano presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 durante il periodo d’indagine (sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punti 192 e da 197 a 203).

13      La decisione sulla ricapitalizzazione è stata oggetto di due ricorsi di annullamento, proposti dalla SBS e dalla Viasat. Con due ordinanze pronunciate il 24 settembre 2009, il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto dell’annullamento della decisione TV2 I e della stretta connessione esistente tra l’obbligo di recupero dell’aiuto derivante da tale decisione e le misure oggetto della decisione sulla ricapitalizzazione, non vi era più luogo a statuire nelle cause citate (ordinanze del 24 settembre 2009, SBS TV e SBS Danish Television/Commissione, T‑12/05, EU:T:2009:357, e Viasat Broadcasting UK/Commissione, T‑16/05, EU:T:2009:358).

14      In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la Commissione ha riesaminato le misure in questione. In tale occasione, essa ha consultato il Regno di Danimarca e la TV2 A/S e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi.

15      La Commissione ha presentato il risultato del suo nuovo esame delle misure in questione nella decisione impugnata, la quale è anch’essa oggetto di un altro ricorso proposto dalla Viasat Broadcasting UK (causa T‑125/12, Viasat Broadcasting UK/Commissione) sul quale il Tribunale si è pronunciato con sentenza in data odierna.

16      La decisione impugnata verte sulle misure adottate nei confronti della TV2 tra il 1995 e il 2002. Tuttavia, nella sua analisi, la Commissione ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2 I.

17      Nella decisione impugnata la Commissione ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a favore della TV2 (punto 153 della decisione impugnata). In un primo tempo, essa ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituissero risorse statali (punto 90 della decisione impugnata) e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa ha concluso che le misure in questione non rispondessero alla seconda e alla quarta condizione Altmark (punto 153 della decisione impugnata). Per contro, mentre nella decisione TV2 I aveva concluso che la somma di DKK 628,2 milioni costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 86, paragrafo 2, CE, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2 A/S. Nel dispositivo della decisione impugnata essa ha quindi dichiarato quanto segue:

«Articolo 1

Le misure attuate dalla Danimarca a favore [della TV2] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di introiti provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]».

18      Infine, occorre osservare che il Regno di Danimarca ha adottato misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione della TV2 A/S. Pertanto, da un lato, il 16 giugno 2008, esso ha notificato un progetto di aiuto al salvataggio sotto forma di linea di credito, prevista a favore della TV2 A/S. Tale aiuto è stato approvato dalla Commissione nella decisione C (2008) 4224 definitivo, del 4 agosto 2008, nel caso N 287/2008, relativo all’aiuto al salvataggio concesso alla TV2 A/S (GU 2009, C 9, pag. 1). La decisione della Commissione è stata oggetto di un ricorso da parte della Viasat. Con ordinanza del 22 marzo 2012, il Tribunale, dopo aver constatato che l’aiuto approvato con la decisione in questione era stato integralmente rimborsato, ha deciso che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che non vi era più luogo a statuire (ordinanza del 22 marzo 2012, Viasat Broadcasting UK/Commissione, T‑114/09, EU:T:2012:144).

19      Dall’altro lato, il 4 febbraio 2009, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione il piano di ristrutturazione della TV2 A/S. Nella decisione 2012/109/UE, del 20 aprile 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 19/09 (ex N 64/09) al quale la Danimarca intende dare esecuzione a favore della ristrutturazione di TV2 Danmark A/S (GU 2012, L 50, pag. 21), la Commissione ha ritenuto che tale piano di ristrutturazione fosse compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE a talune condizioni, tra cui il divieto di versare misure di aiuto previste da detto piano, per il motivo che la situazione della società beneficiaria è migliorata. Tale decisione è stata oggetto di un ricorso di annullamento proposto dalla Viasat. Poiché la Viasat ha rinunciato al ricorso, la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con l’ordinanza del 10 dicembre 2012, Viasat Broadcasting UK/Commissione (T‑210/12, EU:T:2012:660).

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2011, la TV2 A/S ha proposto il presente ricorso.

21      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 marzo 2012, il Regno di Danimarca ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della TV2 A/S.

22      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2012, la Viasat ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

23      Con ordinanza del 13 luglio 2012, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto tali richieste.

24      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di presidente, all’Ottava Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

25      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la ricorrente e il Regno di Danimarca a produrre taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

26      A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

27      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 15 gennaio 2015.

28      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha concluso che le misure in questione costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione conclude che:

–        tutte le misure in questione costituivano nuovi aiuti;

–        le risorse provenienti dal canone che, dal 1997 al 2002, sono state trasferite alla TV2, e successivamente trasferite alle emittenti regionali della TV2, costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2;

–        gli introiti pubblicitari che, nel 1995 e nel 1996, nonché al momento della liquidazione del Fondo TV2 nel 1997, sono stati trasferiti da detto fondo alla TV2 costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2.

29      Il Regno di Danimarca chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata, conformemente al capo della domanda, presentata in via principale dalla ricorrente;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione conclude che gli introiti pubblicitari che, nel 1995 e nel 1996, nonché al momento della liquidazione del Fondo TV2 nel 1997, sono stati trasferiti da detto fondo alla TV2 costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2.

30      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

31      La Viasat sostiene le conclusioni della Commissione.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

32      La Commissione non contesta la ricevibilità del presente ricorso. Tuttavia, le circostanze della causa impongono un esame di tale questione che, in mancanza di contestazione, sarà effettuato d’ufficio, conformemente all’articolo 113 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

33      Poiché la ricorrente è l’unica beneficiaria delle misure previste dalla decisione impugnata, la sua legittimazione ad agire è dimostrata (sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland/Commissione, 730/79, Racc., EU:C:1980:209, punto 5).

34      Tuttavia, va ricordato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata anche alla condizione che la persona fisica o giuridica da cui esso promana abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto. Un interesse siffatto presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punti 67 e 68 e giurisprudenza ivi citata).

35      Nella fattispecie, si pone la questione se la ricorrente abbia un interesse ad agire, dal momento che, nella decisione impugnata, la Commissione ha qualificato le misure in questione come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno e, pertanto, non ha imposto alle autorità danesi il recupero dell’aiuto dalla ricorrente.

36      Al riguardo, va ricordato che dalla giurisprudenza intervenuta nell’ambito dei ricorsi di annullamento proposti dal beneficiario dell’aiuto contro una decisione della Commissione che dichiara totalmente compatibile con il mercato interno l’aiuto in questione, o che dichiara compatibile una delle misure di finanziamento controverse, risulta che l’interesse ad agire può dedursi dall’esistenza di un rischio reale che la situazione giuridica dei ricorrenti sia compromessa dalle azioni giudiziarie oppure dal fatto che il rischio di azioni giudiziarie sia esistente ed effettivo al momento della proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione europea (v. sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

37      Finora la giurisprudenza ha ammesso che l’esistenza di un rischio «reale» o «esistente ed effettivo» di un’azione giudiziaria nei confronti di un ricorrente beneficiario di un aiuto illegittimo e compatibile con il mercato interno era riconosciuta quando, da un lato, siffatta azione era già pendente dinanzi ai giudici nazionali al momento della proposizione del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale (sentenza del 14 aprile 2005, Sniace/Commissione, T‑141/03, Racc., EU:T:2005:129, punti 29 e 30) o quando tale azione era esperita dinanzi a detti giudici prima che il Tribunale statuisse sul ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punti da 79 a 81) e, dall’altro, l’azione giudiziaria pendente dinanzi ai giudici nazionali, fatta valere dal ricorrente, aveva ad oggetto l’aiuto previsto dalla decisione che formava oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale (sentenza del 20 settembre 2007, Salvat père & fils e a./Commissione, T‑136/05, Racc., EU:T:2007:295, punti da 41 a 43).

38      Nella fattispecie, la ricorrente ha fatto valere, nell’atto introduttivo, che il suo interesse legittimo ed effettivo a proporre il ricorso era fondato sulla qualificazione stessa delle misure in questione come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e come nuovi aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1). Essa ricorda che siffatta qualificazione la espone alle conseguenze di un difetto di notificazione delle misure in questione, ossia, come è stato dichiarato dalla Corte, ai punti 52 e 53 della sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, Racc., EU:C:2008:79; in prosieguo: la «sentenza CELF»), all’obbligo di rimborsare allo Stato gli interessi per il periodo d’illegalità e, se del caso, all’obbligo di risarcire i danni che i suoi concorrenti avrebbero potuto subire a causa dell’illegittimità dell’aiuto. Essa ha altresì rilevato che un procedimento diretto a farla condannare al pagamento di tali interessi e di tale risarcimento era stato avviato dalla Viasat, nel 2006, dinanzi ai giudici danesi. Tale procedimento sarebbe stato sospeso in attesa, anzitutto, della sentenza TV2 I, citata supra al punto 11 (EU:T:2008:457) del Tribunale e, successivamente, della nuova decisione della Commissione.

39      In udienza, la ricorrente e la Viasat hanno precisato che l’azione esperita da quest’ultima nel 2006 comprendeva vari capi di domanda. Uno di essi, diretto contro la ricorrente, verte sul pagamento degli interessi per il periodo di illegalità. Un altro, diretto contro il Regno di Danimarca, riguarda un risarcimento richiesto dalla Viasat a causa del versamento, prematuro e illegittimo, secondo quest’ultima, degli aiuti di Stato previsti dalla decisione impugnata. La ricorrente e la Viasat hanno anche confermato che, riguardo ai due capi di domanda summenzionati, detta azione era sempre pendente al momento della proposizione del presente ricorso ed era stata sospesa dal giudice adito in attesa che il Tribunale statuisse sulla presente controversia.

40      Tenuto conto di tali elementi, occorre considerare che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato l’esistenza, alla data della proposizione del suo ricorso, di un rischio esistente ed effettivo di un’azione giudiziaria ai sensi della giurisprudenza citata supra ai punti 36 e 37.

41      Il presente ricorso è quindi ricevibile.

 Nel merito

42      A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce quattro motivi, di cui il primo si ricollega al capo della domanda presentata in via principale e gli ultimi tre, rispettivamente, ai tre capi della domanda presentata in subordine. Tali motivi vertono, il primo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha concluso che le misure in questione costituivano aiuti di Stato; il secondo, sull’errata qualificazione come nuovo aiuto delle risorse versate alla TV2, provenienti dal canone, nonché dell’esenzione dall’imposta sulle società che le era stata concessa; il terzo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha concluso che le risorse provenienti dal canone trasferite dalla TV2 alle sue emittenti regionali costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2 e, il quarto, su un errore di diritto, in quanto la Commissione ha ritenuto che gli introiti pubblicitari versati alla TV2 tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato.

43      Il primo, il terzo e il quarto motivo rimettono in discussione la qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato. Il secondo motivo rimette in discussione, in parte, la qualificazione delle misure in questione come nuovi aiuti. La ricorrente contesta, in particolare, la qualificazione di nuovo aiuto delle risorse provenienti dal canone e dell’esenzione dall’imposta sulle società. Dato che la qualificazione di nuovo aiuto presuppone che dette misure costituiscano aiuti di Stato, il secondo motivo sarà esaminato per ultimo, dopo l’analisi della fondatezza dei motivi con i quali la ricorrente contesta l’esistenza stessa dell’aiuto di Stato.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha concluso che le misure in questione costituivano aiuti di Stato

44      Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, fa valere, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente qualificato le misure in questione come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415).

45      Tenuto conto degli argomenti della ricorrente e del Regno di Danimarca, occorre considerare che il presente motivo si compone di quattro parti, di cui la prima verte sull’errata interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415). La seconda parte verte sulla violazione del principio della certezza del diritto. La terza e la quarta parte vertono sull’errata applicazione, rispettivamente, della seconda e della quarta condizione Altmark.

46      Prima di procedere all’esame di queste quattro parti, occorre ricordare che la qualificazione come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone la sussistenza di quattro condizioni, ossia che esista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra Stati membri, che esso conceda un vantaggio al suo beneficiario e falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza Altmark, cit. supra al punto 7, EU:C:2003:4150, punto 75).

47      Dalla definizione richiamata supra al punto 46 risulta che una delle condizioni che caratterizza un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è l’esistenza di un vantaggio concesso al beneficiario. Al riguardo, nella sentenza Altmark, citata supra al punto 7, (EU:C:2003:415), la Corte ha dichiarato che, nei limiti in cui un intervento statale debba essere considerato come una compensazione costituente la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, non si può ritenere che esso conceda un vantaggio al suo beneficiario collocandolo in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti. Un intervento siffatto non soddisfa quindi una delle condizioni necessarie ai fini dell’esistenza di un aiuto di Stato e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza dell’8 maggio 2013, Libert e a., C‑197/11 e C‑203/11, Racc., EU:C:2013:288, punto 84).

48      Tuttavia, la Corte ha formulato quattro condizioni alle quali deve rispondere una compensazione versata per l’adempimento delle prestazioni di servizio pubblico affinché, in un caso concreto, si possa ritenere che essa non conceda un vantaggio al suo beneficiario e possa sottrarsi, in tal modo, alla qualificazione quale aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza Altmark, cit. supra al punto 7, EU:C:2003:415, punti da 87 a 94).

49      Le condizioni Altmark sono le seguenti: in primo luogo, l’impresa beneficiaria della compensazione deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire in tutto o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al minor costo per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole.

50      Il primo motivo del presente ricorso riguarda, principalmente, l’interpretazione e l’applicazione della seconda e della quarta condizione Altmark.

–       Sulla prima parte relativa all’errata interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415)

51      Nell’ambito della prima parte, in primo luogo, la ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, formula osservazioni generali relative all’interpretazione della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), e delle condizioni Altmark. Essa sostiene che tali condizioni devono essere interpretate in funzione del loro contesto e del loro obiettivo e in modo da non estendere la nozione di aiuto di Stato a misure che non apportano alle imprese un vantaggio che le favorisca rispetto ai concorrenti. La terza di tali condizioni, secondo la quale la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi, sarebbe di fondamentale importanza per valutare l’esistenza di un aiuto di Stato e dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione (T‑289/03, Racc., EU:T:2008:29; in prosieguo: la «sentenza BUPA»), emergerebbe la possibilità di derogare all’applicazione delle altre condizioni.

52      Occorre considerare che, con tale argomento, la ricorrente afferma in sostanza che, esaminando una misura alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), la Commissione deve esaminare anzitutto se la terza condizione Altmark è soddisfatta e, in caso affermativo, derogare all’applicazione della seconda e della quarta condizione Altmark. Pertanto, nella fattispecie, la Commissione avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto, anziché applicare la sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), secondo la metodologia proposta dalla ricorrente, essa ha constatato che dovevano essere applicate la seconda e la quarta condizione Altmark, senza aver preliminarmente verificato, nell’ambito della terza condizione Altmark, se il vantaggio procurato alla TV2 attraverso le misure in questione eccedesse effettivamente quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.

53      Tale interpretazione degli argomenti della ricorrente si impone, in quanto sembra ridurre la nozione di vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla nozione di eccesso di compensazione o, in altri termini, di compensazione eccedente quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi della terza condizione Altmark. Pertanto, da questo punto di vista, se non esiste l’eccesso di compensazione, non esiste neppure il vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e la misura non può essere qualificata come aiuto di Stato.

54      Al riguardo, da un lato, è sufficiente ricordare che, rispondendo ad argomenti simili a quello dedotto dalla ricorrente, fondato sulla prevalenza della terza condizione Altmark, il Tribunale ha già dichiarato che dal testo inequivocabile della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), risultava che le quattro condizioni dalla stessa enunciate hanno tutte come obiettivo la qualificazione della misura in questione come aiuto di Stato, e più precisamente la determinazione dell’esistenza di un vantaggio. Un intervento statale che non risponda a una o più delle suddette condizioni dovrà essere quindi considerato come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 16 dicembre 2010, Paesi Bassi e NOS/Commissione, T‑231/06 e T‑237/06, Racc., EU:T:2010:525, punti 128, 145 e 146 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2009, FAB/Commissione, T‑8/06, EU:T:2009:386, punto 65).

55      Peraltro, trattandosi più in particolare del rapporto fra la terza e la seconda condizione Altmark, sembra impossibile constatare che una compensazione concessa a un’impresa beneficiaria incaricata di una missione di servizio pubblico non eccede quanto necessario per coprire in tutto o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi senza sapere, preliminarmente, secondo quali parametri è stato stabilito l’importo di tale compensazione, il che costituisce proprio l’oggetto della seconda condizione Altmark.

56      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, devono sussistere tutte le condizioni Altmark affinché un intervento statale non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

57      Dall’altro lato, la ricorrente non può neppure invocare validamente la sentenza BUPA, citata supra al punto 51 (EU:T:2008:29), per suffragare il suo argomento secondo il quale sarebbe possibile derogare a talune condizioni Altmark. Occorre ricordare che, in tale sentenza, il Tribunale ha esaminato la validità della decisione in cui la Commissione aveva valutato, alla luce dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, un sistema di equalizzazione dei rischi (in prosieguo: il «RES»), in vigore nel mercato irlandese dell’assicurazione privata di malattia. Il sistema irlandese dell’assicurazione privata di malattia si fondava, in sostanza, su un obbligo di adesione aperta a chiunque, indipendentemente dall’età, dal sesso e dallo stato di salute e su una tariffazione comune imposta agli assicuratori, che implicava per tutti gli assicurati il pagamento dello stesso premio per lo stesso tipo di prodotto, indipendentemente dal loro stato di salute. In tali circostanze, il RES prevedeva, da un lato, il pagamento di un canone a un organo statale, la Health Insurance Authority (autorità di assicurazione malattia; in prosieguo: la «HIA») da parte degli assicuratori con un profilo di rischio più sano del profilo di rischio medio del mercato e, dall’altro, il corrispondente pagamento da parte della HIA agli assicuratori con un profilo di rischio meno sano del profilo di rischio medio del mercato. Tali pagamenti venivano effettuati tramite un fondo appositamente creato a tal fine e gestito dalla HIA. Istituendo tale sistema di solidarietà tra gli assicuratori, il RES mirava a garantire la stabilità del mercato irlandese dell’assicurazione privata di malattia e a neutralizzare il differenziale dei profili di rischio tra gli assicuratori per evitare che gli assicuratori si indirizzassero, mediante strategie di marketing selettive, ai consumatori a rischio ridotto. La Commissione ha esaminato tale sistema in seguito a una denuncia depositata da un assicuratore che, per il suo profilo di rischio più sano, pagava canoni più elevati degli altri. Dopo aver esaminato il RES, la Commissione ha concluso che esso implicava pagamenti limitati al minimo necessario per indennizzare gli assicuratori beneficiari dei loro obblighi di servizio di interesse economico generale e non implicava quindi aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (sentenza BUPA, cit. supra al punto 51, EU:T:2008:29, punti 27, 37, 41 e 43).

58      Alla luce delle specificità del RES, descritto supra al punto 57, ossia, da un lato, l’effetto neutro di tale sistema di compensazione rispetto ai ricavi e agli utili dei beneficiari e, dall’altro, la particolarità dei sovraccosti connessi a un profilo di rischio meno sano di detti beneficiari, il Tribunale ha ammesso che una delle condizioni Altmark, ossia la quarta, non potesse essere di stretta applicazione al caso di specie (sentenza BUPA, cit. supra al punto 51, EU:T:2008:29, punti da 246 a 248).

59      Orbene, da un lato, la ricorrente non fa valere che la compensazione concessa alla TV2 presentasse particolarità analoghe a quelle sussistenti nella causa che ha dato luogo alla sentenza BUPA, citata supra al punto 51 (EU:T:2008:29).

60      Infatti, per giustificare, nella fattispecie, la deroga alle condizioni Altmark, la ricorrente invoca soltanto la peculiarità del servizio pubblico di radiodiffusione in quanto tale. Secondo la ricorrente, tale peculiarità del servizio pubblico di radiodiffusione è connessa alle difficoltà di definizione di tale servizio pubblico. Al riguardo, essa fa riferimento, in particolare, al protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato FUE (in prosieguo: il «protocollo di Amsterdam»). Essa afferma che, esaminando l’applicabilità delle condizioni Altmark, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che, conformemente al protocollo di Amsterdam, gli Stati membri potevano definire le missioni di servizio pubblico di radiodiffusione in termini ampi e qualitativi.

61      Al riguardo, occorre ricordare che dal dettato del protocollo di Amsterdam emerge che tale atto mira a interpretare la deroga enunciata all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2012, TF1 e a./Commissione, T‑520/09, EU:T:2012:352, punto 94). Non è quindi rilevante ai fini della valutazione dell’applicabilità dei criteri Altmark che hanno come obiettivo di dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato e non la sua compatibilità con il mercato interno. Inoltre, il Tribunale ha già dichiarato che non si può ammettere che il protocollo di Amsterdam escluda l’applicazione delle norme sulla concorrenza e impedisca alla Commissione di verificare se un finanziamento statale arrechi un vantaggio economico alle emittenti del servizio pubblico basandosi sui criteri definiti dalla Corte nella sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415) (sentenza Paesi Bassi/Commissione, cit. supra al punto 54, EU:T:2010:525, punto 149).

62      Peraltro, anche qualora la pertinenza del protocollo di Amsterdam ai fini della valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato dovesse essere riconosciuta, essa si limiterebbe alla prima condizione Altmark, relativa alla definizione degli obblighi di servizio pubblico. Orbene, la questione se la prima condizione Altmark sia soddisfatta nella fattispecie non è contestata.

63      Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla sentenza BUPA, citata supra al punto 51 (EU:T:2008:29), non emerge che, secondo il Tribunale, sia possibile escludere completamente l’applicazione della quarta condizione Altmark. Al contrario, sebbene abbia ammesso che, tenuto conto delle particolarità del sistema di compensazione in questione, tale condizione non poteva essere di stretta applicazione, il Tribunale ha sottolineato che, nonostante tali particolarità, la Commissione era tenuta ad assicurarsi che la compensazione non implicasse la possibilità di indennizzare costi che potessero risultare da una carenza di efficienza dei beneficiari (sentenza BUPA, citata supra al punto 51, EU:T:2008:29, punti 246 e 249).

64      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nella fattispecie, applicando le condizioni Altmark, in particolare la seconda e la quarta, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che tali condizioni sono state applicate a circostanze precedenti alla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415). Orbene, dai punti 228 e 232 della sentenza TV2 I, citata supra al punto 11 (EU:T:2008:457), emergerebbe che, in tal caso, sarebbe sufficiente che tali condizioni siano state rispettate «in sostanza».

65      Da un lato, al riguardo, occorre precisare anzitutto che, al punto 228 della sentenza TV2 I, citata supra al punto 11 (EU:T:2008:457), il Tribunale si è limitato a rilevare, sottolineando che ciò non costituiva, a suo avviso, un’ingerenza nella sfera di competenza della Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato, che, tenuto conto degli elementi presentati dinanzi ad esso dal Regno di Danimarca, non si poteva escludere che le modalità di fissazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 avrebbero potuto costituire modalità obiettive e trasparenti. Secondo il Tribunale, non si poteva quindi escludere che un’analisi accurata di tali modalità portasse, eventualmente, alla conclusione che il Regno di Danimarca aveva garantito, in sostanza, ancora prima della dichiarazione da parte della Corte delle condizioni Altmark, il rispetto della seconda di tali condizioni. Dall’altro lato, al punto 232 di detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che non si poteva escludere che un esame accurato di tutte le condizioni che hanno presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 durante il periodo dell’indagine, esame che spettava alla Commissione effettuare, avrebbe potuto portare alla conclusione che il Regno di Danimarca avesse vigilato, in sostanza, e ancor prima della definizione da parte della Corte delle condizioni Altmark, sul rispetto della quarta di dette condizioni.

66      Dai punti 228 e 232 della sentenza TV2, citata supra al punto 11 (EU:T:2008:457), emerge che, secondo il Tribunale, l’esame accurato di tutte le condizioni che hanno presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 durante il periodo dell’indagine, che è mancato nella decisione TV2 I, avrebbe potuto portare la Commissione alla conclusione che la seconda e la quarta condizione Altmark erano, nella fattispecie, soddisfatte. L’espressione «in sostanza» può soltanto significare che, secondo il Tribunale, non si può escludere che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, gli obiettivi specifici della seconda e della quarta condizione Altmark fossero stati conseguiti. Infatti, non sembra logico affermare che si devono applicare le condizioni Altmark e, al contempo, voler intendere, mediante l’utilizzo dell’espressione «in sostanza», che sarebbe sufficiente che tali condizioni siano in parte soddisfatte.

67      Peraltro, la stessa ricorrente non spiega ciò che intende riferendosi all’applicazione «in sostanza» della seconda e della quarta condizione Altmark. Il suo argomento può essere interpretato nel senso che, dal momento che la Commissione ha applicato tali condizioni a circostanze precedenti alla pronuncia della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), essa avrebbe dovuto procedere a un’interpretazione più flessibile di queste ultime, in modo da adattarle alle circostanze particolari del caso di specie.

68      Interrogata a tal proposito in udienza, la ricorrente ha fatto valere la sentenza del 7 novembre 2012, CBI/Commissione (T‑137/10, Racc., EU:T:2012:584, punti da 85 a 89), da cui emergerebbe la possibilità di un’applicazione meno rigorosa delle condizioni Altmark, adattata alle specificità del settore considerato.

69      Al riguardo, occorre precisare che, nella suddetta sentenza, il Tribunale ha esaminato la validità di una decisione con la quale la Commissione aveva constatato, senza avviare un procedimento d’indagine formale, che le compensazioni concesse agli ospedali pubblici generali della regione Bruxelles-Capitale (Belgio) costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. In tale contesto, il Tribunale ha rilevato che, sebbene le condizioni Altmark riguardassero senza distinzioni tutti i settori dell’economia, la loro applicazione doveva tener conto della specificità del settore considerato. Il Tribunale ha altresì ricordato, facendo valere a tale titolo la sentenza BUPA, citata supra al punto 51 (EU:T:2008:29), che, considerata la natura particolare della missione di servizio pubblico in taluni settori, occorreva dare prova di flessibilità nell’applicazione della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), facendo riferimento allo spirito e alla finalità delle condizioni che vi compaiono, secondo modalità adattate alle specificità della fattispecie. Infine, il Tribunale ha considerato che i criteri elaborati dalla Corte nella sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), riguardanti l’attività di trasporto, che costituisce indiscutibilmente un’attività economica e concorrenziale, non potevano essere applicati, con lo stesso rigore, al settore ospedaliero, che non era necessariamente dotato di siffatta dimensione concorrenziale e commerciale (sentenza CBI/Commissione, cit. supra al punto 68, EU:T:2012:584, punti 85, 86 e 89).

70      Da tale sentenza risulta che ciò che può giustificare un’applicazione meno rigorosa delle condizioni Altmark in un caso particolare è la mancanza di dimensione concorrenziale e commerciale del settore nel quale opera il beneficiario della compensazione. Orbene, pur tenendo conto della specificità della missione di servizio pubblico della radiodiffusione, sottolineata dal protocollo di Amsterdam, non si può ammettere che il settore della radiodiffusione non sia dotato di una dimensione concorrenziale e commerciale. Nella fattispecie, l’esistenza di tale dimensione si manifestava, in particolare, con il fatto che la TV2, finanziata in parte con i suoi introiti pubblicitari, operava nel mercato della pubblicità televisiva. Contrariamente alle circostanze della causa conclusasi con la sentenza CBI/Commissione, citata supra al punto 68 (EU:T:2012:584), le circostanze della causa in esame non giustificano quindi un’applicazione meno rigorosa delle condizioni Altmark.

71      In ogni caso, nonostante i chiarimenti forniti in udienza, l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto procedere a un’interpretazione più flessibile delle condizioni Altmark, in modo da adattarle alle circostanze del caso di specie, resta vago e impreciso, in quanto la ricorrente non spiega in che cosa debba consistere siffatto adeguamento delle due condizioni in questione.

72      Del resto, se tale argomento dovesse sintetizzarsi nella constatazione che, nella fattispecie, le due condizioni in questione dovrebbero essere considerate soddisfatte, esso non potrebbe essere valutato in abstracto nell’ambito della presente parte, ma dovrebbe essere esaminato successivamente, unitamente agli argomenti dedotti nell’ambito della terza e della quarta parte, con i quali la ricorrente fa valere che l’applicazione di queste due condizioni nella fattispecie è viziata da errori.

73      Alla luce di quanto precede, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

–       Sulla seconda parte relativa alla violazione del principio della certezza del diritto

74      Nell’ambito della seconda parte del presente motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto.

75      In base agli argomenti addotti dalla ricorrente in riferimento al principio della certezza del diritto, tale principio risulterebbe violato sotto due profili.

76      Da un lato, la ricorrente fa valere che l’applicazione della seconda e della quarta condizione Altmark a circostanze precedenti alla pronuncia della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), costituisce un’applicazione retroattiva delle condizioni in questione. Orbene, tale applicazione retroattiva configura, secondo la ricorrente, una violazione del principio della certezza del diritto.

77      Dall’altro lato, la ricorrente fa valere che, nella fattispecie, sussiste una violazione del principio della certezza del diritto, tenuto conto, in particolare, del fatto che, a causa dell’applicazione delle condizioni Altmark, essa potrebbe essere indotta a pagare interessi per il periodo di illegalità e un eventuale risarcimento a favore dei suoi concorrenti, conformemente ai punti 52 e 53 della sentenza CELF, citata supra al punto 38 (EU:C:2008:79). Al riguardo, la ricorrente precisa che è, in particolare, contrario al principio della certezza del diritto il fatto che essa sopporti le conseguenze finanziarie di un difetto di notificazione alla Commissione di una compensazione degli obblighi di servizio pubblico che le sono stati imposti dalla legge, per il motivo che il regime di compensazione è considerato non integralmente rispondente alle condizioni formulate in una sentenza pronunciata più di 25 anni dopo l’adozione di detto regime e che le autorità non avevano alcun motivo di conoscere. Secondo la ricorrente, la violazione del principio della certezza del diritto sarebbe tanto più evidente nella fattispecie in quanto, nell’ambito della quarta condizione Altmark, la Corte ha imposto agli Stati membri un nuovo obbligo di agire, ossia l’obbligo di organizzare una gara d’appalto.

78      Il primo argomento della ricorrente è simile all’argomentazione presentata dalla stessa nell’ambito della prima parte del presente motivo (v. supra, punto 64). Infatti, mentre, nell’ambito di tale prima parte, la ricorrente fa valere che l’applicazione delle condizioni Altmark a circostanze precedenti alla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), avrebbe dovuto essere «flessibile», nell’ambito della presente parte, essa afferma che il principio della certezza del diritto imponeva alla Commissione di escludere totalmente l’applicazione delle condizioni in questione a circostanze precedenti alla sentenza pertinente della Corte.

79      Tale primo argomento deve essere respinto. Occorre anzitutto ricordare che la sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), è una sentenza pronunciata dalla Corte nell’ambito di un procedimento pregiudiziale. Orbene, occorre ricordare che la competenza di cui dispone la Corte in forza dell’articolo 267 TFUE ha lo scopo di assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi, da parte dei giudici nazionali, del diritto dell’Unione, in particolare delle disposizioni aventi efficacia diretta (sentenza del 27 marzo 1980, Denkavit italiana, 61/79, Racc., EU:C:1980:100, punto 15) e che, secondo una giurisprudenza costante, una sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata (v. sentenza dell’8 settembre 2011, Q‑Beef e Bosschaert, C‑89/10 e C‑96/10, Racc., EU:C:2011:555, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). È vero che la Corte, in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione e per evitare gravi inconvenienti, può limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza e impedire quindi agli interessati di far valere una disposizione che essa ha interpretato per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v. in tal senso, sentenza Denkavit italiana, cit., EU:C:1980:100, punto 17, e sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, Racc., EU:C:2013:851, punti 39 e 40). Tuttavia, come è già stato rilevato nella sentenza BUPA, citata supra al punto 51 (EU:T:2008:29, punti 158 e 159), la Corte non ha deciso di applicare tale misura eccezionale pronunciando la sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415).

80      Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’applicazione della seconda e della quarta condizione Altmark non può essere esclusa per il motivo che tali condizioni, nella fattispecie, sono applicate a circostanze precedenti alla pronuncia della sentenza, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415).

81      Con il suo secondo argomento, la ricorrente sembra affermare che, nella fattispecie, sussiste una violazione del principio della certezza del diritto, tenuto conto, in particolare, della gravità delle conseguenze finanziarie che comporta per la stessa la qualificazione come aiuto di Stato, in applicazione delle condizioni Altmark, delle misure in questione, che sono state adottate molto tempo prima della pronuncia della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415).

82      Neppure tale argomento può essere accolto. Infatti, dalla giurisprudenza emerge che le conseguenze finanziarie per il beneficiario di una misura non notificata non costituiscono una circostanza che giustifichi, alla luce del principio generale della certezza del diritto, una limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza con la quale la Corte interpreta l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel senso che la misura in questione risulta essere un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza Association Vent De Colère! e a., cit. supra al punto 79, EU:C:2013:851, punti da 40 a 42 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che la ricorrente non può far valere circostanze finanziarie negative derivanti per la stessa dall’applicazione delle condizioni Altmark alle misure in questione e dalla qualificazione di tali misure come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), per chiedere, in base al principio della certezza del diritto, la disapplicazione di tali condizioni nella fattispecie.

83      Peraltro, è giocoforza constatare che, con i suoi argomenti, la ricorrente non mira, in realtà, a rimettere in discussione l’applicazione retroattiva delle condizioni Altmark in quanto tale, ma le conseguenze derivanti dalla sentenza CELF, citata supra al punto 38 (EU:C:2008:79). L’obiettivo del presente ricorso, che giustifica del resto l’interesse ad agire della ricorrente, è, infatti, di evitare un eventuale pagamento degli interessi per il periodo di illegalità, ai sensi della sentenza CELF, citata supra al punto 38 (EU:C:2008:79), contestando, da un lato, la qualificazione delle misure in questione come aiuto di Stato (primo, terzo e quarto motivo) e, dall’altro, la loro qualificazione come nuovo aiuto (secondo motivo).

84      Tuttavia, la questione se sia conforme al principio della certezza del diritto imporre al beneficiario di ciò che, all’epoca dei fatti, era considerato una compensazione concessa per l’adempimento di una missione di servizio pubblico, l’obbligo di rimborso di una somma di denaro risultante dall’applicazione congiunta e retroattiva delle sentenze relative all’interpretazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE, pronunciate diversi anni dopo il versamento di tale compensazione, non può essere decisa nell’ambito della presente controversia vertente sulla validità della decisione con la quale la Commissione ha qualificato detta compensazione come aiuto di Stato. Spetta al giudice nazionale valutare, eventualmente dopo aver sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali, se, nelle circostanze del caso di specie, le regole enunciate nella sentenza CELF, citata supra al punto 38 (EU:C:2008:79), siano applicabili. In ogni caso, allo stato attuale della giurisprudenza, le conseguenze dell’applicazione di tali principi non possono giustificare la disapplicazione o un’applicazione meno rigorosa delle condizioni Altmark.

85      Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte, fissando la quarta condizione Altmark, non ha imposto agli Stati membri un nuovo obbligo di agire che consisterebbe nell’organizzare, sempre e in ogni circostanza, una procedura di appalto pubblico per scegliere l’impresa incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico. È vero che dalla formulazione di tale condizione risulta che l’organizzazione di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al minor costo per la collettività è un modo per garantire il rispetto della quarta condizione Altmark. Tuttavia, la Corte ha definito anche un’altra modalità di controllo dell’efficacia dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Essa ha constatato, infatti, che, in caso di mancata organizzazione di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione poteva essere stabilito in base ai costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi per poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico in questione, avrebbe sostenuto per adempiere gli obblighi di tale servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi nonché di un margine di utile ragionevole.

86      Dalle considerazioni che precedono risulta che, nella fattispecie, il principio della certezza del diritto non osta a che la Commissione qualifichi le misure in questione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come interpretato dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415).

87      La seconda parte del primo motivo deve essere quindi respinta.

–       Sulla terza parte relativa alla valutazione delle modalità di calcolo della compensazione concessa alla TV2 alla luce della seconda condizione Altmark

88      Con la terza parte del presente motivo, la ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, fa valere che, sebbene la Commissione abbia correttamente considerato che tutte le condizioni Altmark erano applicabili nella fattispecie e che, inoltre, tali condizioni dovevano essere applicate proprio come sono state definite dalla Corte nella sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), l’applicazione da parte della Commissione della seconda di tali condizioni è viziata da un errore di diritto.

89      La ricorrente e il Regno di Danimarca fanno valere, in sostanza, che i parametri in base ai quali era calcolata la compensazione attribuita alla TV2 e le modalità concretamente seguite per la loro applicazione erano noti in anticipo, obiettivi e trasparenti. Infatti, la compensazione sarebbe definita come la differenza tra le risorse che dovevano essere messe a disposizione della TV2 in base a una decisione politica (accordi quadriennali sui media conclusi tra il governo e il parlamento danese), da un lato, e gli introiti stimati provenienti dalla pubblicità e da altre attività, dall’altro.

90      Più precisamente, in primo luogo la ricorrente sostiene che la seconda condizione Altmark ha minor rilevanza in una situazione, come quella del caso di specie, in cui le prestazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono essere offerte solo da talune imprese.

91      In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il fatto di rimettersi ai responsabili politici competenti a definire la missione di servizio pubblico di radiodiffusione per stabilire anche le spese collegate all’assolvimento di tale missione è conforme alla giurisprudenza e al contesto normativo applicabile.

92      In terzo luogo, la ricorrente e il Regno di Danimarca contestano alla Commissione di limitarsi ad affermare che le autorità danesi non hanno trasmesso informazioni relative ai parametri di calcolo della compensazione, senza spiegare di quali criteri di calcolo si potrebbe eventualmente trattare o quali caratteristiche dovrebbero presentare le norme danesi relative alla determinazione della compensazione del servizio pubblico di radiodiffusione per essere conformi alla seconda condizione Altmark. La ricorrente afferma altresì che, con i suoi argomenti, la Commissione non dimostra che le norme danesi relative alla determinazione della compensazione del servizio pubblico di radiodiffusione non fossero idonee a impedire l’eccesso di compensazione.

93      In quarto luogo, infine, il Regno di Danimarca rileva che, nella fattispecie, l’interpretazione fornita dalla Commissione della seconda condizione Altmark è errata, in quanto è incompatibile con la prima condizione Altmark, come interpretata dalla giurisprudenza che conferisce agli Stati membri un’ampia libertà nella definizione della missione di servizio pubblico. Inoltre, tale interpretazione sarebbe troppo estensiva e genererebbe pertanto confusione tra la seconda, la terza e la quarta condizione Altmark. Tali argomenti del Regno di Danimarca si ricollegano a quelli della ricorrente la quale sostiene che la questione dell’efficienza menzionata dalla Commissione e dalla Viasat nelle loro memorie rileverebbe soltanto nell’applicazione della quarta condizione Altmark.

94      Nella decisione impugnata la Commissione ha esposto, innanzi tutto, il contenuto delle disposizioni pertinenti del Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed (legge relativa al servizio di radiodiffusione) in vigore durante il periodo di indagine, come presentate dalle autorità danesi nella loro lettera del 24 marzo 2003 (punti 105 e 106 della decisione impugnata). Essa ha rilevato, in particolare, che il Ministro della Cultura fissava l’importo della compensazione spettante alla TV2, nell’ambito di un accordo sui media concluso con la maggioranza dei partiti politici del parlamento danese e che, durante il periodo esaminato, sono stati conclusi tre accordi sui media: l’accordo sui media per il periodo 1994‑1997, concluso il 16 settembre 1993, l’accordo sui media per il periodo 1997‑2000, concluso il 10 maggio 1996, e l’accordo sui media per il periodo 2001‑2004, concluso il 28 marzo 2000. La Commissione ha poi rilevato che, durante il periodo esaminato, la compensazione offerta alla TV2 non era stata sottoposta a rivalutazione, neppure al momento del crollo degli introiti pubblicitari di quest’ultima nel 1999. La Commissione ha rilevato, inoltre, al punto 108 della decisione impugnata, che, secondo le autorità danesi, la compensazione concessa alla TV2 era stata fissata mediante l’indicizzazione dei prezzi e dei salari nel bilancio preventivo e nella contabilità della TV2, da un lato, e mediante un’analisi economica, dall’altro. Per quanto riguarda tale analisi economica, la Commissione ha precisato che essa era costituita da due studi effettuati, nel 1995 e nel 1999, dalla società di revisione KPMG (in prosieguo: gli «studi KPMG»), che avevano lo scopo di esaminare diverse situazioni di sviluppo del mercato pubblicitario per i rispettivi periodi di canone, al fine di stimare l’importo dei potenziali introiti pubblicitari della TV2 e di fornire così al parlamento e al governo danesi una migliore base decisionale per la definizione e la ripartizione delle risorse provenienti dal canone. La Commissione conclude la sua analisi ai punti da 114 a 116 della decisione impugnata, nei seguenti termini:

«(114)      La Commissione ritiene che il coinvolgimento del parlamento danese nel processo di determinazione del canone abbia garantito un certo livello di trasparenza e obiettività. Inoltre, gli accordi sui mass media che definivano l’entità delle risorse provenienti dal canone da attribuire a TV2 erano decisi anticipatamente per svariati anni, pertanto la compensazione a TV2 non è stata mai soggetta ad adeguamenti nel corso del periodo in esame.

(115)      Tuttavia, [gli studi] KPMG hanno fornito solo stime degli introiti pubblicitari di TV2 (cioè sul lato delle entrate), mentre non hanno menzionato la componente dei costi ai fini del calcolo della compensazione; al riguardo, sembra che gli accordi sui media si basassero esclusivamente sull’indicizzazione dei costi di TV2 negli anni precedenti. Infatti, le autorità danesi hanno asserito che la compensazione era stata determinata sulla base dell’indicizzazione dei prezzi e dei salari nei bilanci di previsione e consuntivi di TV2 e sulla base delle analisi economiche, che hanno valutato esclusivamente il lato delle entrate e non hanno incluso il periodo coperto dall’accordo sui mass media del 16 settembre 1993.

(116) Inoltre, non si forniva alcuna indicazione dei parametri da utilizzare per il calcolo della compensazione. L’importo della compensazione era fissato preventivamente, ma il secondo criterio Altmark prevede che i parametri utilizzati per il calcolo della compensazione siano essi stessi definiti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente».

95      Dai punti menzionati supra al punto 94 emerge che, esaminando le modalità di calcolo della compensazione concessa alla TV2 alla luce della seconda condizione Altmark, la Commissione ha preso in considerazione il fatto che l’importo di tale compensazione era determinato sotto il controllo del parlamento danese e in base agli studi KPMG, di cui aveva esaminato il contenuto. La Commissione ha anche ammesso, al punto 114 della decisione impugnata, che l’intervento del parlamento danese nel processo di fissazione dell’importo della compensazione ha potuto garantire un «certo livello di trasparenza e obiettività». Inoltre, dal suddetto punto emerge che altri due elementi, ossia il fatto che gli accordi sui media definissero l’entità delle risorse provenienti dal canone da attribuire a TV2 anticipatamente per svariati anni nonché il fatto che la compensazione alla TV2 non fosse stata mai soggetta ad adeguamenti nel corso del periodo esaminato, rafforzavano tale «livello di trasparenza e obiettività».

96      Tuttavia, l’intervento del parlamento danese che garantiva un «certo livello di trasparenza e obiettività» non era sufficiente, secondo la Commissione, per considerare le modalità di calcolo della compensazione concessa alla TV2 rispondenti alla seconda condizione Altmark. Infatti, l’elemento che ha determinato la conclusione della Commissione, secondo la quale tale condizione non era soddisfatta, sembra essere il fatto che gli studi KPMG vertevano soltanto sugli introiti pubblicitari stimati della TV2 e non esaminavano la componente «Costi» ai fini del calcolo della compensazione attribuita alla TV2, la quale sarebbe basata soltanto sui costi realmente sostenuti dalla TV2 negli anni precedenti, aumentati mediante indicizzazione.

97      Pertanto, secondo la Commissione, il fatto di basarsi sui costi realmente sostenuti dal beneficiario della compensazione per calcolare l’importo di tale compensazione non è soddisfacente alla luce della seconda condizione Altmark. Se ne può dedurre che, ad avviso della Commissione, per soddisfare la seconda condizione Altmark, i parametri di calcolo della compensazione dovrebbero essere formulati in modo che si possa influenzare o controllare il livello delle spese o dei costi del beneficiario della compensazione. Sembra quindi che, secondo la Commissione, la seconda condizione Altmark includa il concetto di efficienza del beneficiario della compensazione.

98      L’interpretazione della decisione impugnata, esposta supra al punto 97, è confermata dalla risposta della Commissione agli argomenti della ricorrente. Infatti, nel controricorso, la Commissione afferma che il ragionamento della ricorrente è basato esclusivamente sulla sovranità del potere legislativo e che esso pertanto non tiene conto delle caratteristiche tecniche del calcolo della compensazione. Essa aggiunge che, sulla scorta di tale ragionamento, sarebbe sufficiente che lo Stato membro determinasse in anticipo l’importo della compensazione, qualunque esso sia, affinché la seconda condizione Altmark sia soddisfatta. Orbene, secondo la Commissione, tale condizione imporrebbe che il parametro di calcolo prescelto sia tale da impedire un eccesso di compensazione e da garantire l’efficienza del servizio pubblico. La Commissione afferma altresì che, anche supponendo che la TV2 sia l’unica impresa a poter garantire il servizio pubblico in questione, è comunque necessario evitare un eccesso di compensazione e garantire l’efficienza di tale servizio pubblico per evitare che le compensazioni concesse alla TV2 siano qualificate come aiuti di Stato.

99      È giocoforza constatare che la concezione della seconda condizione Altmark quale emerge dalla decisione impugnata e interpretata alla luce del controricorso è errata.

100    Infatti, poiché le condizioni Altmark si riferiscono a uno dei quattro elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato a sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ossia il vantaggio concesso al beneficiario (v. supra, punti da 46 a 49), l’obiettivo comune di tutte le condizioni menzionate è di verificare se una compensazione concessa a un’impresa per l’adempimento di una missione di servizio pubblico comporti o meno un vantaggio economico che possa favorire tale impresa rispetto a imprese concorrenti.

101    Sebbene siano tutte collegate fra loro da tale obiettivo comune, ciascuna condizione Altmark svolge una funzione indipendente e diversa dalle altre.

102    La seconda condizione Altmark, come formulata al punto 90 della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), richiede che i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.

103    Il contenuto di tale condizione è determinato dalla prima parte della frase citata supra al punto 102. Ne deriva che la seconda condizione Altmark fissa tre requisiti, ai quali devono rispondere i parametri di calcolo della compensazione, per assicurare che tale calcolo sia affidabile e possa essere verificato dalla Commissione. Tali requisiti impongono che i parametri di calcolo della compensazione siano stabiliti in anticipo, secondo una procedura trasparente, e che siano, per loro natura, obiettivi. Non risulta affatto dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), che, in base alla seconda condizione dalla stessa enunciata, i parametri di calcolo della compensazione debbano essere concepiti in modo tale da poter influenzare o controllare il livello dei costi sostenuti dal beneficiario di tale compensazione.

104    Con la sua interpretazione della seconda condizione Altmark, la Commissione sembra ritenere che i parametri di calcolo della compensazione debbano essere non solo obiettivi e stabiliti in anticipo nell’ambito di una procedura trasparente, ma che debbano garantire, in aggiunta, l’efficienza della gestione del servizio pubblico. Orbene, siffatta interpretazione, incompatibile con la formulazione letterale della seconda condizione Altmark, genera confusione tra la condizione esaminata nella fattispecie e la quarta condizione.

105    L’interpretazione della seconda condizione Altmark, accolta dalla Commissione, non trova sostegno nella giurisprudenza, né, del resto, nella seconda parte della frase con la quale la Corte ha formulato tale condizione, riprodotta supra al punto 102. Infatti, tale passaggio serve solo a ricordare l’obiettivo comune di tutte le condizioni Altmark considerate congiuntamente e non a introdurre nella seconda condizione il requisito dell’efficienza, proprio della quarta condizione.

106    Tenuto conto di tali elementi, occorre considerare che, nel richiedere che i parametri di calcolo della compensazione attribuita alla TV2 siano formulati in modo da garantire che l’adempimento della missione di servizio pubblico da parte della TV2 avvenga in modo efficiente, la Commissione è incorsa in un errore di diritto. Poiché tale errore attiene alla portata stessa della seconda condizione Altmark, esso inficia qualsiasi valutazione delle modalità di calcolo della compensazione concessa alla TV2, effettuata dalla Commissione ai punti da 112 a 117 della decisione impugnata.

107    Infine, è giocoforza constatare la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente riguardo al punto 116 della decisione impugnata. Infatti, dato che, ai punti da 112 a 115 della decisione impugnata, la Commissione effettua un esame delle modalità di calcolo della compensazione, presentate ai punti da 105 a 111 di tale decisione, la conclusione formulata al punto 116 di quest’ultima, secondo la quale «non si forniva alcuna indicazione dei parametri da utilizzare per il calcolo della compensazione» risulta in contrasto con l’analisi che la precede, se non addirittura priva di significato. La Commissione si limita, in tale punto, a ripetere il contenuto della seconda condizione Altmark senza operare alcun collegamento con osservazioni dalla stessa formulate nei punti precedenti.

108    Occorre quindi constatare che la terza parte del primo motivo della ricorrente è fondata.

109    Tuttavia, si deve ricordare che, quando alcuni punti della motivazione di una decisione sono, di per sé, idonei a giustificare adeguatamente tale decisione, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo. Inoltre, quando il dispositivo di una decisione della Commissione si basa su diversi punti della motivazione ognuno dei quali sarebbe sufficiente di per sé a costituire il fondamento del dispositivo, tale atto può essere annullato in linea di principio soltanto se ognuno dei suddetti punti è affetto da illegittimità. In questo caso, un errore o un altro motivo di illegittimità riguardante uno solo dei punti della motivazione non è sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa, se non ha potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo adottato dall’istituzione che ha emanato la decisione (v. sentenza del 14 dicembre 2005, General Electric/Commissione, T‑210/01, Racc., EU:T:2005:456, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 9 settembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑387/08, EU:T:2010:377, punto 59).

110    Nella fattispecie, dato che, da un lato, le condizioni Altmark sono cumulative e che, dall’altro, la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che sia la seconda che la quarta di tali condizioni non fossero soddisfatte, la circostanza che la parte della decisione impugnata relativa alla seconda condizione sia viziata da illegittimità non può essere sufficiente per accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata in quanto essa constata che le misure in questione costituiscono aiuti di Stato.

111    Occorre quindi esaminare la quarta parte del primo motivo, relativa alla valutazione delle modalità di calcolo della compensazione concessa alla TV2 alla luce della quarta condizione Altmark.

–       Sulla quarta parte relativa alla valutazione delle modalità di calcolo della compensazione concessa alla TV2 alla luce della quarta condizione Altmark

112    Con la quarta parte del primo motivo, la ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, fa valere, analogamente a quanto sostenuto relativamente alla terza parte, che, sebbene la Commissione abbia correttamente considerato che tutte le condizioni formulate nella sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), erano applicabili nella fattispecie e che, inoltre, tali condizioni dovevano essere applicate proprio come definite dalla Corte nella suddetta sentenza, l’applicazione da parte della Commissione della quarta di tali condizioni è viziata da un errore di diritto.

113    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la valutazione della Commissione è basata sull’errata premessa che fosse possibile, nel mercato in questione e per il periodo considerato, individuare un’impresa «media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi» il cui livello dei costi potesse essere ragionevolmente paragonato a quello dei propri costi. La ricorrente fa valere che, sia in generale che in una situazione come quella di cui trattasi, in cui le missioni di servizio pubblico sono state assegnate solo a imprese statali, non esiste, in Danimarca, alcun mercato per i servizi in questione, né, pertanto, alcun riferimento utile che consenta di definire i costi medi relativi alle missioni di servizio pubblico. La ricorrente ritiene che una determinata missione possa essere assolta in modo più o meno dispendioso, a seconda dei livelli quantitativo e qualitativo voluti dalle autorità che definiscono le missioni e concedono i mezzi necessari per il loro assolvimento. Orbene, a suo avviso non vi sarebbe, ad esempio, alcuna risposta obiettiva alla domanda se sia più o meno efficace porre l’accento sulle produzioni drammatiche danesi piuttosto che sui programmi di attualità, con le differenze che ciò implica in materia di costi.

114    Al riguardo, è giocoforza constatare che, nel caso in cui l’impresa incaricata dell’adempimento di una missione di servizio pubblico non sia selezionata nell’ambito di un appalto pubblico, l’applicazione della quarta condizione Altmark può presentare difficoltà pratiche. Da un lato, la nozione di impresa «gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi» implica necessariamente un ampio potere discrezionale dell’entità che la applica. Dall’altro lato, un confronto tra le due imprese, una pubblica, incaricata di una missione di servizio pubblico, e l’altra privata, esente da siffatta missione, non è agevole, tenuto conto, in particolare, del fatto che l’impresa incaricata dell’adempimento di una missione di servizio pubblico è soggetta a taluni requisiti specifici di qualità. Al riguardo, la ricorrente rileva che la stessa Commissione sembra ammettere le difficoltà derivanti dal confronto tra la TV2 e una delle sue imprese concorrenti, in particolare ammettendo, al punto 242 della decisione impugnata, che la situazione degli operatori nel mercato danese non sia comparabile tanto da consentire un raffronto diretto dei coefficienti di prestazione in base ai risultati contabili.

115    Tuttavia, nonostante le difficoltà connesse all’applicazione della quarta condizione Altmark nel caso in cui, come nella fattispecie, l’impresa incaricata degli obblighi di servizio pubblico non sia stata selezionata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, occorre respingere l’argomento della ricorrente.

116    Infatti, in mancanza di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare un candidato in grado di adempiere la missione di servizio pubblico al minor costo, la compensazione concessa deve essere stabilita prendendo come riferimento un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari. La ricerca di siffatta impresa mira a ottimizzare l’importo della compensazione considerata necessaria per adempiere la missione di servizio pubblico e a evitare che i costi elevati di un’impresa inefficiente siano adottati quale riferimento nel calcolo dell’importo di tale compensazione. Qualora non sia effettuata alcuna ottimizzazione dell’importo della compensazione, non si può escludere, infatti, che tale compensazione comporti un vantaggio economico che può favorire l’impresa beneficiaria rispetto ai suoi concorrenti.

117    Inoltre, enunciando la quarta condizione Altmark, la Corte ha precisato che, affinché tale condizione sia soddisfatta, nel caso in cui il beneficiario della compensazione non sia stato selezionato nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, occorre individuare un’impresa di riferimento diversa da tale beneficiario. Non è quindi sufficiente, per soddisfare tale condizione, che lo Stato membro dichiari che, tenuto conto delle specificità della missione di servizio pubblico, non è possibile individuare nel mercato un’impresa simile al beneficiario della compensazione per poi dimostrare che il beneficiario stesso è un’impresa «gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi» ai sensi di tale condizione.

118    L’argomento addotto dalla ricorrente implica, come rileva la Commissione, che sia sempre impossibile confrontare i costi delle emittenti pubbliche a causa della particolare situazione di ciascuna di esse e di ciascun servizio di interesse economico generale. Accogliere siffatto argomento equivarrebbe a privare la quarta condizione Altmark di qualsiasi significato.

119    Infine, e in ogni caso, nel settore della radiodiffusione, gran parte dei costi delle emittenti private e pubbliche sono in sostanza simili e possono essere confrontati, anche tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico imposti agli operatori pubblici. Infatti, sia le emittenti private che quelle pubbliche devono far fronte ai costi dei diritti di proprietà intellettuale, ai costi di produzione e di coproduzione, alle spese destinate all’acquisto di beni e di servizi collegati allo sviluppo dei prodotti e dei progetti o ai costi del personale. Inoltre, una parte della programmazione e della produzione delle emittenti pubbliche non si distingue essenzialmente dall’offerta delle società private, il che, quantomeno, consente in una certa misura il confronto dei costi. In tali circostanze, la ricorrente non può limitarsi a sostenere che non possa essere individuata alcuna impresa «media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi», ai sensi della quarta condizione Altmark, senza neppure aver tentato di effettuare un confronto dei suoi costi con i costi di un’altra impresa operante nel mercato della radiodiffusione danese o in un mercato simile.

120    Per di più, con tale argomento, presentato nell’ambito della quarta parte del presente motivo, la ricorrente, in realtà, non fa che insistere sul punto dalla stessa dedotto nell’ambito della prima parte di detto motivo, ossia sul fatto che la quarta condizione Altmark non fosse applicabile nella fattispecie. Orbene, tale argomento è già stato respinto in quanto infondato.

121    Il primo argomento addotto dalla ricorrente nell’ambito della quarta parte del primo motivo deve essere quindi respinto.

122    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, in ogni caso, la quarta condizione Altmark era in sostanza soddisfatta, in quanto la TV2 era sottoposta, durante il periodo considerato, a una revisione annuale da parte delle autorità – in particolare della Rigsrevisionen (Corte dei conti danese) – volta a verificare che tale impresa fosse gestita in modo efficiente, e che il livello dei suoi costi soddisfacesse i requisiti cui devono rispondere le imprese gestite in modo efficiente e adeguatamente dotate di mezzi.

123    Rispondendo agli argomenti della ricorrente, la Commissione sostiene che il Regno di Danimarca non ha dimostrato che la quarta condizione Altmark fosse soddisfatta, sebbene l’onere di tale prova fosse ad esso incombente. Secondo la Commissione, i documenti prodotti dal Regno di Danimarca nel corso del procedimento formale d’indagine non contenevano alcuna analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi avrebbe sostenuto per adempiere gli obblighi di servizio pubblico in questione.

124    Per quanto attiene anzitutto alla questione dell’onere della prova, rilevata dalla Commissione, occorre ricordare che, anche se spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato, lo Stato membro interessato è tenuto, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione attinente alla qualificazione della misura esaminata e, eventualmente, alla sua compatibilità con il mercato interno.

125    Inoltre, dalla giurisprudenza relativa alla prima condizione Altmark emerge che, sebbene lo Stato membro disponga di un ampio potere discrezionale in merito alla determinazione di ciò che considera come servizio di interesse economico generale, spetta allo stesso dimostrare che sono soddisfatti i requisiti posti dalla prima condizione Altmark riguardo alla definizione degli obblighi di servizio pubblico e riguardo al fatto che il beneficiario della compensazione sia stato effettivamente incaricato dell’adempimento di tali obblighi (sentenza BUPA, cit. supra al punto 51, EU:T:2008:29, punto 172).

126    Tale giurisprudenza, relativa alla prima condizione Altmark, è trasferibile alla quarta condizione Altmark con l’obbligo, di conseguenza, per lo Stato membro di dimostrare che, in mancanza di una gara d’appalto pubblico organizzata al fine di scegliere l’impresa incaricata dell’adempimento della missione di servizio pubblico considerata, il livello della compensazione concessa a tale impresa è stato determinato in base a un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi per poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico in questione avrebbe sostenuto per assolvere tale missione. In mancanza di tale prova, non si può escludere che la compensazione concessa all’impresa incaricata della missione di servizio pubblico contenga un elemento di aiuto di Stato.

127    Per quanto concerne tale prova nel caso di specie, la Commissione ha concentrato la sua analisi sulla revisione dei conti della TV2 effettuata dalla Rigsrevisionen. Al riguardo, essa ha rilevato, ai punti da 128 a 135 della decisione impugnata che, secondo le autorità danesi, la revisione effettuata dalla Rigsrevisionen sulla TV2 consisteva non solo in un controllo amministrativo e finanziario dei conti di quest’ultima, ma riguardava altresì l’efficienza di tale impresa. Tuttavia, secondo la Commissione, il fatto che i conti della TV2 fossero sottoposti all’approvazione del Ministro della Cultura danese non era sufficiente a dimostrare che i costi della TV2 corrispondessero a quelli di un’impresa media gestita in modo efficiente. Inoltre, la Commissione ha puntualizzato che, nel corso del procedimento formale d’indagine, le autorità danesi si sono basate in particolare sulla relazione della Rigsrevisionen del 2000. Tale relazione confrontava, in una certa misura, la produttività della TV2 con quella della DR e di emittenti di servizio pubblico estere, ossia la British Broadcasting Corporation (BBC), la Sveriges Television (SVT) e la Norsk Riksringkasting (NRK). Da tale relazione risultava che la DR e la TV2 avevano migliorato la loro produttività tra il 1990 e il 1999 e che gli incrementi della produttività della DR e della TV2 erano migliori o pari a quelli delle altre tre emittenti di servizio pubblico in questione. La Commissione ha ritenuto che tale relazione non fosse sufficiente a dimostrare l’osservanza della quarta condizione Altmark, segnatamente per le seguenti ragioni:

–        in primo luogo, la Commissione ha contestato l’interesse, sotto il profilo della quarta condizione Altmark, a una verifica dei costi a posteriori, in mancanza di un’analisi di tali costi prima della determinazione dell’importo della compensazione;

–        in secondo luogo, essa ha rilevato che la relazione della Rigsrevisionen del 2000 era redatta secondo gli accordi sui media che fissavano l’importo della compensazione (v. supra, punto 94) Tale relazione non dimostrerebbe quindi che la compensazione sia stata determinata in base a costi che sarebbero stati sostenuti da un’impresa media per adempiere i suoi obblighi di servizio pubblico;

–        in terzo luogo, tale relazione riguardava il confronto con altre emittenti di servizio pubblico, nessuna delle quali può essere considerata un’impresa «media». La Commissione ha rilevato, a tal proposito, che non era possibile trarre conclusioni, riguardo alla quarta condizione Altmark, dal confronto tra la produttività della DR e quella della TV2, dato che la DR non poteva beneficiare degli introiti della pubblicità e che la sua compensazione era fissata sulla stessa base della TV2. Essa non corrispondeva quindi a un’emittente televisiva media. Per quanto riguarda il confronto con le emittenti di servizio pubblico estere, la Commissione ha constatato che la relazione si limitava a confrontare lo sviluppo della produttività della TV2 con quella di una delle altre emittenti pubbliche e non verificava il livello di efficienza in quanto tale né i costi. Secondo la Commissione tale dato non era decisivo sotto il profilo della quarta condizione Altmark, atteso che un minor incremento della produttività di un’emittente televisiva può essere dovuto a numerosi fattori;

–        in quarto luogo, la Commissione ha rilevato che, nella sua relazione, la stessa Rigsrevisionen aveva precisato di non aver esaminato in dettaglio i conti delle emittenti estere e che potevano quindi sussistere differenze tra le attività delle emittenti e i metodi di calcolo utilizzati per ciascuna singola voce considerata. La Rigsrevisionen avrebbe altresì puntualizzato che lo scopo di detta relazione era di fornire elementi per il confronto dello sviluppo della produttività e non il livello della produttività e che non avrebbe approfondito lo studio delle cause dello sviluppo osservato.

128    La Commissione ha concluso, in base a tutte le suesposte osservazioni, che la relazione redatta dalla Rigsrevisionen nel 2000 non dimostrava che i costi della TV2 corrispondessero ai costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi avrebbe sostenuto per l’adempimento della sua missione di servizio pubblico.

129    La ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, contesta tale motivazione sotto due profili. Da un lato, essa adduce argomenti relativi alla natura della revisione effettuata dalla Rigsrevisionen riguardanti, in particolare, il punto 128 della decisione impugnata. Dall’altro, essa contesta la valutazione, operata dalla Commissione, della relazione della Rigsrevisionen del 2000.

130    Prima di esaminare tali argomenti in dettaglio, è giocoforza constatare che, con i suoi argomenti, la ricorrente mira, in sostanza, a dimostrare che la TV2 era un’impresa «gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi», il che sarebbe confermato dai controlli annuali della Rigsrevisionen ai quali è stata sottoposta e documentato dalla relazione della Rigsrevisionen del 2000. La ricorrente non contesta, in particolare, la constatazione della Commissione secondo la quale la relazione della Rigsrevisionen del 2000 era redatta in base agli accordi sui media che fissavano l’importo della compensazione.

131    Al riguardo, è già stato rilevato supra al punto 117 che la quarta condizione Altmark, come formulata dalla Corte nella sua sentenza, richiede che, quando il beneficiario della compensazione non è stato selezionato nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della compensazione sia stabilito in base a un’analisi dei costi di un’impresa di riferimento operante in condizioni normali di mercato, che deve essere diversa dal beneficiario. È giocoforza constatare che la Corte non ha affatto suggerito che, nel caso in cui il beneficiario della compensazione non fosse selezionato nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, per soddisfare tale condizione sarebbe possibile dimostrare che lo stesso beneficiario era un’impresa «gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi».

132    Pertanto, gli argomenti della ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, nel loro insieme non sono tali da dimostrare che, nel constatare che la quarta condizione Altmark non era stata rispettata nella fattispecie, la Commissione fosse incorsa in errore. In ogni caso, e anche supponendo che, come sostiene la ricorrente, la quarta condizione Altmark dovesse essere applicata nella fattispecie in sostanza o in modo meno rigoroso (v. supra, punti da 67 a 72), tali argomenti non reggono neppure a un esame più dettagliato, come di seguito esposto.

133    In primo luogo, per quanto riguarda la natura della revisione effettuata dalla Rigsrevisionen, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente ritenuto che tale revisione si limitasse a un controllo amministrativo e finanziario dei conti. La Commissione avrebbe erroneamente valutato le competenze della Rigsrevisionen e la funzione che essa svolge nell’ordinamento costituzionale danese. Secondo la ricorrente, la Rigsrevisionen esegue ogni anno una verifica dei conti della TV2 ed esamina, in tale occasione, se l’impresa sia gestita in modo efficiente e, più in particolare, se applichi una gestione efficiente dei costi. Inoltre, le relazioni della Rigsrevisionen sarebbero documenti accessibili al pubblico e sottoposti al parlamento danese e ai revisori di Stato che possono segnalare eventuali irregolarità. Pertanto, non possono essere considerati semplicemente come documenti costituenti la base per l’approvazione dei conti della TV2 da parte del Ministro della Cultura danese. Infine, secondo la ricorrente, l’affermazione della Commissione secondo la quale una verifica dei conti a posteriori non è pertinente sotto il profilo della quarta condizione Altmark è errata. Infatti, a suo avviso, il controllo dell’efficienza della gestione di un’impresa in base ai suoi costi può essere effettuato solo successivamente.

134    Al riguardo, occorre rilevare che, al punto 128 della decisione impugnata, la Commissione ha evidenziato quanto segue:

«[i]noltre, [il Regno di] Danimarca ha precisato che la Corte dei conti danese (Rigsrevision) ha effettuato revisioni finanziarie e amministrative dei conti di TV2 nell’ambito delle proprie valutazioni ordinarie di TV2 e che venivano inoltre condotte verifiche di routine, incluse le verifiche sull’efficienza».

135    Inoltre, in risposta a tale argomento, la Commissione constata, nel medesimo punto che:

«[c]iononostante, [essa] non ritiene che il fatto che i conti di TV2 fossero sottoposti all’approvazione del ministro della Cultura sia sufficiente a dimostrare che i costi di TV2 fossero quelli di un’impresa media gestita in modo efficiente».

136    Sembra quindi che la Commissione non distingua, da un lato, il controllo effettuato da un organo amministrativo indipendente, quale la Corte dei conti, nella fattispecie la Rigsrevisionen e, dall’altro, il controllo effettuato dal ministro competente.

137    Interrogati in udienza riguardo al rapporto tra il controllo effettuato dal Ministro della Cultura danese e quello esercitato dalla Rigsrevisionen, la ricorrente e il Regno di Danimarca hanno precisato, senza essere contraddetti dalla Commissione, che, conformemente alla normativa danese applicabile, le relazioni sulla revisione contabile della TV2, redatte da quest’ultima, erano soggette all’approvazione del Ministro della Cultura danese che, su tale base, poteva eventualmente proporre al parlamento danese le misure da adottare.

138    Inoltre, in udienza, le parti hanno presentato le loro osservazioni sui documenti prodotti dalla ricorrente e dal Regno di Danimarca in risposta a una misura di organizzazione del procedimento, ossia il testo del Lov om revision af statens regnskaber (legge sulla revisione dei conti dello Stato), in particolare l’articolo 3 di detta legge, nonché altri testi normativi che disciplinavano le competenze della Rigsrevisionen durante il periodo considerato.

139    Dai documenti prodotti dal Regno di Danimarca emerge che, durante il periodo compreso tra il 1995 e il 2002, l’articolo 3 del Lov om revision af statens regnskaber era del seguente tenore:

«Al momento del controllo, si verifica l’esattezza dei conti e se le decisioni relative alla rendicontazione siano conformi alle autorizzazioni rilasciate, alle leggi e alle altre norme nonché agli accordi conclusi e alle consuete prassi. Si procede inoltre a valutare entro quali limiti si debba tener conto dell’interesse alla buona gestione finanziaria nell’amministrazione dei mezzi e nella gestione delle imprese cui si riferiscono i conti».

140    Il Regno di Danimarca ha prodotto, inoltre, il testo dei lavori preparatori relativi al Lov om revision af statens regnskaber, facendo valere che, nella tradizione giuridica danese, questo tipo di testi assumeva una particolare rilevanza. Le disposizioni pertinenti di detti lavori preparatori evidenziano che:

«Secondo l’articolo 3 della legge sulla revisione dei conti dello Stato, il controllo esercitato dalla Rigsrevisionen comporta, oltre al controllo finanziario che costituisce una verifica dell’esattezza dei conti e del rispetto delle autorizzazioni e delle norme, anche la “(…) valutazione dei limiti entro i quali si debba tener conto dell’interesse alla buona gestione finanziaria nell’amministrazione dei mezzi e nella gestione delle imprese cui si riferiscono i conti”, [v]ale a dire, in particolare, il controllo della produttività e dell’efficienza. Poiché tali modelli organizzativi funzionano solo in parte alle condizioni di mercato, il controllo della gestione trova ampia giustificazione nella sostituzione dei meccanismi di mercato e nel loro correttivo».

141    Su tale base il Regno di Danimarca conclude che, durante l’intero periodo considerato, la produttività e l’efficienza della TV2 sono state sottoposte a un controllo continuo. Tale controllo sarebbe integrato da un audit eccezionale effettuato in forza dell’articolo 17, paragrafo 2, del Lov om revision af statens regnskaber, le cui conclusioni sono state formulate nella relazione della Rigsrevisionen del 2000.

142    La Viasat risponde a tali argomenti affermando che gli audit sulla gestione annuali non riguardavano la produttività e l’efficienza della TV2, ma unicamente l’esistenza degli strumenti di governance che assumono la forma di sistemi di gestione. L’unico audit al quale è stata sottoposta la TV2 durante il periodo considerato, riguardante la produttività della TV2, sarebbe quello che ha dato luogo alla relazione della Rigsrevisionen del 2000.

143    È vero che dalle disposizioni fatte valere dal Regno di Danimarca emerge che la portata del controllo esercitato dalla Rigsrevisionen supera il semplice controllo amministrativo dei conti e riguarda l’efficienza della gestione della TV2. Tuttavia, è pacifico che l’unico documento che espone il risultato pratico del controllo effettuato da tale istituzione, presentato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, è la relazione della Rigsrevisionen del 2000.

144    Orbene, riguardo a tale relazione, è giocoforza constatare che la ricorrente si limita a constatare che la contestazione di tale relazione da parte della Commissione non è valida in quanto la Commissione lamenta che tale atto è stato presentato successivamente a due accordi quadriennali sui media e che non contiene confronti con «emittenti televisive medie».

145    Siffatta argomentazione non è sufficiente per rimettere in discussione la constatazione della Commissione, contenuta nel punto 135 della decisione impugnata, secondo la quale la relazione della Rigsrevisionen del 2000 non dimostrava che i costi della TV2 fossero quelli che avrebbe sostenuto un’impresa media gestita in modo efficiente nell’assolvimento dei propri obblighi di servizio pubblico. Infatti, tale constatazione è fondata su varie censure formulate dalla Commissione riguardo alla relazione della Rigsrevisionen del 2000 (v. supra, punto 127), che non sono contestate in modo specifico dalla ricorrente. In particolare, la ricorrente non contesta il fatto che lo scopo di tale relazione fosse di esaminare lo sviluppo della produttività della DR e della TV2 per un periodo di dieci anni, compreso tra il 1991 e il 2000, e non di stabilire il livello di produttività di queste due entità, né contesta il fatto che tale relazione non analizzi le cause dell’aumento o della riduzione di tale produttività. Orbene, i dati relativi allo sviluppo della produttività della TV2 non consentono di formulare conclusioni riguardo alla questione se il livello di compensazione che le è stato concesso corrispondesse ai costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi avrebbe sostenuto per adempiere gli obblighi di servizio pubblico che le sono stati assegnati.

146    La ricorrente non contesta neppure il fatto che la relazione della Rigsrevision del 2000 non sia fondata su un’analisi dettagliata dei conti delle emittenti estere e non rimette in discussione la conclusione della Commissione la quale sostiene che il confronto tra la produttività della TV2 con la DR e delle emittenti pubbliche estere, vale a dire delle emittenti che non operano in condizioni normali di mercato, non è decisivo sotto il profilo della quarta condizione Altmark.

147    Infine, occorre rilevare, al pari della Viasat, che la relazione in questione è stata pubblicata nel novembre 2000, vale a dire dopo la conclusione dell’ultimo accordo quadriennale sui media (v. supra, punto 94). Pertanto, sebbene in tale relazione sia stato rilevato un aumento della produttività della TV2, tale circostanza non ha potuto avere alcuna incidenza sul livello della compensazione concessa alla TV2 durante il periodo considerato.

148    Tenuto conto di quanto precede, occorre considerare che gli argomenti presentati dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che, nell’esaminare le modalità di calcolo della compensazione concessa alla TV2 alla luce della quarta condizione Altmark, la Commissione sia incorsa in un errore di diritto.

149    Come è già stato sottolineato, sia dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415) che dalla giurisprudenza ad essa successiva, citata supra al punto 54, emerge che le condizioni definite in tale sentenza per stabilire che una compensazione degli obblighi di servizio pubblico non procurava un vantaggio al beneficiario di tale compensazione sono cumulative. Poiché non è dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto nel constatare che le modalità di calcolo della compensazione concessa alla TV2 per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui essa era incaricata non rispondevano alla quarta condizione Altmark, occorre constatare che le misure in questione hanno procurato alla TV2 un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

150    Di conseguenza, la quarta parte del primo motivo della ricorrente deve essere respinta.

151    Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto, nonostante l’errore in cui è incorsa la Commissione nella valutazione della seconda condizione Altmark.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha concluso che le risorse provenienti dal canone, trasferite dalla TV2 alle sue emittenti regionali, costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2

152    Con il suo terzo motivo, dedotto a sostegno del secondo capo della domanda presentata in subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente incluso nel calcolo della compensazione gli introiti provenienti dal canone che, tra il 1997 e il 2002, dopo essere state trasferite dal Fondo TV2 alla TV2, sono state successivamente trasferite da quest’ultima alle sue emittenti regionali. Infatti, dopo la liquidazione, alla fine del 1996, del Fondo TV2, incaricato del compito di ripartizione del gettito del canone proveniente dalla DR tra le emittenti regionali, tale missione sarebbe stata attribuita dal legislatore alla TV2. La ricorrente sostiene che le otto emittenti regionali della TV2 erano persone giuridiche distinte, responsabili dei propri programmi, aventi produzioni, introiti, costi, consiglio di amministrazione, conti e personale propri. La funzione della TV2 si sarebbe limitata, in tale contesto, a quella di un «organismo pagatore» o di un «canale di pagamento» ed essa non avrebbe tratto alcun vantaggio dagli introiti trasferiti a tali emittenti. In tale contesto, la TV2 non potrebbe essere qualificata come beneficiario di tali introiti, né essere ritenuta obbligata a pagare gli interessi, per il periodo di illegalità ai sensi della sentenza CELF, citata supra al punto 38 (EU:C:2008:79), su detti introiti.

153    In risposta a tali argomenti, la Commissione fa valere che il motivo della ricorrente risulta da un’errata interpretazione del punto 194 della decisione impugnata. Da detto punto emergerebbe soltanto che le somme in questione sono state neutralizzate nell’ambito del calcolo dell’eccesso di compensazione. Infatti, tali somme sarebbero state incluse, al contempo, nelle entrate e nelle spese, cosicché non avrebbero avuto alcuna incidenza sul calcolo finale presentato nella tabella n. 1 che figura, nella decisione impugnata, di seguito al punto 195. La Commissione afferma altresì che, a suo avviso, la TV2 non era beneficiaria dell’aiuto trasferito alle emittenti regionali e non ha tratto alcun vantaggio dal suo ruolo di intermediario. La ricorrente non sarebbe quindi debitrice di interessi, per il periodo di illegalità ai sensi della sentenza CELF, citata supra punto 38 (EU:C:2008:79), su tali somme e, pertanto, su tale punto, essa non avrebbe interesse ad agire per l’annullamento.

154    In seguito alle spiegazioni fornite dalla Commissione, la ricorrente ammette, nella replica, che il suo terzo motivo risulta da un’errata interpretazione del punto in questione e constata che tale motivo può essere respinto in quanto privo di oggetto. In udienza, la ricorrente ha dichiarato che gli argomenti formulati nella replica non dovevano essere interpretati nel senso che essa rinunciava a tale motivo. La ricorrente ha chiesto al Tribunale di indicare la ragione per cui la sua interpretazione della decisione impugnata su tale punto fosse errata e, pertanto, di respingere il suo motivo in quanto fondato su una premessa errata.

155    La Viasat, dal canto suo, prende le distanze dalle osservazioni della Commissione e afferma che gli introiti in questione costituiscono un aiuto di Stato di cui la TV2 era beneficiaria e rinvia, al riguardo, alle sue osservazioni esposte nella replica dalla stessa presentata nella causa C‑125/12.

156    Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, le disposizioni dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che disciplinano l’intervento, non ostano a che l’interveniente presenti argomenti diversi da quelli della parte sostenuta, a condizione che essi non modifichino l’ambito della controversia e che l’intervento sia sempre finalizzato al sostegno delle conclusioni presentate da tale parte (sentenza del 3 aprile 2003, Royal Philips Electronics/Commissione, T‑119/02, Racc., EU:T:2003:101, punti 203 e 212). Nella fattispecie, occorre constatare che, al pari della Commissione, la Viasat conclude per il rigetto del terzo motivo. Essa adduce certamente argomenti diversi da quelli addotti dalla Commissione, ma ciò non è vietato, conformemente alla giurisprudenza citata. Non si deve tener conto, tuttavia, nell’ambito della causa in esame, delle osservazioni presentate dalla Viasat nell’ambito della causa T‑125/12, alle quali essa rinvia, in quanto dette osservazioni sono contenute in un documento relativo a una causa distinta, che non è stato inserito nel fascicolo della causa in esame.

157    Per quanto riguarda la domanda della ricorrente di respingere il suo terzo motivo in quanto fondato su una premessa errata, occorre constatare che, come è stato rilevato supra al punto 154, la ricorrente ha risposto in senso negativo alla questione se essa rinunciasse al terzo motivo. In tali circostanze, la dichiarazione della ricorrente secondo la quale il Tribunale deve respingere tale motivo indicando la ragione per cui l’interpretazione, che essa ha fornito, del punto 194 della decisione impugnata è errata, può essere intesa solo nel senso che la ricorrente ritiene che il suo terzo motivo debba essere respinto soltanto se il Tribunale conferma l’interpretazione di detto punto raccomandata dalla Commissione. Per contro, la dichiarazione della ricorrente significa altresì che, nel caso in cui il Tribunale concludesse che il punto in questione ha un significato diverso da quello che gli attribuisce la Commissione, esso dovrebbe analizzare il terzo motivo nel merito. Pertanto, in un primo tempo, occorre verificare se l’interpretazione del punto 194 della decisione impugnata, proposto dalla Commissione, sia corretta.

158    Il punto 194 della decisione impugnata figura nella parte di tale decisione relativa alla valutazione, alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, della compatibilità dell’aiuto concesso alla TV2 con il TFUE. Tale punto così recita:

«Si fa altresì osservare che per gli anni dal 1997 al 2002 la Commissione ha incluso i canoni trasferiti alle emittenti regionali di TV2 tramite la stessa TV2. La Commissione è dell’avviso che poiché tali somme sono state ricevute da TV2 e successivamente trasferite alle sedi regionali, esse debbano essere incluse nei calcoli sia come entrate sia come spese, il che in pratica significa che esse non incidono sui calcoli della Commissione come di seguito illustrati».

159    Da tale punto emerge quindi che le risorse trasferite alle emittenti regionali della TV2 fanno parte degli introiti provenienti dal canone concessi alla TV2. Orbene, come risulta dai punti 74, 101 e 153 della decisione impugnata, la Commissione ha qualificato tali risorse come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Un aiuto di Stato implica, per definizione (v. supra, punto 46), un vantaggio concesso a un beneficiario. Nel caso di una somma versata a una parte tenuta a trasferire tale somma interamente a terzi, non può trattarsi, in linea di principio, di un vantaggio concesso alla parte che agisce unicamente come «organismo pagatore» o come «canale di pagamento». In tal caso, la somma in questione non fa che transitare per il patrimonio di quest’ultima parte. Una conclusione in senso contrario può essere ammessa solo se si dimostra che tale semplice transito apporta alla parte interessata un beneficio sotto forma, ad esempio, di interessi per il periodo in cui essa è in possesso di tale somma.

160    Se, come sostiene la ricorrente e la Commissione sembra ammettere, gli introiti trasferiti alle emittenti regionali della TV2 non hanno costituito un aiuto di Stato versato alla TV2, sarebbe logico attendersi che la Commissione faccia riferimento, in particolare, a detti introiti nella parte della decisione impugnata dedicata alla qualificazione delle misure in questione come aiuto di Stato, per precisare che tali risorse non rientrano in tale qualificazione. Orbene, nella parte pertinente della decisione impugnata non figura alcun riferimento in tal senso.

161    Anzi, dai punti 101 e 153, contenuti nella parte della decisione impugnata dedicata alla qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE risulta inequivocabilmente che, secondo la Commissione, tutti gli introiti provenienti dal canone costituivano un aiuto di Stato concesso alla TV2. Infatti, al punto 101 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che gli introiti provenienti dal canone conferivano alla TV2 un vantaggio economico e finanziario e, al punto 153 della decisione impugnata, essa ha concluso che tutte le misure in questione, ivi compresi gli introiti provenienti dal canone, costituivano aiuti di Stato a favore della TV2.

162    Occorre inoltre ricordare che il punto 194 della decisione impugnata figura nella parte di tale decisione dedicata alla valutazione della compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di Stato concesso alla TV2, il che presuppone, ovviamente, l’esistenza di un aiuto. Risulta quindi poco plausibile che un punto contenuto in tale parte della decisione impugnata possa essere interpretato nel senso che esclude dalla qualificazione di aiuto di Stato una parte delle somme percepite dalla TV2. Se tali somme non fossero aiuti, non vi sarebbe alcun motivo di fare ad esse riferimento nella valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione.

163    In tali circostanze, si impone un’interpretazione del punto 194 della decisione impugnata diversa da quella suggerita, al contempo, dalla ricorrente e dalla Commissione. Al riguardo, occorre tener conto del fatto che, nella parte della decisione impugnata in cui rientra il punto 194, si trattava di stabilire se, in quale misura, l’aiuto concesso alla TV2 costituisse un eccesso di compensazione. Il punto 194 deve essere quindi inteso nel senso che la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda le risorse trasferite, dalla TV2, alle emittenti regionali, non si trattasse di un eccesso di compensazione. Essa ha pertanto incluso tali somme, al contempo, fra le entrate percepite dalla TV2 (le quali costituiscono un aiuto di Stato) e fra le spese giustificate della TV2. Orbene, il fatto di includere una somma nella colonna delle entrate per poi dedurre tale somma esatta dalla colonna delle spese, come viene rilevato correttamente al punto 194 della decisione impugnata, «non incid[e] sui calcoli» dell’eccesso di compensazione.

164    Pertanto, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione dinanzi al Tribunale, il punto 194 della decisione impugnata non può essere inteso nel senso che le risorse trasferite dalla TV2 alle emittenti regionali non costituissero un aiuto a favore di quest’ultima.

165    Ciò premesso, occorre analizzare, in un secondo tempo, la fondatezza degli argomenti addotti dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo per contestare la conclusione secondo la quale dette risorse costituivano un aiuto.

166    Si deve rilevare, al riguardo, che dalle considerazioni esposte supra ai punti 161 e 162 risulta logicamente che le risorse trasferite dalla TV2 alle emittenti regionali possono sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato solo nel caso in cui si tratti di somme trasferite alla TV2 al solo scopo di essere, in seguito, integralmente trasferite dalla stessa alle emittenti regionali. In tal caso, la TV2 non avrebbe altro obbligo se non quello di trasferire alle emittenti regionali le somme che le erano state versate a tal fine, il che significa, logicamente, che nel caso in cui non fosse stata trasferita alcuna somma alla TV2, quest’ultima non sarebbe tenuta a versare alcunché alle emittenti regionali. Solo se tali condizioni fossero soddisfatte si potrebbe affermare, al pari della TV2, che il suo ruolo era limitato a quello di un «organismo pagatore» o di un «canale di pagamento».

167    Per contro, l’ipotesi contemplata supra al punto 166 non può essere ammessa qualora risulti che la stessa TV2 aveva assunto obblighi di pagamento nei confronti delle emittenti regionali, che doveva adempiere in ogni caso, vale a dire anche nel caso in cui non avesse percepito alcuna somma proveniente dal canone. In tal caso, le somme effettivamente versate dalla TV2 alle emittenti regionali costituirebbero, naturalmente, costi effettivi che quest’ultima avrebbe sostenuto e, se le fosse versato un aiuto pari a dette somme per consentirle di far fronte a tali costi, non potrebbe trattarsi di un eccesso di compensazione.

168    Orbene, nessun elemento contenuto negli argomenti della ricorrente consente di concludere che, nella fattispecie, si debba ravvisare l’ipotesi contemplata supra al punto 166. Al contrario, i fatti, quali emergono dalla decisione impugnata e dal fascicolo, senza essere contestati dalla ricorrente, consentono di concludere che è piuttosto l’ipotesi contemplata supra al punto 167 a corrispondere alla realtà dei fatti.

169    Infatti, dall’articolo 1 del Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed, come allegato dalla ricorrente all’atto introduttivo del ricorso nella versione del 24 giugno 1994, risulta che il diritto di trasmettere programmi audiovisivi definiti nella suddetta legge è stato concesso, da un lato, alla DR e, dall’altro, alla «TV2, come prevista al capo 4» di tale legge. Tale capo 4 conteneva l’articolo 18, in cui si prevedeva che «la TV2 è un ente autonomo, il cui scopo consiste, mediante attività di programmazione indipendenti, nel produrre e nel trasmettere programmi televisivi nazionali e regionali» e che, «[n]ell’ambito della loro programmazione, le emittenti regionali della TV2, previste all’articolo 21, devono inoltre garantire che le trasmissioni abbiano un radicamento regionale». Detto articolo 21 disponeva, al paragrafo 1, che «[è] possibile creare un certo numero di emittenti regionali» e che «[o]gni emittente copre il territorio di uno o più dipartimenti». I paragrafi successivi dell’articolo 21 descrivevano le condizioni per l’istituzione delle emittenti regionali, precisando che l’istituzione di un’emittente regionale doveva essere approvata da un ministro.

170    La versione delle disposizioni in questione riprodotta supra al punto 169 è rimasta in vigore sino alla modifica apportata dalla legge del 22 marzo 2001. In seguito a tali modifiche, l’articolo 1 del Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed così recitava: «Hanno diritto di trasmettere programmi audiovisivi, come quelli indicati all’articolo 2, le seguenti entità: 1) la DR, di cui al capo 3; 2) la TV2, di cui al capo 3 (…)». Tale capo 3 conteneva l’articolo 21, in cui si stabiliva che «la TV2 è composta, oltre che dall’ente di rilevanza nazionale, da otto emittenti regionali alle quali si aggiunge un consiglio della comunità regionale composto da membri provenienti dal mondo culturale, sociale e regionale in tutte le sue forme».

171    Da tali testi normativi risulta che, per assolvere una parte della missione ad essa conferita dal legislatore, ossia trasmettere programmi regionali, la TV2 doveva ricorrere ai servizi delle emittenti regionali, il che implica che, come controprestazione, essa doveva assumere, nei confronti di queste ultime, l’obbligo di versare loro per tali servizi un’adeguata remunerazione, che avrebbe consentito alle stesse di fornire i servizi in questione. In altri termini, la stessa TV2 doveva assumere obblighi nei confronti delle emittenti regionali e il suo ruolo non era limitato a quello di un semplice «canale di transito» di versamenti provenienti dal canone e destinati a emittenti regionali. Il fatto, ammesso che sia dimostrato, che le emittenti regionali disponessero di una propria personalità giuridica, distinta da quella della TV2, non ha alcuna rilevanza al riguardo.

172    Da un lato, le considerazioni che precedono sono confermate dall’ultima modifica del Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed avvenuta durante il periodo considerato, interpretata alla luce degli argomenti della ricorrente. La ricorrente afferma, infatti, che la sua funzione di ripartizione delle risorse provenienti dal canone è cessata a decorrere dal 2003, in occasione della trasformazione della TV2 in società per azioni. Orbene, è proprio in quel momento che è entrata in vigore la modifica del Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed, in seguito alla quale l’articolo 1 di tale legge è stato così formulato: «Hanno diritto di trasmettere programmi audiovisivi, come quelli indicati all’articolo 2, le seguenti entità: 1) la DR, di cui al capo 4; 2) la TV2, di cui al capo 6; 3) Emittenti regionali della TV2, di cui al capo 6 (…)». Tale modifica conferma che è a decorrere dal gennaio 2003 che le emittenti regionali si sono separate dalla TV2 e, quindi, non era più necessario per la TV2 assumere obblighi nei confronti di tali emittenti.

173    Dall’altro lato, interrogata a tal proposito in udienza, la ricorrente ha confermato che l’obbligo ad essa incombente sino alla fine del 2002 era di finanziare l’attività delle sue emittenti regionali, anche in una situazione – ipotetica – in cui la TV2 non avesse percepito gli introiti provenienti dal canone. Dato che, nel 2003, le emittenti regionali sono divenute indipendenti dalla TV2, l’obbligo di finanziarle con introiti provenienti dal canone è venuto meno.

174    Alla luce di tutte considerazioni che precedono, occorre respingere il terzo motivo.

 Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la Commissione ha ritenuto che gli introiti pubblicitari versati alla TV2 tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato

175    Con il suo quarto motivo, dedotto a sostegno del terzo capo della domanda presentata in subordine, la ricorrente contesta alla Commissione un errore di diritto, in quanto quest’ultima ha considerato aiuti di Stato gli importi provenienti dagli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 ad essa trasferiti tramite il Fondo TV2. La ricorrente sostiene che si trattava di introiti provenienti da un’attività propria, che non possono essere considerati aiuti di Stato.

176    Per comprendere con esattezza la questione specifica oggetto del presente motivo, occorre anzitutto rilevare che, come emerge dalla sentenza TV2 I, citata supra al punto 11 (EU:T:2008:457, punto 160), nel corso degli anni 1995 e 1996 (e contrariamente a quanto avvenuto nel periodo successivo), gli spazi pubblicitari della TV2 non erano commercializzati dalla TV2 stessa, ma da una società terza (la TV2 Reklame A/S), e le entrate di tale commercializzazione erano trasferite alla TV2 tramite il Fondo TV2.

177    Nella sentenza TV2 I, citata supra al punto 11 (EU:T:2008:457, punti 162 e 167), il Tribunale ha constatato che, nella decisione TV2 I, la Commissione aveva in pratica confuso gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 con il canone ed era venuta meno all’obbligo di motivazione, riguardo alla considerazione, de facto, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 come risorse statali. Il Tribunale ha concluso, pertanto, che in tale causa il ricorso dovesse essere accolto, per la parte riguardante gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, e che la decisione TV2 I dovesse essere annullata, per la parte in cui aveva incluso tali introiti tra le risorse statali.

178    A seguito di tale annullamento, la Commissione è stata chiamata a riesaminare, nella decisione impugnata, la questione relativa alla natura di aiuti di Stato degli introiti pubblicitari della TV2 per gli anni 1995 e 1996, esame che essa ha effettuato ai punti da 75 a 90 di tale decisione.

179    Al punto 77 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che essa doveva dimostrare se gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 potessero configurarsi come risorse di Stato, alla luce della sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, Racc., EU:C:2001:160). Essa ha ritenuto che, a tale scopo, doveva valutare se tali proventi fossero sotto il controllo dello Stato.

180    La Commissione ha concluso che così avveniva, fondandosi sulle modalità, previste nella normativa danese, per la gestione di tali introiti. Pertanto, essa ha constatato che una società distinta, indipendente dalla TV2, la società TV2 Reklame, era stata costituita come agente di vendita della pubblicità su TV2. Il rapporto contrattuale sussisterebbe tra tale società e i clienti pubblicitari (punto 80 della decisione impugnata).

181    Al punto 81 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato quanto segue:

«Non sussisteva alcun obbligo di trasferire i proventi da TV2 Reklame al Fondo TV2: il trasferimento è stato deciso dallo Stato danese. In particolare, il ministro della Cultura stabiliva quale parte degli introiti di TV2 Reklame dovesse essere trasferita al Fondo TV2. Tale decisione veniva adottata per uno o più anni per volta, previa approvazione del parlamento danese (commissione per le finanze). Il ministro della Cultura poteva decidere che gli introiti non trasferiti fossero utilizzati per il rimborso della garanzia statale concessa a favore di TV2 Reklame o per scopi culturali».

182    La nota a piè di pagina n. 37, alla quale rinvia il punto 81 della decisione impugnata, menziona l’articolo 29 du Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed, nella versione modificata del 24 giugno 1994, per suffragare la tesi secondo la quale il Ministro della Cultura danese decideva quale quota degli introiti pubblicitari sarebbe stata versata al Fondo TV2. Tale disposizione prevede, in particolare, che «[i]l fondo TV2 è altresì alimentato dai profitti della pubblicità su TV2» e che «[i]l Ministro della Cultura fissa per uno o più anni, con il consenso della commissione per le finanze del parlamento, la quota dei profitti della TV2 Reklame A/S da versare al Fondo TV2».

183    La Commissione ha comunque constatato, al punto 82 della decisione impugnata, che «[i]n pratica, nel 1995 e nel 1996 l’importo totale dei profitti di TV2 Reklame [realizzati con gli introiti pubblicitari di TV2] [era] stato trasferito al Fondo TV2».

184    La Commissione ha poi rilevato che non sussisteva alcun obbligo di trasferire i proventi dal Fondo TV2 alla TV2 ogni anno: tale trasferimento sarebbe stato deciso dallo Stato danese e, in pratica, nel periodo compreso tra il 1995 e il 1996 la TV2 non avrebbe ricevuto tutti gli introiti pubblicitari del Fondo TV2 (punti 84 e 85 della decisione impugnata). Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna distinzione fra gli introiti pubblicitari e le entrate del canone, e gli introiti non trasferiti alla TV2 si sarebbero accumulati nel Fondo TV2. Tali introiti sarebbero stati successivamente trasferiti alla TV2 quando il Fondo TV2 è stato liquidato (punto 86 della decisione impugnata).

185    Al punto 87 della decisione impugnata, la Commissione ha respinto un argomento delle autorità danesi che, fondandosi su una lettera del Ministro della Giustizia danese del 22 novembre 2003, avevano fatto valere che la TV2 aveva diritto agli introiti pubblicitari. Tale lettera preciserebbe che le risorse del Fondo TV2 avrebbero potuto essere utilizzate soltanto a copertura delle attività della TV2. La Commissione ha invocato, al riguardo, il fatto che la legge danese non prevedeva alcun obbligo di trasferire tutti gli introiti pubblicitari alla TV2 e che spettava al Ministro della Cultura danese se effettuare il trasferimento delle somme a TV2 e l’entità dello stesso.

186    La Commissione ha altresì ricordato che la TV2 non aveva relazioni contrattuali con gli inserzionisti né esercitava alcuna influenza sulle attività pubblicitarie (punto 88 della decisione impugnata). Essa ha quindi ritenuto, sulla base delle suddette informazioni, che il Ministro della Cultura danese avesse il controllo delle risorse della TV2 Reklame e del Fondo TV2 e che, pertanto, i proventi pubblicitari del 1995 e del 1996, che sono stati trasferiti alla TV2 tramite la TV2 Reklame e il Fondo TV2 costituissero risorse di Stato (punti 89 e 90 della decisione impugnata).

187    La ricorrente contesta la conclusione secondo la quale gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituivano risorse statali. Essa chiarisce che il particolare quadro istituzionale, creato per gestire l’attività pubblicitaria della TV2, aveva come obiettivo di evitare che si tenesse indebitamente conto degli interessi degli inserzionisti, circostanza che avrebbe potuto compromettere l’indipendenza editoriale della TV2. Sarebbe questo il motivo per cui i rapporti con gli inserzionisti sarebbero stati affidati a una società distinta, ossia la TV2 Reklame. Tuttavia, sarebbe altresì evidente che la TV2 Reklame si occupava esclusivamente della vendita a inserzionisti dei tempi di trasmissione per la pubblicità della TV2. Le risorse pubblicitarie del 1995 e del 1996 deriverebbero da ciò che la TV2 aveva prodotto e non possono essere quindi considerate aiuti di Stato.

188    La Commissione, sostenuta dalla Viasat, contesta tali argomenti. A suo avviso, la questione se le risorse pubblicitarie fossero controllate dallo Stato è decisiva ai fini della valutazione della loro natura di aiuti di Stato. Orbene, la Commissione sottolinea che era lo Stato danese a decidere il trasferimento degli introiti pubblicitari al Fondo TV2. Inoltre, la TV2 non avrebbe alcun diritto di proprietà sulle risorse incluse in tale fondo e non potrebbe disporre liberamente di tali risorse. Poiché sarebbe stato il governo danese a poter decidere il trasferimento di dette risorse alla TV2, queste ultime sarebbero, in realtà, sotto il controllo dello Stato. Per avvalorare questa tesi della Commissione, la Viasat fa valere le sentenze del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione (T‑358/94, Racc., EU:T:1996:194), e del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione (C‑83/98 P, Racc., EU:C:2000:248), e afferma che risorse statali possono avere un’origine privata sebbene siano sotto il controllo pubblico.

189    Come è stato rilevato supra al punto 46, la qualificazione come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone la sussistenza di quattro condizioni, tra cui, in particolare, quella attinente a un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. Infatti, come ha dichiarato la Corte nella sentenza PreussenElektra, citata supra al punto 179 (EU:C:2001:160, punto 58), richiamata al punto 77 della decisione impugnata, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi della norma suindicata. Invero, la distinzione stabilita all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, nonché quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati.

190    Da tale giurisprudenza risulta che vantaggi che non siano concessi mediante risorse statali non possono costituire, in ogni caso, un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenze PreussenElektra, cit. supra al punto 179, EU:C:2001:160, punti da 59 a 61, e del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, Racc., EU:C:2004:448, punti 35 e 36).

191    La Corte ha circoscritto la nozione di vantaggio concesso «mediante risorse statali» in una giurisprudenza che è opportuno richiamare brevemente in appresso.

192    Così, nella causa che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra, citata supra al punto 179 (EU:C:2001:160), la Corte era chiamata a esaminare una misura consistente in un obbligo, per imprese private fornitrici di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili. Constatando che tale obbligo non comportava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica, la Corte ha rilevato che «il fatto che l’obbligo di acquisto [fosse] imposto dalla legge e conferi[sse] un incontestabile vantaggio ad alcune imprese non [era] idoneo ad attribuirgli il carattere di aiuto statale» (sentenza PreussenElektra, cit. supra al punto 179, EU:C:2001:160, punto 61).

193    Parimenti, nella causa conclusasi con la sentenza Pearle e a., citata supra al punto 190 (EU:C:2004:448), si trattava di una campagna pubblicitaria organizzata da un ente pubblico, finanziata con fondi raccolti presso i propri membri, beneficiari della campagna, mediante contributi obbligatori specificamente destinati all’organizzazione di tale campagna pubblicitaria. La Corte ha rilevato che non risultava che la campagna pubblicitaria fosse stata finanziata con risorse lasciate a disposizione delle autorità nazionali. Dal momento che le spese sopportate dall’ente pubblico ai fini di detta campagna erano state interamente compensate dai contributi imposti alle imprese beneficiarie, l’intervento dell’ente pubblico in questione non era volto alla creazione di un vantaggio costitutivo di un onere supplementare per lo Stato o per tale ente (sentenza Pearle e a., cit. supra al punto 190, EU:C:2004:448, punto 36).

194    Inoltre, nella sentenza del 5 marzo 2009, UTECA (C‑222/07, Racc., EU:C:2009:124, punto 47), la Corte ha dichiarato che una misura adottata da uno Stato membro, che faceva obbligo agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione nonché, più specificamente, il 60% di tale 5% a opere la cui lingua originale era una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, non costituiva un aiuto di Stato a favore dell’industria cinematografica del medesimo Stato membro. La Corte ha rilevato, al riguardo, che non risultava che il vantaggio che siffatta misura procurava all’industria cinematografica del medesimo Stato membro costituisse un vantaggio che veniva concesso direttamente dallo Stato o tramite un organismo pubblico o privato, designato o istituito da tale Stato, in quanto il vantaggio in questione derivava da una normativa generale che faceva obbligo agli operatori televisivi, fossero essi pubblici o privati, di destinare una parte dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film per il cinema e per la televisione (sentenza UTECA, cit., EU:C:2009:124, punti 44 e 45).

195    Alla luce della giurisprudenza menzionata supra ai punti da 192 a 194, si può concludere che un vantaggio concesso mediante risorse statali, è un vantaggio che, una volta concesso, ha un effetto negativo sulle risorse dello Stato.

196    La forma più semplice che può assumere tale effetto negativo è quella di un trasferimento di risorse statali a colui al quale viene concesso tale vantaggio. Tuttavia, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che non è necessario dimostrare, in tutti i casi, che vi sia stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato aiuto di Stato (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, Racc., EU:C:2002:294, punto 36, e del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, Racc., EU:C:2013:348, punto 34).

197    Orbene, quest’ultima considerazione non significa che una misura possa presentare natura di aiuto di Stato sebbene non si tratti di un vantaggio concesso mediante risorse statali. Siffatta interpretazione della giurisprudenza citata supra al punto 196 sarebbe, del resto, in contrasto con la giurisprudenza citata supra ai punti 189 e 190.

198    La giurisprudenza citata supra al punto 196 deve essere intesa, piuttosto, nel senso che è possibile concepire un vantaggio avente effetti negativi sulle risorse statali, che non implichi un trasferimento di risorse statali. Ciò avviene, in particolare, nel caso di un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, Racc., EU:C:1994:100, punto 14, e del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C‑6/97, Racc., EU:C:1999:251, punto 16). L’effetto negativo di tale misura sulle risorse statali deriva dal fatto che lo Stato rinuncia alla riscossione, dalle imprese interessate, di un’imposta o di un altro contributo analogo, che percepisce da altri contribuenti e che avrebbe dovuto percepire, di norma, anche da tali imprese. Peraltro, siffatta misura porta esattamente allo stesso risultato che si otterrebbe se lo Stato percepisse l’imposta in questione anche dalle imprese beneficiarie della misura considerata per poi rimborsare loro detta imposta immediatamente, vale a dire per trasferire loro le risorse che avrebbe previamente riscosso da tali imprese.

199    Nelle sentenze citate supra al punto 196 la Corte rinvia proprio alla giurisprudenza citata supra al punto 198, relativa alle esenzioni fiscali, a sostegno della tesi secondo la quale non è necessario dimostrare, comunque, che vi sia stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato aiuto di Stato.

200    Sebbene sia dimostrato, a seguito delle considerazioni che precedono, che un aiuto di Stato presuppone un effetto negativo sulle risorse statali, resta da stabilire cosa si debba intendere con «risorse statali». Ovviamente, gli strumenti, reali o finanziari, in possesso dello Stato, costituiscono indubbiamente risorse statali. Sono naturalmente incluse in tale nozione le risorse che lo Stato ha ottenuto da terzi nell’esercizio delle sue competenze, in particolare mediante l’imposizione di una tassa (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, Racc., EU:C:2008:413, punto 66).

201    Orbene, nella loro giurisprudenza la Corte e il Tribunale hanno adottato la tesi più generale, secondo la quale l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in oggetto non sono permanentemente in possesso dell’erario, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali (v. sentenza Doux Élevage e Coopérative agricole UKL‑ARREE, cit. supra al punto 196, EU:C:2013:348, punto 35 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 15 gennaio 2013, Aiscat/Commissione, T‑182/10, Racc., EU:T:2013:9, punto 104).

202    La giurisprudenza menzionata supra al punto 201 ha origine nella sentenza Air France/Commissione, citata supra al punto 188 (EU:T:1996:194), fatta valere dalla Viasat. La causa conclusasi con tale sentenza riguardava l’acquisto della quasi totalità del capitale della compagnia aerea Air France da parte di una società controllata, detenuta al 100%, della Caisse des dépôts et consignations, un ente publico speciale francese (sentenza Air France/Commissione, cit. supra al punto 188, EU:T:1996:194, punti da 4 a 7). È sorta pertanto la questione se le risorse utilizzate a tal fine potessero essere qualificate come risorse statali, in quanto la Repubblica francese sosteneva che si trattava di fondi di provenienza privata, che erano solo gestiti dalla Caisse des dépôts et consignations, dato che coloro che depositavano tali fondi potevano chiederne in qualsiasi momento la restituzione (sentenza Air France/Commissione, cit. supra al punto 188, EU:T:1996:194, punto 63).

203    Il Tribunale ha risposto in senso affermativo a tale questione. Esso ha constatato che le entrate e le uscite di fondi effettuate presso la Caisse des dépôts et consignations producevano un saldo costante, che quest’ultima poteva utilizzare come se i fondi corrispondenti a tale saldo restassero definitivamente a sua disposizione. Secondo il Tribunale, la Caisse des dépôts et consignations poteva assumere quindi un comportamento da investitore in base all’andamento dei mercati, utilizzando, sotto la propria responsabilità, il suddetto saldo disponibile. Il Tribunale ha dichiarato che l’investimento controverso, finanziato con il saldo a disposizione della Caisse des dépôts et consignations, era in grado di falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla stessa stregua dell’ipotesi in cui tale investimento fosse stato finanziato mediante gettiti di imposte o contributi obbligatori. Il Tribunale ha aggiunto che tale disposizione comprendeva quindi tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, senza che abbia rilevanza il fatto che tali strumenti appartengano o meno in modo permanente al patrimonio del suddetto settore. Esso ne ha concluso che il fatto che i fondi usati dalla Caisse des dépôts et consignations fossero restituibili era irrilevante (sentenza Air France/Commissione, cit. supra al punto 188, EU:T:1996:194, punti 66 e 67).

204    La regola richiamata supra ai punti 201 e 203 è stata successivamente avallata dalla Corte nella sentenza Francia/Ladbroke Racing e Commissione, citata supra al punto 188, (EU:C:2000:248, punto 50), fatta valere anch’essa dalla Viasat.

205    La causa conclusasi con tale sentenza riguardava un’impugnazione proposta avverso la sentenza del 27 gennaio 1998, Ladbroke Racing/Commissione (T‑67/94, Racc., EU:T:1998:7), relativa a un ricorso di annullamento contro una decisione con la quale la Commissione aveva ritenuto, in particolare, che la disponibilità per le principali società francesi di corse ippiche delle vincite non reclamate dagli scommettitori, benché mirasse a finanziare gli oneri sociali di dette società, non costituiva un aiuto di Stato, in ragione della mancanza di un trasferimento di risorse statali. Il Tribunale aveva dichiarato che la decisione in questione della Commissione era fondata su premesse errate e andava pertanto annullata (sentenze Francia/Ladbroke Racing e Commissione, cit. supra al punto 188, EU:C:2000:248, punto 45, e Ladbroke Racing/Commissione, cit., EU:T:1998:7, punto 111).

206    Il Tribunale aveva considerato che la misura in questione in tale causa aveva avuto l’effetto di permettere alle società di corse di far fronte a taluni oneri sociali e che l’ammontare delle somme corrispondenti alle vincite non reclamate era controllato dalle autorità francesi competenti. Il Tribunale ne aveva dedotto che, in quanto la normativa nazionale estendeva le possibili utilizzazioni di queste somme ad attività delle società di corse diverse da quelle inizialmente previste, il legislatore nazionale, a motivo di tale estensione, aveva effettivamente rinunciato a risorse che, in linea di principio, avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato. Il Tribunale aveva aggiunto che, nei limiti in cui queste risorse erano state utilizzate, in particolare, per finanziare oneri sociali, esse costituivano una riduzione degli oneri sociali che un’impresa doveva di norma sopportare, e quindi un aiuto a suo favore (sentenze Francia/Ladbroke Racing e Commissione, cit. supra al punto 188, EU:C:2000:248, punti da 47 a 49, e Ladbroke Racing/Commissione, cit. supra al punto 205, EU:T:1998:7, punti da 105 a 110).

207    La Corte ha dichiarato che tale valutazione del Tribunale non lasciava spazio ad alcuna censura sotto il profilo della regolarità giuridica e ha ripreso la formula utilizzata al punto 67 della sentenza Air France/Commissione, citata supra al punto 188 (EU:T:1996:194), richiamata supra al punto 203. Essa ha aggiunto che anche se le somme corrispondenti alla misura che metteva a disposizione delle società di corse le vincite non reclamate non erano permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restassero costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, era sufficiente perché esse fossero qualificate risorse statali (sentenza Francia/Ladbroke Racing e Commissione, cit. supra al punto 188, EU:C:2000:248, punto 50).

208    Da tale giurisprudenza si può dedurre che le risorse statali, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 189, possono anche consistere in risorse provenienti da terzi, ma che, o sono state messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari (v. l’esempio di coloro che depositavano i fondi presso la Caisse des dépôts et consignations, nella causa conclusasi con la sentenza Air France/Commissione, cit. supra al punto 188, EU:T:1996:194), o sono state oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari e lo Stato ne ha assunto la gestione, nell’esercizio dei suoi poteri sovrani (v. l’esempio delle vincite non reclamate dagli scommettitori, nella causa conclusasi con le sentenze Francia/Ladbroke Racing e Commissione, cit. supra al punto 188, EU:C:2000:248, e Ladbroke Racing/Commissione, cit. supra al punto 205, EU:T:1998:7).

209    Non si può, per contro, ritenere che le risorse siano sotto il controllo pubblico e costituiscano quindi risorse statali nel senso suindicato per il semplice fatto che, con una misura legislativa, lo Stato prescriva a terzi un utilizzo particolare delle proprie risorse. Pertanto, nella causa conclusasi con la sentenza PreussenElektra, citata supra al punto 179 (EU:C:2001:160), il fatto che lo Stato avesse imposto alle imprese private fornitrici di energia elettrica di utilizzare risorse proprie per acquistare a prezzi minimi prefissati l’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili non ha indotto la Corte a concludere che le risorse di tali imprese fossero sotto il controllo pubblico e costituissero risorse statali. Ciò vale anche per la causa conclusasi con la sentenza UTECA, citata supra al punto 194 (EU:C:2009:124), in cui lo Stato aveva imposto agli operatori televisivi di destinare una determinata quota dei loro ricavi di esercizio a un uso particolare (il finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione).

210    È alla luce di tutte le suesposte considerazioni che va analizzato il presente motivo. Al riguardo, occorre rilevare, al pari della Commissione, che la risposta alla questione se gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2 tramite il Fondo TV2, costituissero «risorse statali», ai sensi della giurisprudenza summenzionata, è determinante ai fini della valutazione del presente motivo.

211    Non vi è dubbio che gli introiti pubblicitari di cui trattasi nell’ambito del presente motivo costituissero la controprestazione finanziaria, versata dagli inserzionisti, perché fossero messi a loro disposizione i tempi di trasmissione per la pubblicità della TV2. Pertanto, in origine, tali introiti non provenivano da risorse statali, bensì da risorse private, quelle degli inserzionisti. Si tratta quindi di stabilire se sia possibile ritenere che le risorse di cui trattasi, di origine privata, fossero controllate dalle autorità danesi, come avveniva nel caso delle risorse in questione nelle cause conclusesi con le sentenze menzionate supra al punto 188.

212    Non è questa l’ipotesi che ricorre nel caso di specie. A differenza di queste ultime cause, non può trattarsi, nella fattispecie, né delle risorse messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari né di risorse oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari e di cui lo Stato ha assunto la gestione. L’intervento dello Stato danese nella fattispecie consisteva, in concreto, nel fissare la percentuale delle risorse in questione (degli introiti pubblicitari percepiti dalla TV2 Reklame) che sarebbe stata trasmessa alla TV2 tramite il Fondo TV2. Le autorità danesi avevano soltanto la facoltà, a loro discrezione, di decidere che la TV2 non percepisse la totalità di tali risorse, ma solo una parte di esse. In altri termini, le autorità danesi avevano il potere di fissare un massimale per la somma, proveniente da tali risorse, che sarebbe stata trasmessa alla TV2. Orbene, in base alla considerazione esposta supra al punto 209, tale potere non può essere ritenuto sufficiente per concludere che si trattasse di risorse sotto il controllo pubblico.

213    Infatti, la misura in questione nella presente causa è analoga a quella di cui si discuteva nella causa conclusasi con la sentenza PreussenElektra, citata supra al punto 179 (EU:C:2001:160), con la differenza che, in quest’ultima causa, lo Stato aveva fissato prezzi minimi per l’acquisto dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, mentre, nella fattispecie qui in esame, le autorità danesi avevano la facoltà di fissare, in sostanza, un importo massimo che la TV2 Reklame doveva versare alla TV2 affinché quest’ultima mettesse a disposizione tempi di trasmissione per la pubblicità a favore dei clienti della prima.

214    Se, su indicazione delle autorità danesi, la TV2 Reklame tratteneva una parte degli introiti pubblicitari e la metteva a disposizione di dette autorità, tale parte si configurerebbe come risorsa statale danese. Per contro, non vi è motivo di ritenere che la parte restante degli introiti pubblicitari, che non è stata trattenuta dalla TV2 Reklame, costituisca una risorsa statale.

215    Non può portare a una diversa conclusione il fatto che, come viene rilevato al punto 81 della decisione impugnata, gli introiti pubblicitari non trattenuti fossero versati al Fondo TV2, e non direttamente alla TV2, e che non esistesse alcun obbligo di trasferire ogni anno il denaro dal Fondo TV2 alla TV2.

216    La Commissione non ha contestato l’affermazione del Regno di Danimarca, menzionata al punto 87 della decisione impugnata, secondo la quale le risorse del Fondo TV2 potevano essere utilizzate soltanto a copertura delle attività della TV2 e sussisteva, quindi, un obbligo giuridico di trasferire, da ultimo, gli introiti pubblicitari del Fondo TV2 alla TV2. La Commissione si è limitata a rispondere, al medesimo punto della decisione impugnata, che «non vi era alcun obbligo di legge di trasferire tutti gli introiti pubblicitari a TV2». Essa ha aggiunto che: «spettava al ministro decidere se effettuare il trasferimento delle somme a TV2 e l’entità dello stesso».

217    Orbene, come è stato rilevato supra, il fatto che il Ministro della Cultura danese potesse trattenere una parte degli introiti pubblicitari non significa né che la parte restante, non trattenuta, costituisse una risorsa statale né che il suo trasferimento al Fondo TV2 e, da ultimo, alla TV2, costituisse un aiuto di Stato a favore di quest’ultima.

218    Non rileva neppure la mancanza di un rapporto contrattuale tra gli inserzionisti e la TV2 o di un’incidenza di quest’ultima sull’attività pubblicitaria, menzionata al punto 89 della decisione impugnata. Come è stato osservato supra, ciò che rileva nella fattispecie non è l’esistenza di un rapporto contrattuale tra la TV2 e gli inserzionisti, ma la qualificazione o meno come «risorse statali» degli introiti pubblicitari. Orbene, è già stato chiarito per quali motivi tali introiti non possano essere così qualificati.

219    In ogni caso, occorre rilevare che gli inserzionisti, da cui provenivano gli introiti pubblicitari, avevano un rapporto contrattuale con la TV2 Reklame. Quanto alla TV2, essa era tenuta, ai sensi della normativa danese, a mettere del tempo di trasmissione per la pubblicità a disposizione della TV2 Reklame, che lo vendeva ai suoi clienti inserzionisti. Come controprestazione, la TV2 riceveva dalla TV2 Reklame una quota, fissata dal Ministro della Cultura danese, degli introiti pubblicitari realizzati da quest’ultima, quota che poteva raggiungere il 100% di detti introiti. Come è già stato più volte rilevato, la parte degli introiti così trasferita alla TV2, tramite il Fondo TV2, non proveniva da risorse statali né poteva quindi costituire un aiuto di Stato.

220    Da tutte le considerazioni che precedono emerge che, qualificando nella decisione impugnata gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 come aiuto di Stato, la Commissione è incorsa in un errore di diritto. Il presente motivo è quindi fondato. Pertanto, si deve accogliere il quarto motivo e annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa qualifica gli introiti pubblicitari summenzionati, percepiti dalla TV2 tramite la TV2 Reklame e il Fondo TV2, come aiuti di Stato.

 Sul secondo motivo, vertente sull’errata qualificazione come nuovi aiuti delle risorse versate alla TV2, provenienti dal canone, nonché dell’esenzione dall’imposta sulle società che le era stata concessa

221    Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto non qualificando il regime di finanziamento della TV2 mediante canone come aiuto esistente. Inoltre, essa sostiene che anche l’esenzione dall’imposta sulle società di cui ha beneficiato avrebbe dovuto essere qualificata come aiuto esistente.

222    Al riguardo, si deve anzitutto ricordare che le regole di procedura stabilite dal Trattato FUE in materia di aiuti di Stato variano a seconda che si tratti di aiuti esistenti o nuovi. Mentre i primi sono soggetti all’articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE, i secondi sono disciplinati, in ordine cronologico, dai paragrafi 3 e 2 del medesimo articolo (sentenza del 23 ottobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione, T‑269/99, T‑271/99 e T‑272/99, Racc., EU:T:2002:258, punto 1).

223    Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE conferisce alla Commissione la competenza per procedere al loro esame permanente con gli Stati membri. Nell’ambito di tale esame, la Commissione propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. L’articolo 108, paragrafo 2, TFUE dispone inoltre che qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107 TFUE, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

224    I nuovi aiuti, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, devono essere previamente notificati alla Commissione e non possono essere eseguiti prima che la procedura abbia condotto a una decisione finale. Ai sensi della stessa disposizione, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno.

225    Ne consegue che se la Commissione assoggetta un aiuto esistente alla procedura prevista all’articolo 108, paragrafi 2 e 3, per i nuovi aiuti, la sua decisione è viziata da una violazione di tale articolo e deve essere annullata.

226    Per quanto attiene alla definizione delle nozioni di «aiuto esistente» e di «nuovo aiuto», l’articolo 1 del regolamento n. 659/1999 contiene le seguenti definizioni rilevanti:

«a)      “aiuti” qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [107, paragrafo 1, TFUE];

b)      “aiuti esistenti”:

i)      (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii)      li aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(…)

v)      gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. (…);

c)      “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

d)      “regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

e)      “aiuti individuali”: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

(…)».

–       Sulla ricevibilità

227    Prima di procedere all’analisi del presente motivo nel merito, occorre esaminare un argomento della Commissione che, in sostanza, mira al rigetto del presente motivo in quanto irricevibile.

228    La Commissione richiama la giurisprudenza secondo la quale, in applicazione del principio di cooperazione leale tra Stati membri e istituzioni, quale discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e al fine di non rallentare il procedimento, spetta allo Stato membro secondo cui è in causa un aiuto esistente fornire al più presto alla Commissione, a partire dal momento in cui essa lo investe della relativa misura, gli elementi che giustificano la sua posizione (sentenza del 10 maggio 2005, Italia/Commissione, C‑400/99, Racc., EU:C:2005:275, punto 55). Richiamando altresì una giurisprudenza costante, secondo la quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata (v. sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Racc., EU:C:2008:224, punto 54 e giurisprudenza ivi citata), essa fa valere che il presente motivo non può essere esaminato nel merito, in quanto, durante il procedimento amministrativo, né il Regno di Danimarca né la stessa ricorrente hanno sostenuto che il finanziamento di quest’ultima mediante canone o mediante la sua esenzione dall’imposta sulle società costituissero aiuti esistenti.

229    Al riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, dalla considerazione secondo la quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata, risulta che non sono ricevibili gli argomenti in fatto addotti da un ricorrente, che abbia partecipato al procedimento d’esame di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che siano ignoti alla Commissione e che esso non abbia segnalato a quest’ultima nel corso del medesimo procedimento. Per contro, secondo la medesima giurisprudenza, nulla impedisce all’interessato di dedurre, avverso la decisione definitiva, un motivo di diritto non sollevato in sede di procedimento amministrativo (v. sentenza dell’11 maggio 2005, Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, T‑111/01 e T‑133/01, Racc., EU:T:2005:166, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

230    Tale giurisprudenza stabilisce, pertanto, una distinzione tra gli argomenti in fatto che erano ignoti alla Commissione quando ha adottato la decisione impugnata, che non possono pertanto essere sollevati per la prima volta dinanzi al Tribunale avverso detta decisione (v., in tal senso, sentenze Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, cit. supra al punto 229, EU:T:2005:166, punto 70, e CBI/Commissione, cit. supra al punto 68, EU:T:2012:584, punto 233), e i motivi di diritto. Quest’ultima categoria include, in particolare, i motivi fondati su informazioni di cui la Commissione era a conoscenza al momento dell’adozione della sua decisione. Tali motivi non possono essere quindi respinti in quanto irricevibili (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2006, Ter Lembeek/Commissione, T‑217/02, Racc., EU:T:2006:361, punti da 93 a 101).

231    Ne consegue che, dato che la ricorrente non si basa esclusivamente, a sostegno del presente motivo, su informazioni ignote alla Commissione quando ha adottato la decisione impugnata, il presente motivo non può essere, anzitutto, respinto in quanto irricevibile. Tuttavia, esso può essere esaminato solo nei limiti in cui sia fondato su informazioni di cui la Commissione era a conoscenza quando ha adottato la decisione impugnata.

–       Nel merito

232    La Commissione ha esposto i motivi per cui ha ritenuto che le misure in questione costituissero nuovi aiuti, al punto 154 della decisione impugnata, il quale è così formulato:

«Poiché TV2 ha iniziato la sua attività nel 1989, tutte le misure a favore di TV2 sono state adottate dopo l’adesione della Danimarca all’[Unione]. Di conseguenza, queste misure, ivi compresi i canoni, costituiscono un regime di aiuti nuovo e non un aiuto di Stato già esistente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE».

233    In primo luogo, per quanto riguarda il suo finanziamento mediante canone, la ricorrente fa valere che si tratta di un regime di finanziamento precedente all’adesione del Regno di Danimarca all’Unione. Tale regime avrebbe continuato ad essere applicato dopo l’adesione del Regno di Danimarca e sarebbe stato adeguato in seguito alla creazione della TV2, per far beneficiare quest’ultima dello stesso finanziamento che era stato concesso alla DR. Tuttavia, tale estensione non avrebbe modificato in alcun modo la natura dell’aiuto e non implicherebbe che detto regime sia stato oggetto di modifiche tali da influire sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione. Si tratterebbe di un aiuto concesso a un’impresa dello stesso tipo, ossia un’impresa televisiva pubblica. Infatti, la TV2 assumerebbe gli stessi obblighi di servizio pubblico della DR, l’operatore che, inizialmente, era l’unico beneficiario dell’aiuto. Né la circostanza che la TV2 sia stata costituita come impresa distinta, e non come una nuova emittente all’interno della DR, né la circostanza che l’aiuto proveniente dal canone le sia trasmesso tramite il Fondo TV2 e non sia l’unica risorsa finanziaria di cui essa beneficerebbe, possono portare a una diversa conclusione.

234    A sostegno dei propri argomenti la ricorrente fa valere varie decisioni della Commissione relative al finanziamento della televisione pubblica in altri Stati membri. Essa fa riferimento, in particolare, alla decisione C (2005) 1166 definitivo, del 20 aprile 2005, Francia – Canone per la radiodiffusione (aiuto E 10/2005) (GU C 240, pag. 20), con la quale la Commissione ha dichiarato che gli aiuti concessi dalla Repubblica francese alla France Télévision costituivano aiuti esistenti, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999. Secondo la ricorrente, nonostante numerose modifiche nell’identità e nel numero dei beneficiari del regime di canone in Francia, la Commissione ha ritenuto che tale canone avesse sempre apportato vantaggi alla radiodiffusione pubblica e, pertanto, che la natura della misura in questione, il suo obiettivo, la sua base giuridica, la sua destinazione nonché la sua fonte di finanziamento non avessero subito modifiche. Le altre decisioni fatte valere dalla ricorrente contengono tutte, a suo avviso, analisi simili.

235    La ricorrente non comprende in che cosa la sua situazione sia diversa da quelle in esame nelle altre decisioni della Commissione che essa fa valere. La ricorrente ritiene che, secondo la prassi della Commissione, l’estensione di un regime di finanziamento esistente per includere un’impresa dello stesso tipo di quelle che beneficiavano di tale regime prima dell’adesione all’Unione dello Stato membro interessato non è una modifica pertinente, che possa giustificare una conclusione, nel suo caso, diversa da quella alla quale è giunta la Commissione nelle altre decisioni menzionate. Ne consegue, a suo avviso, che la decisione impugnata deve essere annullata, nei limiti in cui considera che il suo finanziamento mediante risorse provenienti dal canone costituisce un nuovo aiuto.

236    Al riguardo, occorre rilevare che dalle stesse definizioni delle nozioni di «aiuto esistente» e di «nuovo aiuto», richiamate supra al punto 226, risulta che, quando un aiuto è concesso a un nuovo beneficiario, diverso dai beneficiari di un aiuto esistente, non può che trattarsi, nel caso di tale nuovo beneficiario, di un nuovo aiuto.

237    Al riguardo, è necessario distinguere tra, da un lato, i regimi di aiuti e, dall’altro, gli aiuti individuali. Gli argomenti della ricorrente non tengono conto di tale distinzione.

238    Un regime di aiuti può consistere in una disposizione che definisce in via generale ed astratta, senza che sia necessario adottare misure di attuazione supplementari, le imprese alle quali possono essere concessi aiuti. Pertanto, non si può escludere che un regime di aiuti, che costituisce un aiuto esistente, possa anche avvantaggiare imprese che, al momento dell’istituzione di tale regime, non esistevano, ma che, se fossero esistite, avrebbero soddisfatto i criteri per beneficiare dell’aiuto in questione. In tal caso, qualora siffatto regime di aiuti sia, in seguito, modificato, solo se la modifica incide sul regime iniziale nella sua stessa sostanza, tale regime viene trasformato in un regime di nuovi aiuti. Per contro, quando l’elemento nuovo è chiaramente scindibile dal regime iniziale, non può trattarsi di tale modifica sostanziale e, in tal caso, solo l’elemento nuovo costituisce un aiuto nuovo, concesso a beneficiari che, senza la modifica, non avrebbero potuto ottenere l’aiuto in questione (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 e T‑207/01, Racc., EU:T:2002:111, punti da 109 a 116).

239    Tali considerazioni non possono essere applicate agli aiuti individuali esistenti. Per definizione, tali aiuti avvantaggiano determinate imprese. Pertanto, nel caso in cui, successivamente, sia concesso un aiuto a un’altra impresa, diversa da quella che ha beneficiato di un aiuto esistente, nel caso di quest’altra impresa si tratta necessariamente di un nuovo aiuto, e ciò quand’anche l’aiuto in questione sia identico, per la sua natura o per il suo contenuto, all’aiuto esistente.

240    Ne consegue che, nella fattispecie, occorre stabilire se le disposizioni relative al canone, come esistevano al momento dell’adesione del Regno di Danimarca all’Unione, costituissero un regime di aiuti o riguardassero un aiuto individuale.

241    Orbene, la ricorrente non ha fatto valere alcuna informazione che sarebbe stata a disposizione della Commissione, quando ha adottato la decisione impugnata, e che deporrebbe a favore della prima delle due ipotesi previste supra al punto 240.

242    Infatti, la ricorrente ha fatto soltanto riferimento al testo della lettera della Commissione, del 21 gennaio, 2003, con la quale quest’ultima ha notificato al Regno di Danimarca la sua decisione di avviare la procedura prevista all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE relativamente alle misure in questione, come riprodotta nella lingua facente fede (il danese), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 59, pag. 2). In tale lettera viene menzionato, al punto 86, il primo Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed, risalente al 1920. Orbene, come è precisato in questo stesso punto, e come ammette, del resto, la stessa ricorrente, il canone istituito da tale legge aveva come unico obiettivo di finanziare la DR. Si deve quindi concludere che le disposizioni relative al canone, come esistevano al momento dell’adesione all’Unione del Regno di Danimarca, non istituivano un regime di aiuti, bensì un aiuto individuale a favore della DR.

243    Occorre al riguardo rilevare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del diritto della concorrenza, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il concetto di «impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, Racc., EU:C:2006:8, punto 107 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 12 settembre 2013, Germania/Commissione, T‑347/09, EU:T:2013:418, punto 48).

244    Da tale giurisprudenza risulta che, per individuare il beneficiario di un aiuto esistente, si deve tener conto dell’unità economica costituente il beneficiario di tale aiuto, indipendentemente da qualsiasi eventuale modifica del suo status giuridico. Pertanto, anche un aiuto individuale può essere considerato un aiuto esistente, quand’anche sia stato concesso a un’entità giuridica costituita dopo l’istituzione dell’aiuto e dopo l’adesione dello Stato membro interessato all’Unione, se risulta che l’entità giuridica in questione, per quanto inesistente in quanto tale al momento dell’istituzione dell’aiuto, faceva parte, in quel momento, dell’impresa, vale a dire dell’unità economica cui era stato concesso l’aiuto esistente.

245    Da tali considerazioni risulta che, nella fattispecie, l’aspetto rilevante, secondo la Commissione, era di stabilire non già se la TV2 era stata costituita, quale persona giuridica, dopo l’istituzione del canone (è pacifico tra le parti che ciò è quanto avviene nel caso di specie), bensì se essa fosse una nuova impresa, del tutto indipendente dalla DR o se, al contrario, si trattasse solo di una sezione dell’unità economica costituente la DR, che si era separata da quest’ultima. Nella seconda ipotesi, l’aiuto rappresentato dal canone avrebbe potuto essere considerato esistente nei confronti della TV2.

246    È giocoforza constatare, tuttavia, che la ricorrente non ha fatto valere alcuna informazione, che sarebbe stata a disposizione della Commissione al momento dell’adozione della decisione impugnata e che avrebbe dovuto portare a siffatta conclusione. Anzi, la ricorrente stessa fa valere, nelle sue memorie, che «la TV2 è stata costituita come impresa distinta» e che «era stata creata per rafforzare la pluralità dei media nella regione danofona».

247    Pertanto, alla Commissione non può essere addebitato alcun errore, per il fatto che essa ha concluso, alla luce delle informazioni di cui disponeva al momento dell’adozione della decisione impugnata, che la TV2 era non solo un’entità giuridica costituita dopo l’adesione del Regno di Danimarca all’Unione, ma anche una nuova impresa, costituita dopo tale adesione. Va infatti intesa in tal senso la constatazione, formulata al punto 154 della decisione impugnata, secondo la quale la «TV2 ha iniziato la sua attività nel 1989». Orbene, conformemente alla considerazione esposta supra al punto 239, tale circostanza comportava necessariamente la conclusione secondo la quale l’aiuto che le è stato concesso mediante il canone era un nuovo aiuto e non un aiuto esistente.

248    Tale circostanza consente, inoltre, di distinguere il presente caso da quello in esame nella decisione della Commissione fatta valere dalla ricorrente (v. supra, punto 234). Infatti, dalla lettura del punto 33 di quest’ultima decisione emerge che, sebbene la personalità giuridica delle entità beneficiarie dell’aiuto in questione in tale causa fosse mutata, esse provenivano comunque dalla «frammentazione» del beneficiario iniziale dell’aiuto esistente. In altri termini, a differenza della presente causa, in detta causa il beneficiario dell’aiuto in questione faceva parte dell’unità economica che aveva beneficiato dell’aiuto iniziale.

249    In ogni caso, la prassi decisionale seguita dalla Commissione in altri casi non può incidere sulla validità della decisione impugnata, che può essere valutata solo alla luce delle norme oggettive del Trattato FUE (sentenza del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Racc., EU:C:2010:291, punto 21).

250    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato, nei limiti in cui riguarda la qualificazione come nuovo aiuto delle risorse versate alla TV2, provenienti dal canone.

251    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l’esenzione dall’imposta sulle società, anch’essa qualificata come aiuto di Stato nella decisione impugnata, deve essere considerata un aiuto esistente.

252    Secondo la ricorrente, il Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber (legge relativa all’imposizione dei redditi delle società per azioni), nella versione applicabile al momento dell’adesione del Regno di Danimarca all’Unione, prevedeva, all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), che lo Stato e le sue istituzioni fossero esenti da imposta. Tale esenzione sarebbe stata estesa anche alla DR, che avrebbe beneficiato di siffatta esenzione sin dalla sua costituzione. La ricorrente fa valere che, al momento della costituzione della TV2, è stato ritenuto opportuno concederle lo stesso trattamento ed è stata inserita nell’elenco delle istituzioni pubbliche indicate come esenti da imposta sulle società. La ricorrente fa valere, al riguardo, la proposta di legge n. 145, del 14 gennaio 1987, recante modifica del Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber. Dall’esposizione dei motivi di tale proposta emergerebbe che essa avrebbe inteso collocare la TV2 su un piano di parità con la DR, dal punto di vista fiscale.

253    La ricorrente sostiene, quindi, che alla TV2 non era stato concesso un vantaggio particolare di cui non avrebbero beneficiato altre imprese simili prima dell’adesione del Regno di Danimarca all’Unione. Nei confronti della TV2 sarebbe stata semplicemente seguita una prassi consolidata, al fine di garantirle la parità di trattamento. Pertanto, l’esenzione fiscale di cui ha beneficiato la TV2 dovrebbe essere considerata un aiuto esistente.

254    Per quanto riguarda tali argomenti, occorre rilevare che dalle considerazioni e dalla giurisprudenza menzionate supra al punto 238 emerge che un aiuto concesso nell’ambito di un regime di aiuti non può essere considerato esistente per un beneficiario che non avrebbe diritto a tale aiuto senza una modifica del regime in questione. È solo per le imprese che avrebbero potuto beneficiare dell’aiuto nell’ambito del regime in questione, prima di qualsiasi modifica, che si pone la questione se un’eventuale modifica abbia effetti sul regime iniziale nella sua stessa sostanza, nel qual caso tale regime viene trasformato in un nuovo regime di aiuti, o se la modifica consista in un elemento nuovo chiaramente scindibile dal regime iniziale, nel qual caso è solo tale elemento nuovo a costituire un nuovo aiuto.

255    Nella fattispecie, è certamente vero che una disposizione che preveda, in via generale ed astratta, un’esenzione fiscale delle entità statali potrebbe costituire un regime di aiuti, conformemente all’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999. Tuttavia, né dagli argomenti della ricorrente né dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione fosse a conoscenza di tale disposizione del diritto danese, precedente all’adesione di tale Stato membro all’Unione, che possa essere anch’essa applicata alla TV2.

256    Per contro, la stessa ricorrente fa valere (v. supra, punto 252) che, al momento della sua costituzione, è stato «ritenuto opportuno concederle lo stesso trattamento» in materia di imposte di cui beneficiava la DR. Inoltre, la ricorrente fa valere una modifica, avvenuta nel 1987, della normativa danese pertinente, che l’avrebbe inserita nell’elenco delle istituzioni pubbliche indicate come esenti da imposta sulle società. Orbene, conformemente alle considerazioni esposte supra al punto 254, lungi dal dimostrare che l’esenzione dall’imposta sulle società concessa alla ricorrente fosse un aiuto esistente, tali affermazioni confermano, piuttosto, che si trattava di un nuovo aiuto, in quanto la ricorrente avrebbe ottenuto tale esenzione solo in forza di una disposizione legislativa adottata successivamente all’adesione del Regno di Danimarca all’Unione.

257    Nella replica la ricorrente ha sostenuto di essere stata «sin dal momento della sua costituzione, interessata dall’esenzione [fiscale] dello Stato e delle sue istituzioni» e che era quindi «inutile introdurre un’esenzione espressa» a suo favore. La successiva modifica della legge pertinente, nel 1987, avrebbe «semplicemente chiarito il fatto che la DR e la TV2 si trovavano nella stessa situazione dal punto di vista fiscale».

258    Indipendentemente dal fatto che tali affermazioni sembrano, in parte, in contrasto con quelle contenute nell’atto introduttivo del ricorso, occorre constatare che la ricorrente non ha affermato che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione disponesse di elementi che avrebbero dovuto indurla a concludere che l’esenzione dall’imposta sulle società, concessa alla TV2, era solo l’applicazione di un regime di aiuti esistente. Al contrario, la ricorrente ammette che «la TV2 ha informato la Commissione, per la prima volta, dell’esistenza dell’esenzione dall’imposta sulle società per lo Stato danese e per le sue istituzioni nell’atto introduttivo del ricorso». Orbene, in mancanza di tali elementi e tenuto conto del fatto che tale esenzione è stata espressamente prevista, per la prima volta, in una legge adottata nel 1987, alla Commissione non può essere addebitato alcun errore per il fatto di aver considerato tale esenzione un nuovo aiuto.

259    Ad abundantiam, occorre constatare che l’elemento fatto valere, dinanzi al Tribunale, dalla ricorrente a sostegno del suo argomento sintetizzato supra al punto 257 (elemento che, del resto, non è stato comunicato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo), non sembra confermare l’affermazione secondo la quale la legge adottata nel 1987 per concedere un’esenzione fiscale alla ricorrente non ha fatto che confermare una situazione di diritto esistente. Infatti, facendo riferimento alla situazione giuridica precedente alla modifica proposta, l’esposizione dei motivi della proposta di legge, menzionata supra al punto 252, rileva quanto segue, a proposito della situazione fiscale della TV2 e del Fondo TV2: «Qualsiasi eventuale reddito proveniente da attività imprenditoriali sarebbe, tuttavia, imponibile». Risulta quindi che gli autori della modifica proposta ritenevano che, in mancanza di tale modifica, i redditi della TV2 provenienti da «attività imprenditoriali» fossero imponibili. In altri termini, tale estratto indica che non si trattava di conferma espressa di una situazione giuridica già esistente, bensì dell’introduzione, a favore della ricorrente, di un’esenzione fiscale di cui quest’ultima non beneficiava in precedenza.

260    Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il secondo motivo è infondato anche per la parte riguardante la qualificazione come nuovo aiuto dell’esenzione della ricorrente dall’imposta sulle società.

261    Di conseguenza, il secondo motivo deve essere integralmente respinto.

262    Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2 tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato e che il ricorso deve essere respinto quanto al resto.

 Sulle spese

263    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del paragrafo 3 di detto articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna parte sopporta le proprie spese. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sopporti, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

264    Nella fattispecie, sia la ricorrente che la Commissione sono, in parte, soccombenti, in quanto il Tribunale annulla in parte la decisione impugnata e respinge il ricorso quanto al resto. Poiché la ricorrente non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, mentre la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, occorre statuire che la ricorrente sopporterà integralmente le proprie spese, nonché tre quarti delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.

265    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese. Inoltre, poiché non ha chiesto formalmente la condanna della ricorrente a sopportare le spese dell’intervento, la Viasat deve essere condannata a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark, è annullata per la parte in cui la Commissione ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La TV2/Danmark A/S sopporterà le proprie spese, nonché tre quarti delle spese della Commissione europea.

4)      La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.

5)      Il Regno di Danimarca e la Viasat Broadcasting UK Ltd sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Gratsias

Forwood

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: il danese.