Language of document : ECLI:EU:F:2008:49

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

25 aprile 2008

Causa F‑19/08 R

Kelly-Marie Bennett e altri

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto – Bando di concorso – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA, con il quale tre agenti temporanei dell’UAMI chiedono la sospensione del bando di concorso UAMI/AD/02/07 ‑ Amministratori (AD 6) nel settore della proprietà industriale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2007 (GU C 300 A, pag. 17), e altri nove agenti temporanei dell’UAMI chiedono la sospensione del bando di concorso UAMI/AST/02/07 ‑ Assistenti (AST 3) nel settore della proprietà industriale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2007 (GU C 300 A, pag. 50).

Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave e irreparabile – Onere della prova

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

1.      In forza dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti richiesti. Tali condizioni sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta. Il giudice dell’urgenza procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

Nell’ambito di questo esame d’insieme, il giudice dell’urgenza dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di determinare, alla luce delle particolarità del caso di specie, la maniera in cui queste varie condizioni debbono essere verificate nonché l’ordine di tale esame, dato che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi prestabilito per valutare la necessità di statuire provvisoriamente.

(v. punti 15-17)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑811, punto 18); 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punti 12 e 13)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑93, punti 20 e 22)

2.      La finalità del procedimento sommario non è di provvedere alla riparazione di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire tale obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano pronunciati e producano i loro effetti già prima della decisione di merito. Sta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l’esito del giudizio di merito senza dover subire un danno di tale natura. Se è esatto che, per provare l’esistenza di un danno del genere, non è necessario pretendere che il verificarsi del danno sia dimostrato con certezza assoluta e che basta che quest’ultimo sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente, non è meno vero che il richiedente resta tenuto a provare i fatti che si ritiene fondino la prospettiva di un danno grave e irreparabile.

Un danno di ordine puramente pecuniario non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, dato che esso può formare oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Allo stesso modo, la mera esigenza di trovare un impiego all’estero non può, in linea di principio, costituire di per sé un danno grave e irreparabile.

(v. punti 24, 25, 27 e 28)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I‑1857, punto 62)

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑549/93 R, D./Commissione (Racc. pag. II‑1347, punto 45); Elkaïm e Mazuel/Commissione, cit. (punto 25); 7 dicembre 2001, causa T‑192/01 R, Lior/Commissione (Racc. pag. II‑3657, punto 49), e 19 dicembre 2002, causa T‑320/02 R, Esch-Leonhardt e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1555, punto 27)

Tribunale della funzione pubblica: 21 novembre 2007, causa F‑98/07 R, Petrilli/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36); 30 gennaio 2008, causa F‑64/07 R, S/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31)