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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 24 gennaio 2019 – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-43/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti

Ricorrente: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 9, 24, 72 e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, debbano essere interpretati nel senso che si configura una prestazione di servizi assoggettata all’IVA nei casi in cui un operatore che fornisce servizi di comunicazione elettronica addebiti ai suoi ex clienti (ai quali ha concesso vantaggi promozionali che possono consistere nella copertura dei costi di installazione, di attivazione del servizio, di portabilità o di attrezzature oppure nell’applicazione di tariffe speciali, in cambio del loro impegno a rispettare un periodo di fedeltà, che non hanno soddisfatto per motivi ad essi imputabili) un importo che, per legge, non può superare i costi che il fornitore ha sostenuto per effettuare l’installazione e che deve essere proporzionale al vantaggio concesso al cliente, identificato e calcolato nel contratto concluso, e che, pertanto, non può corrispondere automaticamente al valore delle prestazioni in scadenza alla data della risoluzione;

Se, alla luce delle suddette norme, il fatto che gli importi summenzionati siano richiesti successivamente alla risoluzione del contratto, quando l’operatore non presta più servizi al cliente e quando non è stato effettuato alcun consumo concreto dopo la risoluzione del contratto, osti a che tali importi siano qualificati come corrispettivo di una prestazione di servizi;

Se, tenuto conto delle norme summenzionate, debba escludersi che detto importo sia qualificato come corrispettivo della prestazione di servizi per il fatto che l’operatore e i suoi ex clienti abbiano definito anticipatamente, per legge, nell’ambito di un contratto di adesione, la formula di calcolo dell’importo dovuto dagli ex clienti in caso di inosservanza del periodo di fedeltà previsto nel contratto di prestazione di servizi;

4)    Se, alla luce delle norme summenzionate, debba escludersi che detto importo sia qualificato come corrispettivo della prestazione di servizi nei casi in cui l’importo di cui trattasi non corrisponda a quello che l’operatore avrebbe percepito durante il restante periodo di fedeltà se non si fosse verificata la risoluzione del contratto.

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