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Ricorso presentato il 14 aprile 2006 - Irène Bianchi / Fondation européenne pour la formation

(Causa F-38/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Irène Bianchi (Torino, Italia) [Rappresentante(i): avv. A. Lucas]

Convenuto(i): Fondazione europea per la formazione professionale

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione della Direttrice della fondazione di non rinnovare il contratto della ricorrente quale agente temporaneo, notificatale con nota del 24 ottobre 2005;

condannare la Fondazione al risarcimento del danno materiale e morale subito dalla ricorrente, oltre interessi legali;

condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, assunta nel 2000 dalla Fondazione con un contratto di agente temporaneo inizialmente concluso per la durata di tre anni e successivamente prorogato sino al 15 aprile 2006, contesta la decisione di non prorogare il suo contratto oltre tale data.

A sostegno del ricorso, essa invoca quattro motivi, di cui il primo attiene alla violazione del principio generale del diritto alla difesa ed all'art. 26 dello Statuto, in quanto le valutazioni negative comunicate dal direttore del dipartimento delle finanze alla Direttrice della Fondazione non sarebbero state né comunicate alla ricorrente né versate nel suo dossier personale.

Il secondo motivo attiene alla violazione dell'obbligo di motivazione conseguente alla decisione del Direttore della Fondazione 26 febbraio 1997, relativa alla proroga dei contratti ed all'art. 25, comma 2, dello Statuto, in quanto la ricorrente non sarebbe stata sufficientemente informata con riguardo ai motivi della decisione impugnata.

Il terzo motivo attiene a diverse violazioni del procedimento fissato con la menzionata decisione 26 febbraio 1997.

Il quarto motivo è attinente a errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorsa la Direttrice della Fondazione con riguardo alla necessità di valutare la ricorrente in considerazione, in particolare, degli incarichi di assistente amministrativo conseguenti alla riforma, al modo in cui la ricorrente avrebbe svolto le sue funzioni, nonché all'interesse del servizio.

A sostegno del ricorso per il risarcimento del danno, la ricorrente fa valere che i profili di illegittimità della decisione impugnata costituirebbero altrettanti errori che hanno provocato e rischiano ancora di provocare nei suoi confronti un grave danno morale e materiale.

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