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Impugnazione proposta il 27 giugno 2019 dalla Romania avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 aprile 2019, causa T-530/18, Romania/Commissione

(Causa C-498/19 P)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: C.-R, Canţăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu, agenti)

Altra parte del procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente:

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere l’impugnazione, annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale nella causa T-530/18, statuisca nuovamente sulla causa T-530/18 accogliendo la domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/873, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1 :

a. integralmente per quanto riguarda la sottomisura 1a (importo pari a EUR 13 184 846,61 relativo agli anni 2015 e 2016)

b. integralmente per quanto riguarda le sottomisure 3a, 5a, 3b, 4b (importo pari a EUR 45 532 000,96 relativo agli anni 2014, 2015 e 2016) e, in subordine, parzialmente per il periodo precedente al 19 settembre 2015 (importo pari a EUR 21 315 857,50)

oppure

accogliere l’impugnazione, annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale nella causa T-530/18, rinviare la causa T-530/18 affinché il Tribunale dell’UE statuisca nuovamente e questi, nel decidere, accolga la domanda di annullamento ed annulli parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873, del 13 giugno 2018, così come sopra menzionato;

condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A. Violazione degli articoli 263 e 297 TFUE nonché del principio della certezza del diritto

i. Il Tribunale non ha valutato correttamente, dal punto di vista giuridico, il carattere completo e corretto della notifica ed ha erroneamente qualificato la notifica effettuata dalla Commissione come idonea a far decorrere il termine di cui all’articolo 263 TFUE. Tale approccio del Tribunale viola anche il principio della certezza del diritto.

La Romania ritiene che l’esistenza di un qualsiasi errore circa gli elementi essenziali di una decisione come la decisione 2018/873 sia idonea a comprometterne la notifica e solleva serie questioni sotto il profilo del principio della certezza del diritto. Di conseguenza è sufficiente l’esistenza di errori, come quelli accertati dal Tribunale, affinché la notifica effettuata dalla Commissione sia inidonea a far decorrere il termine di cui all’articolo 263 TFUE.

Il Tribunale ha qualificato le differenze tra la versione pubblicata e quella notificata della decisione 2018/873 come minime, basandosi sul fatto che la comprensione del testo della decisione non è stata intaccata in quanto il termine «importo» non poteva che corrispondere al tipo di rettifica «importo stimato». Considerato che tale tipo di rettifica è inesistente, la Romania ritiene che il ragionamento giuridico del Tribunale sia erroneo e che sia facile osservare che la comprensione del testo della decisione è stata intaccata e la sua notifica è stata compromessa.

ii. Il Tribunale è incorso in un errore nell’interpretazione dell’articolo 263 con riferimento all’articolo 297, laddove non ha considerato gli effetti della pubblicazione della decisione 2018/873 nella GU sotto il profilo dell’informazione efficace e del principio della certezza del diritto.

Nell’ottica dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, ciò che rileva nell’ambito dell’esercizio del diritto di ricorso è la conoscenza esatta del contenuto dell’atto dell’Unione europea impugnato, e non il momento in cui esso entra in vigore/quando produce effetti giuridici.

Il momento a partire dal quale decorre il termine di 2 mesi per proporre una domanda di annullamento di un atto come la decisione 2018/873, che va notificato, ma che, secondo una costante e consolidata prassi dell’autore, è altresì pubblicato nella GU, deve essere la pubblicazione, alla quale vanno aggiunti i 14 giorni previsti dall’articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale.

Tale soluzione è necessaria a maggior ragione se si considerano le circostanze concrete in cui la decisione 2018/873 è stata notificata alle autorità rumene e pubblicata - circostanze che fanno emergere differenze tra il testo notificato e quello pubblicato relative ad elementi essenziali della decisione.

iii. Il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto laddove ha considerato che una delle difformità segnalate dalla Romania (relative al tipo di rettifica – «importo stimato» versus «importo forfettario») costituisce un errore nella formulazione minore, commesso nel testo notificato e pubblicato, ma non commesso non nell’ambito del procedimento amministrativo né nella relazione di sintesi, e che non crea confusione in relazione alla natura della rettifica.

iv. Il Tribunale UE ha violato l’articolo 263 TFUE laddove ha valutato non pertinenti e inoperanti le differenze tra il testo notificato e quello pubblicato nella GU attinenti alle disposizioni della decisione 2018/873 destinate ad altri Stati membri dell’Unione europea, considerata la qualità dello Stato membro come ricorrente privilegiato.

B. Violazione del principio del contradittorio, anche in riferimento all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale

La Romania ritiene che il Tribunale abbia violato il principio del contradittorio laddove non ha concesso alle autorità rumene la possibilità di prendere posizione sulle informazioni comunicate dalla Commissione in risposta alla domanda del giudice dell’Unione, informazioni che sono state alla base del rigetto del ricorso proposto in quanto irricevibile.

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1 Decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29).