Language of document : ECLI:EU:F:2012:152

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

14 novembre 2012

Causa F‑75/11

Vincent Bouillez

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2007 – Diniego di promozione – Annullamento – Provvedimenti d’esecuzione – Nuovo scrutinio per merito comparativo – Scrutinio per merito comparativo dei funzionari del gruppo di funzioni AST a seconda dei loro percorsi di carriera»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Bouillez chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione di non promuoverlo al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2007 adottata dal Consiglio il 1° ottobre 2010 a seguito di un nuovo scrutinio per merito comparativo effettuato in esecuzione della sentenza del Tribunale del 5 maggio 2010, Bouillez e a./Consiglio, F‑53/08 (in prosieguo: la «sentenza del 5 maggio 2010»).

Decisione: Il ricorso è respinto. Il Consiglio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare un quarto delle spese sostenute dal sig. Bouillez. Il ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Necessità di uno scrutinio da parte dell’autorità che ha il potere di nomina esteso a tutti i funzionari promuovibili

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Funzionari del gruppo di funzioni AST – Scrutinio distinto a seconda del percorso di carriera

(Statuto dei funzionari, art. 45; allegato XIII, art. 10)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)

4.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      L’articolo 45, dello Statuto, che impone all’autorità che ha il potere di nomina di effettuare uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, presuppone che tale esame sia esteso a tutti i funzionari promuovibili, indipendentemente dalle mansioni svolte. Infatti, un’esigenza del genere è l’espressione nel contempo del principio di parità di trattamento dei funzionari e di quello della loro aspettativa di carriera.

Orbene, se il legislatore statutario ha inteso fondere in un gruppo di funzioni unico tutti gli amministratori, svolgano essi funzioni linguistiche o altre funzioni, spetta alla detta autorità procedere ad un unico scrutinio per merito comparativo per tutti gli amministratori promuovibili dello stesso grado.

(v. punti 33 e 34)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 dicembre 2010, Almeida Campos e a./Consiglio, F‑14/09 (punti 31 e 35, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Per quanto riguarda i funzionari del gruppo di funzioni AST, l’articolo 10 dell’allegato XIII dello Statuto prevede, per determinare il numero di posti vacanti per ciascun grado, tassi di moltiplicazione di riferimento diversi a seconda dei percorsi di carriera.

Poiché l’amministrazione deve conformarsi a tali tassi, giustamente l’autorità che ha il potere di nomina procede a scrutini per merito comparativo distinti dei funzionari AST a seconda dei loro percorsi di carriera.

Al riguardo, il raffronto, per le esigenze dell’esercizio di promozione, dei meriti dei funzionari AST per percorso di carriera non viola l’articolo 45 dello Statuto, dato che l’articolo 10 dell’allegato XIII dello Statuto deroga, in quanto lex specialis, alle disposizioni generali dello Statuto.

(v. punti 35-37)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2011, Juvyns/Consiglio, F‑20/09 (punti 42 e 43)

3.      Ai fini dello scrutinio comparativo dei meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale.

A questo proposito, l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto lascia alle istituzioni una certa libertà quanto agli elementi di fatto da prendere in considerazione per procedere allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, in quanto, al riguardo, non redige un elenco esauriente. Infatti, l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto precisa, utilizzando l’espressione «in particolare», i tre elementi di fatto principali che debbono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione nello scrutinio per merito comparativo. Non per questo esso esclude la presa in considerazione di altri elementi di fatto che possono anch’essi dare un’indicazione dei meriti dei funzionari promuovibili. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, in materia di promozione, l’autorità che ha il potere di nomina può prendere in considerazione l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio solo in via subordinata, e cioè in caso di pari merito tra i funzionari promuovibili alla luce in particolare dei tre elementi espressamente considerati dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto. Infatti, né l’età né l’anzianità sono di per se stesse atte a fornire indicazioni sui meriti dei candidati alla promozione. Questo è il motivo per il quale esse possono essere prese in considerazione solo per decidere tra candidati a pari merito.

L’amministrazione gode poi di un ampio potere discrezionale quanto all’importanza rispettiva che essa accorda a ciascuno dei tre criteri previsti dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, dato che le disposizioni di quest’ultimo non escludono la possibilità di una ponderazione tra loro.

(v. punti 56-58)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03 (punto 52, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 24 marzo 2011, Canga Fano/Consiglio, F‑104/09 (punto 68, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑281/11 P); 28 settembre 2011, AC/Consiglio, F‑9/10 (punto 25, e giurisprudenza ivi citata)

4.      Il potere discrezionale di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina è limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento. In pratica, tale esame dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione e di elementi informativi comparabili.

In questo ambito, il controllo della Corte deve limitarsi ad accertare se l’amministrazione, tenuto conto dei modi e dei mezzi che l’hanno condotta alla sua valutazione, si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.

Il Tribunale non è quindi tenuto a procedere ad un riesame dettagliato di tutti i fascicoli dei candidati promuovibili al fine di accertarsi di condividere la conclusione a cui è pervenuta l’autorità che ha il potere di nomina, in quanto, se procedesse a tale operazione, esso uscirebbe dall’ambito del sindacato di legittimità che gli è proprio, sostituendo così la sua propria valutazione dei meriti dei candidati promuovibili a quella della detta autorità.

Inoltre il Tribunale non può sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei funzionari a quella dell’autorità che ha il potere di nomina e un annullamento per errore manifesto di valutazione è possibile solo se dai documenti del fascicolo risulta che la detta autorità ha ecceduto i limiti che definiscono il suo margine discrezionale.

(v. punti 59-62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Casini/Commissione, cit. (punto 52, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: AC/Consiglio, cit. (punti 14 e 23); 13 dicembre 2011, Stols/Consiglio, F‑51/08 RENV (punti 37 e 38)