Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

20 marzo 2014 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑33/13,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo Trattato,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa e L. Mansullo, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto da H. Kreppel (relatore), presidente, E. Perillo e R. Barents, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale a mezzo posta l’11 aprile 2013, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso inteso, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione mediante la quale la Commissione europea ha rifiutato di versargli una somma corrispondente all’indennità compensativa per congedi annuali non usufruiti. Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 8 aprile 2013, alla cancelleria del Tribunale – che l’ha ricevuto lo stesso giorno – di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo depositato a mezzo posta.

 Fatti all’origine della controversia

2        Il ricorrente è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione.

3        Con decisione in data 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a partire dal 31 maggio 2005 in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità.

4        Con decisione del 23 settembre 2005, l’APN ha informato il ricorrente che, poiché il numero dei suoi giorni di congedo annuale non goduti al 31 maggio 2005 era di 23, gli sarebbe stata versata, a titolo di indennità compensativa, una somma calcolata sulla base di questi 23 giorni di congedo non utilizzati.

5        Con nota del 7 marzo 2012, il ricorrente ha proposto, a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda intesa a che la Commissione procedesse alla revisione del calcolo dei giorni di congedo da lui non goduti alla data del 31 maggio 2005 e, di conseguenza, versasse la somma corrispondente alla differenza tra l’indennità compensativa che avrebbe dovuto essergli pagata e quella effettivamente percepita. L’interessato riteneva infatti che i suoi diritti a congedo dovessero essere rivisti a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑236/02).

6        Con decisione del 28 marzo 2012, l’APN ha respinto la domanda del 7 marzo 2012. Secondo il ricorrente, la decisione del 28 marzo 2012 gli è stata notificata il 2 maggio successivo.

7        Con nota datata 15 luglio 2012, il ricorrente ha proposto, a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un reclamo avverso la decisione del 28 marzo 2012. Nel suo atto introduttivo del giudizio, il ricorrente afferma che tale nota è pervenuta alla Commissione il 24 luglio successivo.

8        Con decisione del 16 novembre 2012, l’APN ha esplicitamente respinto il reclamo. Nel suo atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha affermato che la decisione del 16 novembre 2012 gli è stata notificata il 27 dicembre successivo.

 Conclusioni del ricorrrente

9        Il presente ricorso è stato proposto a mezzo posta l’11 aprile 2013.

10      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia disporre:

–        «l’annullamento della ripulsa (...), comunque formatasi, della domanda datata 7 marzo 2012 (...);

–        l’annullamento della nota datata 28 marzo 2012 (...);

–        l’annullamento della ripulsa (...), comunque formatasi, del reclamo datato 15 luglio 2012 (...);

–        quatenus oportet, l’annullamento della nota datata 16 novembre 2012 (...);

–        la condanna della Commissione a versar[gli] la differenza tra quanto erogatogli a titolo di indennità compensativa per congedi non usufruiti (...) e quanto gli spetta effettivamente a tale titolo;

–        la condanna della Commissione a rifonder[gli] tutte le spese[,] diritti ed onorari del presente giudizio».

11      Il ricorso non è stato comunicato alla Commissione.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

12      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

13      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto sulla base dell’atto introduttivo e dei suoi allegati e decide dunque, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Osservazioni preliminari sull’oggetto del ricorso

14      Occorre in primo luogo ricordare che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, «[q]ualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’[APN] una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto (...)».

15      Nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente il 7 marzo 2012 è stata respinta dalla decisione del 28 marzo 2012, notificata all’interessato il 2 maggio successivo, ossia entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Occorre dunque considerare che il primo capo delle conclusioni del ricorso, inteso all’annullamento della «ripulsa (...), comunque formatasi, della domanda datata 7 marzo 2012», si confonde con il secondo capo di dette conclusioni, inteso all’annullamento della «nota datata 28 marzo 2012».

16      Occorre in secondo luogo ricordare che, a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, prima frase, dello Statuto, «[q]ualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’[APN] un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio (...)». Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, «[l’APN] notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo» e, «[a]lla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91».

17      Nel caso di specie, come indicato al punto 7 della presente ordinanza, il ricorrente ha proposto, avverso la decisione del 28 marzo 2012, un reclamo mediante una nota che, pur portando la data del 15 luglio 2012, è a suo dire pervenuta alla Commissione soltanto il 24 luglio successivo. Ancorché il reclamo sia stato esplicitamente respinto mediante una decisione datata 16 novembre 2012 – intervenuta dunque entro il termine di quattro mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, che scadeva il 24 novembre 2012 –, risulta, sempre a dire del ricorrente, che tale decisione gli è stata notificata soltanto il 27 dicembre 2012, ossia successivamente alla scadenza del succitato termine di quattro mesi. Pertanto, occorre considerare che il reclamo ha costituito prima l’oggetto di una decisione implicita di rigetto, perfezionatasi il 24 novembre 2012, e poi di una decisione esplicita di rigetto, adottata il 16 novembre 2012, ma portata a conoscenza del ricorrente il 27 dicembre successivo.

18      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo produce l’effetto – ove tale decisione sia priva di contenuto autonomo – di devolvere alla cognizione del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8).

19      Pertanto, poiché la decisione implicita e quella esplicita recanti rigetto del reclamo proposto contro la decisione del 28 marzo 2012 sono, nel caso di specie, prive di contenuto autonomo, il terzo e il quarto capo delle conclusioni del ricorso, intesi all’annullamento, rispettivamente, della «ripulsa (...), comunque formatasi, del reclamo datato 15 luglio 2012» e della «nota datata 16 novembre 2012», devono anch’essi essere considerati diretti contro la decisione del 28 marzo 2012, che costituisce in definitiva l’unico oggetto del ricorso.

 Sulla ricevibilità

20      Risulta dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto che un ricorso dinanzi al Tribunale è ricevibile soltanto se l’APN ha previamente ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. A norma dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, qualora il reclamo abbia costituito l’oggetto di una decisione implicita di rigetto, il ricorso contro tale decisione deve essere proposto entro un termine di tre mesi, che decorre dalla data in cui tale decisione implicita di rigetto si è formata, ossia dalla data di scadenza del termine di risposta dell’amministrazione. Tuttavia, a mente del medesimo articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto».

21      Inoltre, l’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura stabilisce che, «[s]e il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno [lavorativo]». Infine, a norma dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.

22      Nel caso di specie, come si è detto sopra, il reclamo, diretto contro la decisione del 28 marzo 2012 e proposto, secondo il ricorrente, il 24 luglio 2012, ha inizialmente costituito l’oggetto di un rigetto implicito, intervenuto il 24 novembre 2012. Pertanto, a partire da questa data ha cominciato a decorrere un primo termine di ricorso, che scadeva il 24 febbraio 2013.

23      Tuttavia, il 27 dicembre 2012, ossia entro il termine di ricorso menzionato al punto precedente, l’APN ha notificato al ricorrente la decisione esplicita di rigetto del reclamo datata 16 novembre 2012, ciò che ha avuto come effetto, a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, di far decorrere un nuovo termine di ricorso a partire dal 27 dicembre 2012.

24      Tale termine di ricorso, che è di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, scadeva dunque, in linea di principio, il 6 aprile 2013.

25      Tuttavia, essendo il 6 aprile 2013 un sabato ed il 7 aprile 2013 una domenica, la scadenza del termine di ricorso è stata prorogata sino alla fine del giorno lavorativo successivo, ossia lunedì 8 aprile 2013, in applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura.

26      Orbene, l’originale dell’atto introduttivo è pervenuto a mezzo posta nella cancelleria del Tribunale soltanto l’11 aprile 2013, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso.

27      Ne consegue che il presente ricorso deve essere considerato tardivo.

28      Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo inviato per posta è stato ricevuto nella cancelleria del Tribunale a mezzo telefax il giorno 8 aprile 2013.

29      Certamente, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, «la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. (...)».

30      Tuttavia, riguardo al rapporto intercorrente tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente apposta su un atto introduttivo inviato per telefax e la sottoscrizione apposta sull’originale depositato al più tardi nei dieci giorni successivi, occorre ricordare che, quando la sottoscrizione figurante in calce all’atto introduttivo depositato a mezzo telefax non è identica a quella che risulta sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo trasmesso per telefax non può essere preso in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso (v. ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2013, Marcuccio/Commissione, F‑131/12, punto 24, confermata sul punto dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑283/13 P, punto 14).

31      Infatti, l’applicazione rigorosa dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura da parte del Tribunale soddisfa l’esigenza di certezza del diritto e la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o qualsiasi trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, punto 43; ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, Marcuccio/Commissione, cit., punto 19).

32      Orbene, nel caso di specie è sufficiente constatare che la sottoscrizione apposta sul documento ricevuto per telefax l’8 aprile 2013 è diversa da quella apposta sull’originale dell’atto introduttivo depositato l’11 aprile 2013, di modo che il documento ricevuto per telefax non può essere preso in considerazione per valutare il rispetto del termine di ricorso.

33      Pertanto, il ricorso deve essere respinto perché manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

34      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e che, a norma dell’articolo 89, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie.

35      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’atto introduttivo alla Commissione e prima che quest’ultima potesse sostenere delle spese, occorre decidere che il ricorrente, che è parte soccombente, sopporterà le proprie spese, a norma dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 20 marzo 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.