Language of document : ECLI:EU:F:2010:37

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta Plenaria)

5 maggio 2010


Causa F‑53/08


Vincent Bouillez e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Interesse ad agire — Decisione di promozione — Elenco dei funzionari promossi — Scrutinio per merito comparativo — Criterio del livello delle responsabilità esercitate — Domanda di annullamento delle decisioni di promozione — Ponderazione degli interessi»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale i sigg. Bouillez e Van Neyghem e la sig.ra Wagner-Leclercq chiedono l’annullamento, da una parte, delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina con cui è stata loro negata la promozione al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2007, dall’altra, per quanto necessario, delle decisioni di promozione a tale grado, per lo stesso esercizio, dei funzionari che hanno svolto compiti di livello di responsabilità inferiore al loro, i cui nomi figurano nell’elenco dei promossi pubblicato il 16 luglio 2007 con la comunicazione al personale n. 136/07.

Decisione: Le decisioni con le quali il Consiglio ha negato ai ricorrenti la promozione al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2007 sono annullate. Per il resto, le conclusioni del ricorso sono respinte. Il Consiglio è condannato alle spese. Le sig.re Eliza Niniou, Maria-Béatrice Postiglione Branco, Maria De Jesus Cabrita e Marie-France Liegard, funzionarie del Consiglio e intervenienti a sostegno delle conclusioni del Consiglio, sopporteranno le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

2.      Funzionari — Ricorso — Interesse ad agire — Ricorso diretto contro la decisione di promuovere un altro funzionario — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

3.      Funzionari — Ricorso — Sentenza di annullamento — Effetti — Annullamento di una decisione di non promozione

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale in materia di promozione e la menzione espressa, all’art. 45, n. 1, dello Statuto, dei criteri che possono venire in rilievo ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei candidati ad una promozione rispecchia l’importanza particolare annessa dal legislatore alla loro presa in considerazione. Inoltre, l’amministrazione ha l’obbligo, quando, in applicazione della detta disposizione, procede alla valutazione comparativa di tali meriti, di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti per valutarli.

Il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili costituisce uno dei tre elementi pertinenti che l’amministrazione deve prendere in considerazione. Certamente, l’appartenenza ad uno stesso gruppo di funzioni e ad uno stesso grado presuppone l’esercizio di funzioni equivalenti. L’utilizzazione dell’espressione «se del caso» all’art. 45, n. 1, dello Statuto conferma che, nella maggior parte dei casi, alla luce di tale presunzione di equivalenza del livello delle responsabilità di funzionari di uno stesso grado, il criterio del livello delle responsabilità esercitate non costituisce un elemento che consenta di differenziare i meriti dei candidati ad una promozione. Tuttavia, tale presunzione non è assoluta, in particolare dopo la fusione delle ex categorie B e C nel gruppo di funzioni unificato degli assistenti. Infatti, tale fusione ha avuto la conseguenza automatica di ampliare lo spettro delle responsabilità che possono essere esercitate da un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST, come risulta del resto dalla tabella inserita nella parte A dell’allegato I dello Statuto. Possono quindi esistere, per quanto riguarda il livello delle responsabilità, differenze sensibili tra le varie funzioni svolte dai funzionari di uno stesso gruppo di funzioni. Inoltre, lo Statuto non stabilisce una corrispondenza tra le funzioni svolte e un determinato grado. Al contrario, esso permette una dissociazione tra il grado e la funzione. Tale scollegamento tra il grado e il livello delle funzioni svolte risponde del resto al desiderio del legislatore e ad una scelta delle istituzioni di facilitare la loro gestione del personale.

Non può pertanto dedursi da una siffatta presunzione di equivalenza di responsabilità tra funzionari di uno stesso grado che l’amministrazione non sia tenuta a procedere all’esame del criterio relativo al livello delle responsabilità esercitate, verificando concretamente se tale criterio possa far apparire differenze quanto ai meriti dei funzionari interessati. Pertanto, l’espressione «se del caso» non può essere interpretata nel senso che autorizza l’amministrazione ad escludere a priori la presa in considerazione del criterio del livello delle responsabilità esercitate nell’analisi comparativa dei meriti. Al contrario, il legislatore ha inteso indicare che il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili è un elemento che può essere pertinente in una siffatta analisi.

(v. punti 49 e 51‑56)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 luglio 2008, causa T‑56/07 P, Commissione/Economidis (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑31 e II‑B‑1‑213, punti 58‑60), e 2 aprile 2009, causa T‑473/07 P, Commissione/Berrisford (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑17 e II‑B‑1‑85, punto 42)

Tribunale della funzione pubblica: 10 ottobre 2007, causa F‑107/06, Berrisford/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑285 e II‑A‑1‑1603, punto 71), e 31 gennaio 2008, causa F‑97/05, Buendía Sierra/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑15 e II‑A‑1‑49, punto 62)

2.      Anche se un funzionario non dispone di alcun diritto azionabile ad essere promosso, egli ha tuttavia interesse a contestare la decisione di promuovere un altro funzionario ad un grado al quale egli può aspirare, decisione contro la quale egli abbia presentato un reclamo respinto dall’amministrazione.

(v. punto 80)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 gennaio 2004, causa T‑328/01, Robinson/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑5 e II‑23, punti 32 e 33)

3.      Qualora l’atto da annullare vada a vantaggio di un terzo, come avviene nel caso dell’iscrizione in un elenco di riserva, in quello di una decisione di promozione o di una decisione di nomina ad un posto da coprire, spetta al giudice comunitario verificare preliminarmente che l’annullamento non costituisca una sanzione eccessiva dell’illegittimità commessa.

Al riguardo, occorre rilevare che le conseguenze che il giudice comunitario trae da una illegittimità non sono le stesse in materia di concorsi e in materia di promozione. Infatti, l’annullamento di tutti i risultati di un concorso costituisce, in linea di principio, una sanzione eccessiva dell’illegittimità commessa, e ciò indipendentemente dalla natura dell’irregolarità e dall’ampiezza delle sue conseguenze sui risultati del concorso.

Per contro, in materia di promozione, il giudice comunitario procede ad un esame caso per caso. In primo luogo, esso prende in considerazione la natura dell’illegittimità commessa. Se l’irregolarità accertata è un semplice vizio di procedura che pregiudica solo la posizione di un funzionario, esso considera a priori che una siffatta irregolarità non giustifichi la censura delle decisioni di promozione, dato che tale annullamento costituirebbe una sanzione eccessiva. Per contro, in presenza di un vizio sostanziale, come un errore di diritto che vizi nel suo complesso lo scrutinio per merito comparativo, esso annulla in linea di principio le decisioni di promozione.

In secondo luogo, il giudice comunitario procede ad una ponderazione degli interessi, nella quale prende in considerazione, innanzi tutto, l’interesse che hanno i funzionari interessati a veder legittimamente e integralmente ripristinati i loro diritti mediante un nuovo scrutinio per merito comparativo effettivo, tenendo debitamente in considerazione i criteri giuridicamente applicabili, a non essere messi in concorrenza nel futuro con funzionari illegittimamente promossi e a non veder ripetuta in seguito l’illegittimità accertata. Successivamente, il giudice comunitario tiene conto degli interessi dei funzionari illegittimamente promossi. Vero è che questi ultimi non hanno alcun diritto acquisito al mantenimento della loro promozione dato che le decisioni di promozione sono inficiate da illegittimità e sono state contestate entro i termini di ricorso giurisdizionale. Tuttavia, il giudice prende in considerazione il fatto che tali funzionari hanno potuto confidare in buona fede nella legittimità delle decisioni con cui sono stati promossi, in particolare ove gli interessati beneficiassero di valutazioni favorevoli da parte della loro gerarchia, valutazioni tali da giustificare obiettivamente una promozione. Esso è tanto più sensibile agli interessi di tali funzionari in quanto questi ultimi costituiscono un gruppo numeroso. Infine, il giudice comunitario esamina l’interesse del servizio, vale a dire, in particolare, il rispetto della legittimità, le conseguenze di bilancio di un mancato annullamento di decisioni illegittime, le difficoltà eventuali di esecuzione del giudicato, i pregiudizi eventuali alla continuità del servizio e i rischi di deterioramento del clima sociale in seno all’istituzione.

Dopo aver preso in considerazione i vari interessi in gioco, il giudice comunitario, caso per caso, decide se annullare o meno le decisioni di promozione. Nel caso in cui alla fine ritenga che l’annullamento delle decisioni di promozione costituisca una sanzione eccessiva dell’illegittimità accertata, al fine di garantire, nell’interesse della parte ricorrente, un effetto utile alla sentenza di annullamento della decisione di non promozione, esso può, se del caso, far uso della competenza anche di merito che gli è attribuita nelle controversie a carattere pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione a versare un risarcimento danni.

(v. punti 82‑90)

Riferimento:

Corte: 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punti 11, 13 e 14), e 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23)

Tribunale di primo grado: 22 giugno 1990, cause riunite T‑32/89 e T‑39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑281); 10 luglio 1992, causa T‑68/91, Barbi/Commissione (Racc. pag. II‑2127, punto 36); 17 marzo 1994, causa T‑44/91, Smets/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑319); 21 novembre 1996, causa T‑144/95, Michaël/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑529 e II‑1429); 5 ottobre 2000, causa T‑202/99, Rappe/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑911); Robinson/Parlamento, cit.; 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 349)