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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi (Romania) l’11 dicembre 2019 – BX / Unitatea Administrativ Teritorială D.

(Causa C-909/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Iaşi

Parti

Appellante: BX

Appellata: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro 1 , debbano essere interpretate nel senso che costituisce «orario di lavoro» il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue i corsi di formazione professionali imposti, dopo la conclusione del normale orario di lavoro, presso la sede del prestatore di servizi di formazione, al di fuori del suo luogo di lavoro e senza svolgere funzioni di servizio.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se le previsioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le disposizioni di cui all’articolo 2, punto 2, all’articolo 3, all’articolo 5 e all’articolo 6 della direttiva 2003/88/CE debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo la necessità della formazione professionale del lavoratore subordinato, non obbliga il datore di lavoro al rispetto del periodo di riposo del lavoratore per quanto riguarda l’intervallo orario in cui sono effettuati i corsi di formazione.

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1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).