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Impugnazione proposta il 14 novembre 2018 dalla ACTC GmbH. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-94/17, ACTC/EUIPO

(Causa C-714/18 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ACTC GmbH (rappresentanti: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Taiga AB

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale del 13 settembre 2018 nella causa T-94/17 e annullare la decisione del convenuto nel procedimento R 693/2015-4.

in subordine,

annullare la decisione di cui al paragrafo 1 e rinviare la causa al Tribunale,

e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha violato gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 42, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea sotto numerosi aspetti riconoscendo la somiglianza dei segni, e – quale conseguenza dell’errata valutazione degli elementi probatori della prova dell’uso – la somiglianza dei prodotti. Non sussiste rischio di confusione tra i marchi in questione.

Il Tribunale ha erroneamente statuito che l’interveniente aveva soddisfatto i requisiti dell’uso per tutti i prodotti della classe 25 per i quali il marchio anteriore è registrato. I requisiti sono integralmente soddisfatti esclusivamente per quanto riguarda i prodotti "articoli di abbigliamento; sopravvesti, biancheria personale, copricapo [cappelleria], guanti [abbigliamento]; cinture e calzini; tutti i prodotti menzionati da utilizzare quali articoli di abbigliamento speciali da esterno allo scopo di proteggersi da freddo, vento, e/o pioggia; articoli di abbigliamento per il lavoro". Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, si tratta di una sottocategoria indipendente di prodotti nella classe 25 cosicché la prova dell’uso è stata presentata solo per tali prodotti della classe 25.

Come conseguenza dell’erronea valutazione dei requisiti dell’uso, il Tribunale ha erroneamente concluso che i prodotti "Articoli di abbigliamento" e "capricapo" presenti negli elenchi di entrambi i marchi fossero identici.

Il Tribunale ha erroneamente deciso che la commissione di ricorso aveva correttamente statuito che i segni in questione erano simili dal punto di vista visivo giacché tali segni avevano la medesima lunghezza e quattro lettere in comune. La composizione inabituale del marchio contestato (consonanti asimmetriche e ortografia inusuale «igh») e le conseguenze dal punto di vista della somiglianza visiva come sostenuto dalla ricorrente non sono state discusse dal Tribunale. Ne consegue che, il consumatore medio percepisce un marchio nel suo complesso. Comunque, la composizione inusuale del marchio controverso ha un’influenza considerevole sull’impressione generale, circostanza che non è stata presa in considerazione dal Tribunale.

Il Tribunale ha anche errato nel decidere che i marchi in questione erano identici dal punto di vista fonetico poiché la ricorrente non ha dedotto prove per suggerire che il suono delle prime sillabe “ti” e “TAl” non era identico per il pubblico anglofono e che niente separasse la pronuncia dei segni in questione. Al contrario, il Tribunale ha statuito senza nessuna prova ed erroneamente che la sequenza di lettere “ti” fosse sempre pronunciata “tai”. Non sussiste prova per tale valutazione. La parola “ti” non esiste in inglese. La sequenza di lettere è quindi sempre solo pronunciata secondo le regole linguistiche applicabili alla parola in questione. Si può ritenere pacifico che sussistano innumerevoli parole nelle quali la sequenza di lettere “ti” non è pronunciata “tai” quali "trick", "ticket", "till", "timbal", "timberland", "tin", "tincture", "tinder", "tip", "trigger" e molte altre così come il marchio controverso “tigha”. Uno dei personaggi principali del famoso libro per bambini inglese Winnie-the-Pooh è un animale chiamato "Tigger", pronunciato [tɪɡə]. Quindi, ogni qual volta la vocale dopo “ti” è breve, la pronuncia non è “tai”. Questo è quanto la ricorrente ha sostenuto sin dall’inizio. Né il convenuto né l’interveniente hanno presentato prove del contrario. Non spettava quindi alla ricorrente dedurre prove di quanto è manifesto.

Il Tribunale ha erroneamente statuito che la ricorrente non ha dimostrato che TAIGA ha un significato chiaro e specifico per il pubblico di riferimento (i consumatori dell’Unione europea) nel suo complesso. Ciò non è corretto. La ricorrente ha statuito senza essere contestata che TAIGA è una parola del lessico francese. Dovrebbe essere incontestato e noto ai giudici che la Francia si trova nell’Europa del sud. Per la taglia incontestata della Taiga come paesaggio e per l’importanza nel mondo nel suo insieme, TAIGA (in particolare assieme alla parola TUNDRA) appartiene alle conoscenze generali in Europa e oltre.

Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, è sufficiente che un termine sia compreso in parte dell’Unione europea, ad esempio il pubblico italofono. In una sentenza, il Tribunale ha riconosciuto l’assenza di somiglianze concettuali tra “Granini” e “Panini” a causa dell’assenza di significato di “Granini” laddove “Panini” significa sandwich in italiano.

La sentenza del 14 ottobre 2003, T-292/01, punto 54 – BASS citata dal Tribunale non contiene alcuna indicazione che il termine in questione debba essere compreso nell’insieme dell’Unione europea. Si deve pertanto sottolineare che la valutazione del Tribunale non è supportata dalla giurisprudenza BASS. Correttamente, quindi, il Tribunale ha riconosciuto che gran parte del pubblico di riferimento in Europa conosce e comprende il termine TAIGA.

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