Language of document : ECLI:EU:C:2019:667

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

5 settembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8504 40 30 – Convertitori statici – Criteri di classificazione – Destinazione essenziale»

Nella causa C‑559/18,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 19 giugno 2018, pervenuta alla Corte il 4 settembre 2018, nel procedimento

TDK-Lambda Germany GmbH

contro

Hauptzollamt Lörrach,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la TDK-Lambda Germany GmbH, da U. Reimer e R. Welzel, Steuerberater;

–        per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann e A. Caeiros, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 8504 40 30 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle sue versioni derivanti successivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1) (in prosieguo la «NC»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la TDK-Lambda Germany GmbH e lo Hauptzollamt Lörrach (Ufficio doganale principale di Lörrach, Germania; in prosieguo: l’«autorità doganale») relativamente alla classificazione tariffaria dei convertitori statici elettrici importati dalla TDK-Lambda Germany.

 Contesto normativo

 Il GATT del 1994 e lITA

3        L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU 1994, L 336, pag. 1; in prosieguo: il «GATT del 1994») e, in particolare, l’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT del 1994 fanno parte dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).

4        L’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, costituito dalla dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione approvata il 13 dicembre 1996 alla prima conferenza dell’OMC a Singapore nonché dagli allegati e dalle aggiunte a quest’ultima (in prosieguo: l’«ITA»), così come la comunicazione sull’attuazione di detto accordo sono stati approvati, a nome della Comunità, con decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (GU 1997, L 155, pag. 1).

5        L’ITA dispone, al suo paragrafo 1, che il regime commerciale di ciascuna parte contraente deve evolvere in modo tale da favorire le opportunità di accesso al mercato dei prodotti delle industrie dell’informazione.

6        Ai sensi del paragrafo 2 dell’ITA, le parti contraenti si impegnano ad eliminare i dazi doganali e tutti i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere, a norma dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT del 1994, nei confronti di taluni prodotti, fra cui i «[c]onvertitori statici per macchine automatiche di elaborazione dati e le loro unità e per apparecchiature per le telecomunicazioni».

 Diritto dellUnione

 La NC

7        La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

8        L’articolo 12 del regolamento n. 2658/87 prevede che la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

9        Le versioni della NC applicabili ai fatti del procedimento principale sono quelle riguardanti gli anni 2013 e 2014, risultanti, rispettivamente, dai regolamenti nn. 927/2012 e 1001/2013. Le disposizioni della NC applicabili al procedimento principale sono tuttavia identiche in entrambe le versioni.

10      La prima parte della NC, attinente alle disposizioni preliminari, comprende un titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», stabilisce in particolare quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

11      La parte seconda della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene, nella sezione XVI, il capitolo 85 di tale nomenclatura, dal titolo «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Detto capitolo include la voce 8504 della NC, intitolata «Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione».

12      La sottovoce 8504 40, rientrante in tale voce della NC, è così formulata:

8504 40

– Convertitori statici

8504 40 30

– – del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità……………


– – altri:

8504 40 55

– – – Caricatori di accumulatori


– – – altri:

8504 40 82

– – – – Raddrizzatori…………………….


– – – – Ondulatori:

8504 40 84

– – – – – di potenza non superiore a 7,5 kVA……………………………….

8504 40 88

– – – – – di potenza superiore a 7,5 kVA………………………………...

8504 40 90

– – – – altri…………………………...


13      Ad eccezione delle merci contemplate nella sottovoce 8504 40 30, che sono esenti da dazi all’importazione, le merci classificate nelle altre sottovoci della suddetta voce della NC sono sottoposte ad aliquote convenzionali di dazi all’importazione che vanno, a seconda della sottovoce, dal 3,3% al 3,7%.

 Le note esplicative della NC

14      Le note esplicative della NC (GU 2011, C 137, pag. 1), come modificate da una comunicazione pubblicata il 29 novembre 2012 (GU 2012, C 369, pag. 7) (in prosieguo: le «note esplicative della NC»), precisavano, per quanto concerna la sottovoce 8504 40 30 della NC, che «[q]uesta sottovoce comprende, per esempio, convertitori statici per apparecchiature di telecomunicazione o macchine automatiche per l’elaborazione delle informazioni e le loro unità che:

–        sono in genere dotati di circuiti di stabilizzazione;

–        hanno una tensione d’uscita tipica, come, ad esempio, 3,3, 5, 12, 24, 48 o 60 volt.

I convertitori statici per le apparecchiature di telecomunicazioni o per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità servono, ad esempio, a convertire la corrente alternata fornita dalla rete nella corrente continua necessaria.

Utilizzata con macchine automatiche per l’elaborazione delle informazioni, una cosiddetta alimentazione elettrica ininterrotta (UPS) garantisce una riserva di energia, in caso di guasto di alimentazione, con una spia di accensione, in modo da evitare una perdita di dati».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      La controversia nel procedimento principale verte sulla classificazione tariffaria delle unità di alimentazione elettrica.

16      La ricorrente nel procedimento principale, la TDK-Lambda Germany, è una filiale della società TDK-Lambda Corporation, con sede a Tokyo (Giappone). L’attività di tale società riguarda lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e l’assistenza alla clientela di apparecchiature o componenti elettronici tra cui, in particolare, alimentatori elettrici. Tra il 2 aprile 2013 e il 4 febbraio 2014, la ricorrente nel procedimento principale ha importato in 75 casi unità di alimentatori elettrici (in prosieguo: i «convertitori controversi») della serie HFE, FPS e RFE nell’Unione. Nelle dichiarazioni doganali, la ricorrente di cui al procedimento principale ha dichiarato che i convertitori controversi dovevano essere classificati nella sottovoce 8504 40 30 della NC, come merci provenienti da paesi terzi, esenti da dazi doganali. Sulla base di dette dichiarazioni, inizialmente tali importazioni non sono state assoggettate ad alcun dazio.

17      Dalla decisione di rinvio emerge che le caratteristiche tecniche principali rispettive dei convertitori controversi delle serie HFE, FPS e RFE sono simili: il modello HFE è solo l’evoluzione più recente della serie FPS, mentre il modello RFE rappresenta, rispetto alla serie FPS e HFE, una variante con montaggio non innestabile.

18      In particolare, i tre tipi di convertitori controversi trasformerebbero la corrente alternata o la corrente continua di varie tensioni, ossia la tensione d’ingresso, in corrente continua di una tensione di 12, 24, 32 o 48 volt, ossia la tensione d’uscita. Tali apparecchi garantirebbero tensioni d’uscita stabilizzate, dal momento che quest’ultime varierebbero solo in misura minima, dell’ordine di millivolt. Inoltre, i convertitori controversi permetterebbero che, anche in caso di blackout elettrico – vale a dire quando viene a mancare la tensione d’ingresso –, una tensione d’uscita sia ancora disponibile per un certo lasso di tempo. Si tratterebbe di una funzione denominata «Power-Good Signal», che permette un funzionamento definito «di manutenzione».

19      Dalla decisione di rinvio risulta altresì che i convertitori controversi forniti dalla ricorrente di cui al procedimento principale a clienti finali sono utilizzati, in parte, nei settori delle telecomunicazioni e dell’elaborazione dati, ma anche nell’ingegneria meccanica e nella tecnologia medica.

20      In occasione di un’ispezione doganale avvenuta nel corso del 2015, l’autorità doganale ha ritenuto, sulla base di indicazioni in tal senso provenienti dal Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (centro di formazione e scientifico dell’amministrazione tributaria federale, Germania), che i convertitori controversi, in quanto unità di alimentazione elettrica stabilizzati, fossero convertitori statici che non potevano essere considerati «del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità», ai sensi della sottovoce 8504 40 30 della NC, sicché non potrebbero essere considerati come merci provenienti da paesi terzi, esenti da dazi doganali.

21      A tal riguardo, l’autorità doganale ha sostenuto in particolare che i convertitori controversi della serie HFE, oggetto di controllo, erano destinati ad essere utilizzati in apparecchiature impiegate in ambiti diversi e non, a titolo principale, in apparecchiature per le telecomunicazioni, in macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e in loro unità. La suddetta autorità ha pertanto considerato che i convertitori controversi non rientrassero nella sottovoce 8504 40 30 della NC, ossia fra le merci provenienti da paesi terzi esenti da dazi doganali, ma nella sottovoce 8504 40 90 di detta nomenclatura, vale a dire fra le merci provenienti da paesi terzi soggetti a tariffa doganale del 3,3%. Lo stesso varrebbe per i convertitori controversi delle serie FPS e RFE.

22      Sulla base degli accertamenti effettuati all’atto di tale controllo, l’autorità doganale ha emesso, il 10 febbraio 2016, un avviso di recupero a posteriori dei dazi all’importazione ammontanti a EUR 18 935,51 a carico della ricorrente nel procedimento principale e, con decisione del 30 agosto 2016, ha respinto in quanto infondato il reclamo introdotto da quest’ultima avverso tale avviso di recupero.

23      A seguito di tale decisione di rigetto, la ricorrente nel procedimento principale, il 23 settembre 2016, ha proposto ricorso presso il giudice del rinvio, il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Land Bade-Wurtemberg, Germania), contestando in particolare la classificazione tariffaria dei convertitori controversi nella sottovoce 8504 40 90 della NC.

24      In tali circostanze, il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che convertitori statici quali quelli di cui trattasi nella fattispecie vanno classificati nella sottovoce 8504 40 30 [della NC] soltanto quando sono utilizzati principalmente con apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità, o se sia sufficiente, per soddisfare il requisito del “tipo utilizzato”, che tali convertitori statici possano, per la loro oggettiva natura, essere utilizzati, oltre che in altri ambiti di applicazione, anche con apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità».

 Sulla questione pregiudiziale

25      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sottovoce 8504 40 30 della NC debba essere interpretata nel senso che, per rientrare in quest’ultima, sia sufficiente che i convertitori statici, come quelli di cui al procedimento principale, siano, a causa delle loro caratteristiche tecniche e proprietà oggettive, compatibili con «apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità», ai sensi della suddetta sottovoce.

26      Occorre ricordare, in primo luogo, che il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest’ultima (v., in particolare, sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, le note esplicative della NC possono fornire un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci tariffarie, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, 2M-Locatel, C‑555/17, EU:C:2018:746, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

27      In secondo luogo, la destinazione di un prodotto può costituire parimenti un criterio oggettivo di classificazione a condizione che sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in particolare, sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la destinazione del prodotto può costituire un criterio rilevante solo se non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

28      In terzo luogo, in riferimento ad una classificazione dei prodotti in una voce attinente ad un impiego, vale a dire una voce che applica un criterio di classificazione fondato su un impiego specifico delle merci in parola, non è necessario che il prodotto da classificare sia unicamente o esclusivamente destinato a tale impiego. È sufficiente che l’utilizzazione menzionata nella voce in questione costituisca la destinazione essenziale di detto prodotto (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

29      Per quanto concerne la sottovoce 8504 40 30 della NC, va necessariamente osservato che né il suo tenore letterale, né le note di sezione o di capitolo chiariscono se, per ritenere che un convertitore statico sia «del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità», ai sensi di detta sottovoce, sia sufficiente che un simile convertitore possa, riguardo alle sue caratteristiche tecniche e proprietà oggettive, essere utilizzato con simili prodotti.

30      Tuttavia, occorre sottolineare che il tenore letterale della sottovoce 8504 40 30 della NC fa chiaramente riferimento ad un impiego specifico dei convertitori statici ivi previsti, ossia un impiego con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità.

31      Le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8504 40 30 di detta nomenclatura confermano, inoltre, che si tratta di una voce che applica un criterio di classificazione fondato su un impiego specifico delle merci in parola. Tali note, infatti, chiariscono in particolare che i convertitori statici rientranti in detta sottovoce sono destinati ad apparecchiature per le telecomunicazioni o a macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità.

32      Sebbene tali note menzionino anche, a titolo esemplificativo, caratteristiche tecniche di cui devono disporre i convertitori statici per rientrare nella sottovoce 8504 40 30 della NC, tuttavia il fatto che i convertitori presentino simili caratteristiche generali, caratteristiche che sembrano presenti in un gran numero di convertitori statici rientranti nella sottovoce 8504 40 della NC, non esclude in alcun modo la classificazione di simili convertitori in un’altra sottovoce della sottovoce 8504 40 di detta nomenclatura.

33      Come rilevato al punto 28 della presente sentenza, infatti, quando la voce tariffaria di cui trattasi applica un criterio di classificazione fondato su un impiego specifico delle merci in parola, tale criterio riveste un carattere determinante ai fini della classificazione di suddette merci in una simile voce.

34      Pertanto, per quanto riguarda i convertitori statici suscettibili di rientrare nella sottovoce 8504 40 30 della NC, come i convertitori di cui trattasi, il solo fatto che essi siano compatibili con le apparecchiature di cui a tale sottovoce non è sufficiente ai fini della classificazione di detti convertitori in quest’ultima, a meno che la loro destinazione essenziale sia conforme all’impiego previsto nella suddetta sottovoce.

35      A tal fine, non rileva la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che la sottovoce 8504 40 30 della NC non faccia riferimento all’uso «esclusivo» o «principale» di una merce con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità.

36      Da un lato, occorre constatare che, all’interno della sottovoce 8504 40 della NC, la sottovoce 8504 40 30 designa, a differenza delle altre sottovoci di detta voce, convertitori statici destinati ad un uso specifico, ossia a un uso con le apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità. In tali circostanze, dalla mancanza di un chiarimento circa l’uso esclusivo o principale con i prodotti di cui alla sottovoce 8504 40 30 non si può desumere che tutti i convertitori, in principio compatibili con detti prodotti, possano rientrare in suddetta sottovoce.

37      Dall’altro lato, occorre ricordare che le norme di diritto derivato, come la NC, devono essere interpretate in maniera per quanto possibile conforme agli accordi internazionali conclusi dall’Unione (sentenza del 20 settembre 2018, 2M-Locatel, C‑555/17, EU:C:2018:746, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

38      A tal riguardo, per quanto riguarda la sottovoce 8504 40 30 della NC, quest’ultima riflette, come osservato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, gli impegni assunti dall’Unione nell’ITA. Quindi, la suddetta sottovoce deve essere interpretata conformemente a tale accordo, e con l’obiettivo di quest’ultimo di migliorare le possibilità d’accesso ai mercati per i prodotti delle tecnologie dell’informazione. Per conseguire detto obiettivo, il paragrafo 2 dell’ITA prevede che le parti contraenti si impegnano ad eliminare i dazi doganali e tutti i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere nei confronti di taluni prodotti, fra cui in particolare i convertitori statici per macchine automatiche di elaborazione dati e le loro unità nonché per le apparecchiature per le telecomunicazioni.

39      In considerazione del contesto peculiare nel quale si inserisce la sottovoce 8504 40 30 della NC, l’interpretazione secondo la quale essa deve essere intesa nel senso che essa riguarda unicamente i convertitori statici la cui destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità è compatibile con gli obiettivi perseguiti dall’ITA.

40      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che i convertitori in parola sono dei convertitori statici che, per le loro caratteristiche e proprietà oggettive, possono essere utilizzati sia con apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità, sia con altre apparecchiature elettriche, in particolare stampanti e apparecchiature mediche.

41      Benché spetti, in definitiva, al giudice del rinvio procedere a una classificazione tariffaria dei convertitori in discussione, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che i suddetti convertitori non sembrano presentare caratteristiche che permettano di considerare che la loro destinazione essenziale sia quella di essere utilizzati con apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione delle informazioni e loro unità. Al contrario, da tale fascicolo risulta che i convertitori in parola sono concepiti in maniera tale da essere utilizzati in un gran numero di differenti macchine, in modo che la loro classificazione nella sottovoce 8504 40 30 della NC parrebbe, a prima vista, esclusa.

42      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la sottovoce 8504 40 30 della NC deve essere interpretata nel senso che i convertitori statici, come quelli di cui al procedimento principale, possono rientrare in tale sottovoce solo se la loro destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con «apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità», ai sensi di detta sottovoce, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La sottovoce 8504 40 30 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni derivanti successivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che i convertitori statici, come quelli di cui al procedimento principale, possono rientrare in tale sottovoce solo se la loro destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con «apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità», ai sensi di detta sottovoce, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.