Language of document : ECLI:EU:F:2010:130

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

27 ottobre 2010


Causa F‑60/09


Gerhard Birkhoff

contro

Commissione europea

«Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Figlio colpito da una malattia grave o da un’infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento — Domanda di proroga del pagamento dell’assegno — Art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto — Reddito massimo del figlio come condizione per la proroga del pagamento dell’assegno — Spese deducibili da tale reddito»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Birkhoff chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione della Commissione del 14 novembre 2008, con cui gli viene negata la proroga, oltre il 31 dicembre 2008, del versamento dell’assegno per figlio a carico da lui percepito dal 1978, ai sensi dell’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, per la figlia affetta da infermità.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Diritto alla proroga senza limiti di età in caso di impossibilità per il figlio di provvedere al proprio sostentamento

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2, n. 5)

2.      Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Rifiuto dell’istituzione di prorogare il pagamento di detta indennità — Perizia medica

3.      Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Proroga senza limiti di età in caso di impossibilità per il figlio di provvedere al proprio sostentamento

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2, n. 5)

1.      L’assegno per figlio a carico risponde ad una finalità di ordine sociale giustificata in considerazione delle spese derivanti da esigenze attuali e certe, connesse con l’esistenza del figlio e con il suo effettivo mantenimento. Orbene, occorre verificare, in ogni singolo caso e alla luce della situazione in cui si trovano le persone interessate, se la finalità sociale perseguita mediante il versamento dell’assegno controverso, la cui proroga può essere ottenuta in forza dell’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto, sia realizzata. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del suddetto articolo, spetta all’amministrazione interessata determinare, caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, se la malattia grave o l’infermità dalla quale il figlio è affetto gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento.

Infatti, le istituzioni dell’Unione possono legittimamente elaborare un’interpretazione comune di una nozione statutaria vaga come il requisito di essere «incapace di provvedere al proprio sostentamento» ai sensi dell’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto. A questo proposito, una conclusione approvata dai capi d’amministrazione in seno alla Commissione può servire soltanto da «punto di partenza» ai fini dell’applicazione dell’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto nella valutazione di ciascuna fattispecie, e la formulazione da parte della Commissione del criterio oggettivo della percentuale del 40% del trattamento di base di un funzionario di grado 1, scatto 1, non la esime dall’obbligo di esaminare le circostanze specifiche della fattispecie.

Le spese direttamente collegate all’infermità devono essere integralmente dedotte dal reddito lordo o imponibile del figlio a carico, a titolo di «circostanze specifiche», il che può produrre la conseguenza che soltanto una parte di tale reddito sia presa in considerazione all’atto della verifica della sua capacità di provvedere al proprio sostentamento. Ne consegue che l’amministrazione deve procedere ad un esame dettagliato di ogni spesa sostenuta dalla persona colpita da infermità per verificare se tale spesa sia direttamente collegata all’infermità in discorso e, se così è, effettuarne la deduzione e, eventualmente, concedere l’assegno di cui trattasi.

(v. punti 29-31, 36, 40, 42 e 43)

Riferimento:

Corte: 7 maggio 1992, causa C‑70/91 P, Consiglio/Brems (Racc. pag. I‑2973, punto 9)

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1994, causa T‑498/93, Dornonville de la Cour/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑813, punto 38), e 21 ottobre 2003, causa T‑302/01, Birkhoff/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1185, punti 40, 41, 43, 44, 47 e 48)

2.      Anche se il giudice dell’Unione può difficilmente controllare la fondatezza delle valutazioni cliniche dei medici di fiducia degli Uffici liquidatori, esso non considera tuttavia che tali valutazioni, anche qualora siano state emesse ritualmente, siano definitive e sottratte al suo controllo, come le valutazioni mediche che promanano dalle commissioni mediche e di invalidità o come quelle che promanano dal medico indipendente di cui l’art. 59, n. 1, quinto comma, dello Statuto prevede la consultazione in caso di domanda di arbitrato. La ragione di ciò risiede nel fatto che le valutazioni cliniche espresse unilateralmente da un medico appartenente all’istituzione, come il medico di fiducia di un Ufficio liquidatore, non presentano le stesse garanzie di equilibrio tra le parti e di obiettività delle valutazioni formulate dalle commissione mediche e di invalidità, tenuto conto della loro composizione.

Per tale ragione il Tribunale della funzione pubblica esercita sul rifiuto dell’istituzione di prorogare il pagamento dell’assegno per figlio a carico, come del resto sul parere del medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore che ne costituisce eventualmente il presupposto, un controllo, certamente ristretto, ma che si estende all’errore in fatto, all’errore in diritto e all’errore manifesto di valutazione.

(v. punti 48 e 49)

Riferimento:

Corte: 21 maggio 1981, causa 156/80, Morbelli/Commissione (Racc. pag. 1357, punti 15‑20)

Tribunale di primo grado: 11 maggio 2000, causa T‑34/99, Pipeaux/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑337, punti 29 e 30); 12 maggio 2004, causa T‑191/01, Hecq/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑147 e II‑659, punti 64‑78), e 23 novembre 2004, causa T‑376/02, O/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1595, punto 29)

Tribunale della funzione pubblica: 22 maggio 2007, causa F‑99/06, López Teruel/UAMI (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑147 e II‑A‑1‑797, punti 74‑76), e 18 settembre 2007, causa F‑10/07, Botos/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑243 e II‑A‑1‑1345, punti 40‑50)

3.      La lotta contro la discriminazione fondata sulla disabilità è intesa ad attuare il principio della parità di trattamento tra la persona disabile e una persona abile in una situazione dello stesso tipo, per consentire alla persona disabile di partecipare anch’essa alla vita sociale e/o professionale. Ne consegue che l’azione in favore della persona disabile non costituisce una finalità a sé stante, bensì una misura diretta a garantire la parità di trattamento. In tal senso un’azione a favore della persona disabile è autorizzata solo se è intesa a realizzare la parità di trattamento rispetto alla persona abile in una situazione dello stesso genere. Per quanto possa essere ammirevole lo sforzo di una persona disabile che tenta di condurre una carriera atipica e dinamica, il contesto giuridico delle prestazioni sociali, allo stato attuale dello Statuto, consente di procurare a questa persona soltanto i mezzi atti a rimediare agli svantaggi pecuniari direttamente derivanti dalla sua infermità. Ammettere che la finalità dell’art. 2, n. 5, dell’allegato VII dello Statuto possa estendersi anche a misure che favoriscono la realizzazione della persona disabile nella sua vita socioprofessionale eccederebbe la finalità perseguita dal detto articolo. Siffatte misure a favore delle persone disabili andrebbero oltre l’ambito dell’assegno per figlio a carico, come delimitato dalla sezione 1, recante il titolo «Assegni familiari», dell’allegato VII dello Statuto.

(v. punto 51)

Riferimento:

Corte: 17 luglio 2008, causa C‑303/06, Coleman (Racc. pag. I‑5603, punto 47)

Tribunale di primo grado: Birkhoff/Commissione, cit., punto 48