Language of document : ECLI:EU:F:2013:104

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

28 giugno 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni – Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni – Assenza di identità tra l’uno e l’altro – Tardività del ricorso»

Nella causa F‑44/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),

composto da M.I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, I. Boruta e K. Bradley, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato per posta presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2011, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso diretto, segnatamente, alla declaratoria di inesistenza ovvero all’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 6 marzo 2010 nonché della decisione di rigetto del suo reclamo del 3 settembre 2010, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti in ragione dell’invio, da parte di uno dei medici di fiducia del servizio medico della Commissione, di una lettera al suo medico curante, l’8 marzo 2004. Il deposito per posta dell’originale del ricorso è stato preceduto dall’invio per telefax, il 13 aprile 2011, di un documento presentato come copia dell’originale del ricorso.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«(…)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, [e]

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

–        dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; (…)

(…)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura, rubricato «Deposito degli atti processuali», così recita:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(…)

6.      (…) la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. (…)

(…)».

4        A termini dell’articolo 100 del regolamento di procedura, rubricato «Calcolo dei termini – Termine forfettario in ragione della distanza»:

«(…)

2. Se il giorno di scadenza [di un] termine [procedurale] è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

(…)

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti

5        Il ricorrente veniva nominato funzionario della Commissione nel 2000. Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data e alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto, collocava il ricorrente a riposo a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, terzo comma, dello Statuto.

6        Il ricorrente dichiara di aver preso conoscenza il 4 gennaio 2010 dell’esistenza di una lettera, datata 8 marzo 2004, inviata da uno dei medici di fiducia del servizio medico della Commissione al suo medico curante. Il ricorrente ha chiesto alla Commissione che gliene fosse inviata copia, cosa che l’istituzione ha fatto il 20 gennaio 2010. Il ricorrente dichiara di aver ricevuto tale copia in data 6 marzo 2010.

7        Con lettera datata 6 marzo 2010, il ricorrente ha chiesto all’APN il risarcimento dei danni asseritamente subiti in ragione dell’invio della lettera dell’8 marzo 2004, il cui contenuto avrebbe violato sia le norme deontologiche applicabili ai medici sia il suo diritto al rispetto della vita privata. Con tale lettera, da una parte, il medico di fiducia del servizio medico della Commissione aveva chiesto al medico curante del ricorrente di comunicargli alcune informazioni relative ai trattamenti seguiti dal ricorrente e, dall’altra, gli aveva indicato che, «in applicazione delle disposizioni statutarie, applicabili a tutti i funzionari della Commissione europea, il [ricorrente] è formalmente residente a Bruxelles dal 1º aprile 2002 e non più in Angola, come deciso dai superiori (…) del [ricorrente] (che rappresentano il suo datore di lavoro) e come è stato ufficialmente notificato al suo paziente». Il ricorrente afferma che la domanda del 6 marzo 2010 è pervenuta presso la Commissione il 16 marzo 2010, ciò che non è contestato dall’istituzione.

8        La Commissione non ha dato risposta alla domanda del 6 marzo 2010, che è stata oggetto di rigetto implicito in data 16 luglio 2010. Il 3 settembre 2010, il ricorrente ha presentato un reclamo che dichiara di aver inviato alla Commissione per telefax per due volte il 4 settembre 2010 e per due volte il giorno successivo, nonché per raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta al suo destinatario il 13 settembre 2010. La Commissione non ha contestato di aver ricevuto il reclamo alle menzionate date.

9        La Commissione non ha risposto al reclamo.

 Conclusioni delle parti

10      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare l’inesistenza della decisione di rigetto della domanda contenuta nella nota del 6 marzo 2010, trasmessa dal ricorrente all’APN per raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta al suo destinatario il 16 marzo 2010 o, in subordine, annullare la decisione medesima;

–        in quanto necessario, dichiarare l’inesistenza dell’atto con cui la Commissione ha respinto il reclamo del 3 settembre 2010 o, in subordine, annullarlo;

–        in quanto necessario, accertare i fatti generatori dei danni provocati dalla lettera dell’8 marzo 2004, inviata da uno dei medici di fiducia del servizio medico della Commissione al suo medico curante;

–        in quanto necessario, accertare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus e, a fortiori, del loro coacervo;

–        in quanto necessario, dichiarare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus e, a fortiori, del loro coacervo;

–        condannare la Commissione a versargli senza indugio la somma di EUR  10 000 euro, oltre interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale a far data dal 5 luglio 2010, ovvero quella somma, comprensiva di ogni accessorio, che il Tribunale riterrà giusta ed equa al fine del risarcimento dei danni de quibus;

–        condannare la Commissione alla rifusione di tutte le spese e onorari di procedura inerenti al presente ricorso.

11      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e/o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese in conformità dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

 Procedimento

12      La causa è stata assegnata dal presidente del Tribunale alla Seconda Sezione.

13      Con ordinanza del 12 luglio 2012 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale, il procedimento nella causa in oggetto è stato sospeso, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, sino alla pronuncia della decisione conclusiva della causa Marcuccio/Commissione, F‑41/06 RENV.

14      In esito alla pronuncia della sentenza del Tribunale del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV), è ripreso il procedimento nella presente causa. Con lettera della cancelleria del 24 gennaio 2013, è stato fissato alle parti il termine del 1º febbraio 2013 per presentare osservazioni in ordine all’eventuale rimessione della causa al giudice unico, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di procedura.

15      Unicamente la Commissione ha preso posizione tempestivamente, dichiarandosi favorevole alla rimessione della causa al giudice unico. La Seconda Sezione del Tribunale, tuttavia, nella sua riunione del 7 febbraio 2013 ha deciso che la causa doveva essere decisa da una sezione di tre giudici.

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

16      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

17      Secondo giurisprudenza costante, ove alla lettura del fascicolo di una causa il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza e, inoltre, ritenga che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

18      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dai documenti prodotti dalle parti e decide, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, punti 26 e 27).

 In diritto

 Sull’oggetto del ricorso

19      Con il secondo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale la declaratoria di inesistenza o, in subordine, l’annullamento dell’atto della Commissione recante rigetto del suo reclamo del 3 settembre 2010.

20      Orbene, secondo costante giurisprudenza, le conclusioni di un ricorso formalmente dirette contro il rigetto di un reclamo producono l’effetto di adire il Tribunale dell’atto contro cui è stato presentato il reclamo, qualora siano, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8; sentenza del Tribunale del 15 settembre 2011, Munch/UAMI, F‑6/10, punti 24 e 25).

21      Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la decisione di rigetto del reclamo, intervenuta il 4 gennaio 2011, è una decisione implicita di mera conferma della decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento del 6 marzo 2010, intervenuta il 16 luglio 2010, in quanto essa non contiene un riesame della situazione del ricorrente in funzione di elementi di diritto o di fatto nuovi, né modifica o completa la decisione del 16 luglio 2010. Le conclusioni del ricorso relative alla decisione del 4 gennaio 2011, essendo, di per sé, prive di contenuto autonomo, si confondono in realtà con le conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 16 luglio 2010.

22      In tale contesto, deve ritenersi che il ricorso sia diretto contro la sola decisione di rigetto della domanda di risarcimento, intervenuta il 16 luglio 2010.

 Sul primo capo delle conclusioni, nella parte in cui è inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione di rigetto, intervenuta il 16 luglio 2010, della domanda di risarcimento del ricorrente

23      Occorre ricordare, al riguardo, che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati. Tuttavia, in deroga a tale principio, si deve ritenere che gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non abbiano prodotto alcun effetto giuridico. La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

24      A sostegno del primo capo delle conclusioni, il ricorrente fa valere che la decisione di rigetto della sua domanda di risarcimento è viziata da illegalità talmente evidenti e gravi, segnatamente la violazione del diritto al rispetto della vita privata, della riservatezza, delle norme deontologiche che disciplinano la professione medica nonché dell’obbligo di motivazione, da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione; conseguentemente, una siffatta decisione non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico, nemmeno provvisorio.

25      Occorre ricordare, anzitutto, che la decisione intervenuta il 16 luglio 2010 è una decisione implicita di rigetto, che si è formata de iure, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, ultima frase, dello Statuto, in quanto l’APN non ha dato risposta entro il termine prescritto alla domanda del ricorrente pervenuta alla Commissione il 16 marzo 2010.

26      Orbene, anche a voler ritenere che tale decisione, che costituisce una fictio iuris, possa essere dichiarata inesistente ai sensi della giurisprudenza ricordata supra al punto 23, occorre rilevare che la violazione del diritto al rispetto della vita privata, della riservatezza, delle norme deontologiche che disciplinano la professione medica nonché dell’obbligo di motivazione, invocata dal ricorrente nella specie, non può essere considerata, in ogni caso, ricompresa nelle ipotesi estreme alle quali detta giurisprudenza fa riferimento.

27      Da una parte, infatti, è pacifico, anzitutto, che il medico di fiducia del servizio medico della Commissione, che ha firmato la lettera dell’8 marzo 2004, e il medico curante del ricorrente, al quale era indirizzata la lettera in questione, facessero parte entrambi della commissione di invalidità incaricata di esaminare il fascicolo del ricorrente. Risulta inoltre dal contenuto della lettera dell’8 marzo 2004 che la richiesta di informazioni formulata dal medico di fiducia si iscriveva proprio nel contesto dell’istruzione del fascicolo relativo all’invalidità del ricorrente. Il medico di fiducia dell’istituzione, nel sollecitare tali informazioni, con l’unico scopo di portare a buon fine l’incarico affidatogli, ha pertanto agito nel contesto del servizio, nei limiti delle sue prerogative, e senza violare il segreto medico al quale era vincolato. D’altronde, non è nemmeno stato dedotto che avrebbe comunicato a terzi informazioni relative al ricorrente tali da essere coperte da detto segreto. Il medico di fiducia dell’istituzione, nel sollecitare dette informazioni alle condizioni appena ricordate, non ha pertanto violato alcuna norma deontologica applicabile alla sua professione.

28      D’altra parte, il fatto che il medico di fiducia dell’istituzione abbia informato il medico curante del ricorrente della circostanza che l’indirizzo amministrativo di quest’ultimo non era più in Angola, ma a Bruxelles, non costituisce una lesione del rispetto della vita privata né dell’obbligo di riservatezza, dato che tale circostanza è menzionata nella decisione di riassegnazione a Bruxelles del ricorrente nell’interesse del servizio, del 18 marzo 2002, decisione comunicata a quest’ultimo e pubblicata, quantomeno, in seno all’istituzione. Peraltro, dal momento che il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, l’8 agosto 2002, chiedendo segnatamente l’annullamento della summenzionata decisione di riassegnazione, l’informazione relativa al suo trasferimento è stata parimenti pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 settembre 2002 (GU C 233, pag. 34).

29      Infine, una decisione di rigetto di una domanda di risarcimento non può comunque essere considerata inesistente per la sola ragione che non sarebbe stata motivata.

30      Ne consegue che la domanda di declaratoria di inesistenza della decisione di rigetto, intervenuta il 16 luglio 2010, della domanda di risarcimento del ricorrente, deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sul primo capo delle conclusioni, nella parte in cui è inteso all’annullamento della decisione di rigetto, intervenuta il 16 luglio 2010, della domanda di risarcimento del ricorrente e sui rimanenti capi delle conclusioni

31      Quanto a tali capi delle conclusioni, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, « [l]’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte». Inoltre, se è pur vero che il paragrafo 6 di detto articolo consente l’uso di telefax e posta elettronica, la validità della comunicazione operata con tali mezzi elettronici è subordinata alla condizione che «l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale».

32      Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, pertanto, la ricezione, da parte della cancelleria del Tribunale, della copia dell’originale del ricorso inviato per telefax è equiparata al deposito dell’originale del ricorso purché l’originale stesso sia effettivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale entro dieci giorni dal ricevimento della copia.

33      Il rispetto di questa condizione comporta che la versione inviata per telefax alla cancelleria del Tribunale sia la copia conforme dell’originale depositato successivamente. Occorre quindi che la versione inviata per telefax sia la fotografia della versione originale e non un altro documento, ancorché presenti lo stesso contenuto sotto una forma diversa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa definita con sentenza della Corte del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, punto 157).

34      Tali esigenze sono esposte molto chiaramente nelle istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 gennaio 2008, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69, pag. 13), applicabili all’epoca della presentazione del ricorso. Ai sensi del punto 34 di tali istruzioni, la cui adozione è prevista dall’articolo 120 del regolamento di procedura, infatti, « [i]l deposito di una memoria o di un atto processuale per fax o per posta elettronica vale, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, soltanto se l’originale firmato perviene in cancelleria entro e non oltre il termine, previsto dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di dieci giorni dopo il detto deposito». Il punto 35 delle stesse istruzioni prevede che «[l]’originale firmato di ciascun atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo la spedizione previa in forma elettronica, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime, salvo la correzione dei lapsus calami, che tuttavia devono essere elencati su un foglio separato da inviare unitamente all’originale. Fatta salva quest’ultima eventualità, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali».

35      Occorre aggiungere che il requisito dell’identità tra il ricorso depositato per telefax e il relativo originale è inteso, da una parte, a garantire che la possibilità di adire il giudice dell’Unione con uno dei mezzi tecnici di comunicazione di cui dispone il Tribunale, prevista dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, non rimetta in discussione la tassatività dei termini processuali né le esigenze di certezza del diritto e di parità fra le parti, che tali termini sono intesi a garantire. D’altra parte, tale requisito di identità è inteso a consentire al Tribunale di verificare, quando riceve l’originale del ricorso, la perfetta somiglianza di quest’ultimo con la versione trasmessa per telefax attraverso un semplice esame rapido e superficiale, senza alcuna analisi approfondita del loro contenuto (conclusioni dell’avvocato generale Bot, cit. supra, paragrafi 164 e 166).

36      Conseguentemente, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, le disposizioni di cui all’articolo 34 del regolamento di procedura, e segnatamente il suo paragrafo 1 e il suo paragrafo 6, che consente la presentazione del ricorso per telefax, impongono al rappresentante della parte di firmare a mano l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per telefax e di depositare questo stesso originale presso la cancelleria del Tribunale entro i successivi dieci giorni.

37      In tale contesto, se risulta retroattivamente che l’originale dell’atto materialmente depositato presso la cancelleria nei dieci giorni successivi alla trasmissione per telefax non reca la medesima firma che figura sul documento trasmesso per telefax, occorre rilevare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali diversi, anche se la firma è stata apposta dalla stessa persona. Infatti, nella misura in cui non spetta al Tribunale verificare se i due testi coincidano parola per parola, risulta evidente che, quando la firma apposta su uno dei due documenti non è identica alla firma apposta sull’altro, il documento inviato per telefax non costituisce copia dell’originale dell’atto depositato per posta.

38      Dal combinato disposto dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, che fissa il termine di ricorso in tre mesi, e dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ai sensi del quale tale termine è aumentato in ragione della distanza di un termine forfettario di dieci giorni, risulta che il ricorso deve essere redatto al più tardi entro tale termine, senza poter essere oggetto di modifiche o correzioni a posteriori. Sotto questo profilo, l’invio di un ricorso per telefax non solo facilita la trasmissione del documento, ma costituisce anche la prova che l’originale dell’atto depositato presso la cancelleria del Tribunale, eventualmente dopo la scadenza del menzionato termine, era stato tuttavia già redatto prima di tale scadenza.

39      Ne consegue che, se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

40      Nella specie, il primo documento presentato quale copia dell’originale del ricorso è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale per telefax il 13 aprile 2011. Il 18 aprile 2011, la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale del ricorso, il cui testo tuttavia diverge dal primo, quantomeno per quel che riguarda la firma dell’avvocato.

41      Risulta, infatti, dall’esame del documento trasmesso per telefax il 13 aprile 2011 che la firma dell’avvocato del ricorrente – a voler ritenere che sia manoscritta – manifestamente non è quella che figura sull’originale del ricorso pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2011. Ciò considerato, occorre rilevare che detta copia non costituisce una riproduzione dell’originale del ricorso. Ne consegue che la data di ricezione del documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per determinare se il termine di ricorso ricordato al punto 38 della presente ordinanza sia stato rispettato.

42      Per decidere in ordine alla ricevibilità del ricorso, occorre verificare se l’originale del ricorso, pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2011, sia stato depositato tempestivamente.

43      Al riguardo occorre rilevare che, secondo quanto afferma il ricorrente, senza essere contraddetto dalla Commissione sul punto, il reclamo diretto contro il rigetto della domanda del ricorrente del 6 marzo 2010 è stato trasmesso alla Commissione per telefax, per due volte, il 4 settembre 2010. Dato che quest’ultima non ha dato risposta al reclamo, si è formata una decisione implicita di rigetto il 4 gennaio 2011. Pertanto, il termine di tre mesi e dieci giorni per introdurre ricorso contro tale decisione, da calcolare a decorrere da quest’ultima data, è scaduto il 14 aprile 2011.

44      Dato che il documento inviato per telefax il 13 aprile 2011 non è ricevibile, come risulta dal punto 41 della presente ordinanza, l’unico ricorso di cui possa tenersi conto nella controversia in oggetto è quello pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2011. Dal momento che il termine di ricorso è scaduto il 14 aprile 2011, tale ricorso è tardivo.

45      Ne consegue che il primo capo delle conclusioni, nella parte in cui è inteso all’annullamento della decisione di rigetto, intervenuta il 16 luglio 2010, della domanda di risarcimento del ricorrente, nonché i rimanenti capi delle conclusioni del ricorso, devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.

46      Conseguentemente, occorre respingere il ricorso in toto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato.

 Sulle spese

47      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

48      Dalla suesposta motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato.

2)      Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 28 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


** Lingua processuale: l’italiano.