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Ricorso proposto il 30 settembre 2008 - Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-411/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti Z. Hegymegi-Barakonyi e P. Vörös)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli artt. 3 e 4, n. 2, della decisione nei limiti in cui si applicano alla ricorrente nonché l'art. 4, n. 3, della decisione nei limiti in cui riguarda l'art. 3;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C (2008) 3435 def. (caso COMP/C2/38.698 - CISAC), a termini della quale i membri della CISAC 2 stabiliti nel SEE hanno messo in atto una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, per il fatto di aver coordinato le limitazioni territoriali dei mandati di rappresentanza reciproca che gli stessi si accordano in un modo atto a restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ogni società di gestione collettiva.

La ricorrente chiede l'annullamento degli artt. 3 e 4, nn. 2 e 3, della decisione impugnata che attengono a tre specifiche forme di esercizio (internet, trasmissione via satellite e ritrasmissione via cavo) stando ai quali alla ricorrente viene imputata una violazione dell'art. 81 CE per il fatto di aver coordinato con altri Stati membri della CISAC le clausole di limitazione territoriale contenute in accordi di rappresentanza reciproca con modalità atte a restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ogni società di gestione collettiva (in inglese "collective rights management societies" "CMRS").

La ricorrente contesta la decisione controversa sulla base di quattro motivi, ossia l'incompetenza, la violazione di un requisito procedurale sostanziale, la violazione del Trattato CE e l'abuso di poteri da parte della Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione.

In primo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa avendo adottato una decisione che si discostava sostanzialmente dalla posizione formulata nella comunicazione degli addebiti.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione viola l'art. 253 CE, essendo erroneamente motivata e non identificando il momento iniziale delle presunte pratiche concordate.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la decisione contravviene all'art. 81 CE e all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1/2003  in quanto la Commissione non ha fornito prove sufficienti a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l'esistenza di una pratica concordata e di conseguenza non ha soddisfatto l'onere della prova.

In quarto luogo, la Artisjus deduce che la decisione viola l'art. 86, n. 2, CE, considerato che la ricorrente è un'impresa incaricata di svolgere servizi di interesse economico generale e che l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza prevista nella decisione impugnata ostacola lo svolgimento degli specifici incarichi ad essa attribuiti.

Secondo la ricorrente la Commissione ha fatto altresì un uso distorto dei poteri ad essa conferiti dall'art. 81 CE avendo eluso una procedura appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle circostanze del caso di specie. Inoltre, la ricorrente afferma che la decisione viola l'art. 151, n. 4, CE giacché non rispetta la diversità culturale. Infine, sostiene che la decisione viola il principio di certezza del diritto nei limiti in cui impone una condotta che la Commissione non ha, di fatto, definito.

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1 - Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori ("CISAC")

2 - Regolamento(CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole diconcorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)