Language of document : ECLI:EU:F:2016:173

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

20 luglio 2016 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa F‑19/12 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente nella causa principale,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta nella causa principale,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto da R. Barents (relatore), presidente, E. Perillo e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 29 febbraio 2016, la Commissione europea ha presentato al Tribunale la domanda di liquidazione delle spese in esame, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura, in esito all’ordinanza del Tribunale del 7 novembre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑19/12, EU:F:2013:176), emessa nella causa iscritta a ruolo con il numero F‑19/12 (in prosieguo: la «causa F‑19/12» o la «causa principale»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 105 del regolamento di procedura, rubricato «Spese ripetibili», così dispone:

«Salvo quanto altrimenti disposto dagli articoli 108 e 109 [del regolamento di procedura], sono considerate spese ripetibili:

(...)

c)      le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso di un agente, consulente o avvocato».

 Fatti all’origine della controversia

3        Nella causa F‑19/12, il sig. Marcuccio ha chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione del 14 settembre 2011, recante rigetto del suo reclamo del 15 maggio 2011 proposto contro la decisione del 28 febbraio 2011, e il pagamento di un’indennità di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno subìto. Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax alla cancelleria del Tribunale, in data 30 gennaio 2012, di un documento presentato come copia dell’originale dell’atto introduttivo depositato a mezzo posta.

4        Dopo uno scambio di memorie e la sospensione della causa per quasi quattro mesi, il Tribunale, con l’ordinanza emessa nella causa F‑19/12, ha respinto il ricorso per manifesta irricevibilità e disposto che il sig. Marcuccio dovesse sopportare l’integralità delle spese, come emerge rispettivamente dai punti 1 e 2 del dispositivo.

5        Per giustificare la condanna del ricorrente alle spese, il Tribunale si è basato sui seguenti elementi, indicati ai punti da 37 a 38 dell’ordinanza emessa nella causa F‑19/12:

«37      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura [nella versione allora applicabile], fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

38      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura [nella versione allora applicabile], il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione».

6        Il 28 marzo 2014 la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio nonché al suo difensore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un elenco di 26 decisioni giudiziarie, tra cui l’ordinanza emessa nella causa F‑19/12, nelle quali egli era stato condannato alle spese dalla Corte, dal Tribunale dell’Unione europea o dal Tribunale, nonché gli importi che essa reclamava per ogni causa. La somma richiesta per la causa F‑19/12 ammonta a EUR 2 500, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro, rappresentante della Commissione nella causa principale, ed è stata versata, con ordine di pagamento del 13 marzo 2014, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 23 maggio 2012 e dietro presentazione della corrispondente fattura datata 21 febbraio 2014.

7        Alla Commissione è stato recapitato l’avviso di ricevimento firmato dal difensore del sig. Marcuccio in data 7 aprile 2014 e dal sig. Marcuccio stesso in data 5 maggio 2014.

8        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito all’importo delle spese ripetibili, la Commissione ha proposto la domanda di liquidazione delle spese in esame.

 Conclusioni delle parti e procedimento

9        Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione ha chiesto che il Tribunale, pronunciandosi con ordinanza motivata, voglia:

–        fissare l’importo delle spese ripetibili nella causa F‑19/12 a EUR 2 500;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla domanda in esame fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

10      La domanda di liquidazione delle spese è stata regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al sig. Marcuccio in data 8 marzo 2016. È stata altresì notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 8 marzo 2016 al difensore del sig. Marcuccio nella causa principale.

11      Con la stessa lettera raccomandata dell’8 marzo 2016, la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio del fatto che il termine per il deposito delle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 13 aprile 2016, incluso il termine in ragione della distanza. Egli non ha, tuttavia, depositato osservazioni, né ha chiesto una proroga del termine.

12      La domanda di liquidazione delle spese ripetibili in esame è stata assegnata alla sezione del Tribunale che ha adottato l’ordinanza emessa nella causa F‑19/12, segnatamente la Prima Sezione.

 In diritto

 Argomenti della Commissione

13      La Commissione sostiene, anzitutto, di aver proposto la domanda di liquidazione delle spese entro un termine ragionevole. Citando l’ordinanza del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos (C‑323/06 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2012:49), essa afferma che l’istituzione titolare di un credito per spese dovute sulla base di una sentenza che condanna un funzionario o un ex funzionario a sostenerle può essa stessa adire il giudice che ha preso la decisione sul merito con una domanda di liquidazione. Tale ordinanza confermerebbe inoltre che gli onorari dell’avvocato a cui l’istituzione ha fatto ricorso per assisterla sono spese ripetibili. Peraltro, la giurisprudenza consentirebbe all’istituzione di reclamare gli onorari dell’avvocato stabiliti su una base forfettaria, almeno quando l’avvocato fornisce una stima, anche ex post, che giustifichi il numero di ore effettivamente consacrate alle attività in questione. Secondo la Commissione, le spese reclamate sono quindi integralmente ripetibili.

14      La Commissione fa poi valere che le prestazioni correlate agli EUR 2 500 richiesti corrispondono a un numero di ore ragionevole. La tariffa oraria di EUR 250 per le 9,75 ore nella causa F‑19/12 sarebbe peraltro pienamente conforme alla prassi in materia di funzione pubblica dell’Unione, trattandosi di un avvocato dotato di grandissima esperienza e competenza in tale campo. Del resto, il sig. Marcuccio non avrebbe fornito in alcun momento il minimo elemento che permettesse di dubitare della ragionevolezza di tale importo.

15      Per quanto riguarda, peraltro, la particolare difficoltà di detta causa, benché il Tribunale abbia respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile per ragioni di forma, la Commissione sostiene che la somma di EUR 2 500 rifletterebbe adeguatamente la specificità di detta causa, che riguardava una questione del tutto inedita con la quale il ricorrente chiedeva al Tribunale di constatare l’inesistenza dell’atto impugnato. Da un lato, l’avvocato della Commissione non avrebbe potuto essere a conoscenza delle ragioni che avrebbero portato il Tribunale a considerare il ricorso irricevibile, poiché la ragione dell’irricevibilità, dovuta al difetto di corrispondenza tra la firma manoscritta sull’originale e la firma contenuta nel testo del ricorso inviato via fax, derivava da elementi esclusivamente in possesso della cancelleria del Tribunale, il che non potrebbe dunque influire sulla ragionevolezza degli importi domandati. D’altro lato, l’avvocato della Commissione avrebbe dovuto confrontarsi con memorie poco comprensibili ricorrente.

16      La Commissione fa inoltre valere che la circostanza che l’istituzione abbia già trattato in gran parte la controversia prima dell’intervento di un avvocato non può bastare a presumere il carattere necessariamente limitato del lavoro che sarebbe stato svolto da tale avvocato nella causa principale, e non consente quindi, di per sé, di ravvisare l’irragionevolezza dell’importo degli onorari richiesto. Secondo la Commissione, la ragionevolezza dell’importo domandato deve infatti essere interpretata alla luce di quanto il Tribunale dell’Unione europea ha già stabilito nelle proprie ordinanze di liquidazione delle spese emesse nelle cause in cui il sig. Marcuccio era ricorrente, e in cui detto giudice ha rilevato che la presa in considerazione dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 29).

17      Infine, la Commissione chiede il pagamento di interessi di mora a partire dalla data di notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese fino alla data del pagamento effettivo delle stesse.

 Giudizio del Tribunale

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

18      Emerge dalla giurisprudenza che una domanda di liquidazione delle spese deve essere presentata entro un termine ragionevole, oltre il quale la parte che è stata condannata a sopportarle potrebbe legittimamente ritenere che la parte creditrice abbia rinunciato al suo diritto (v., in tal senso, ordinanze del 21 giugno 1979, Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 1, e del 17 aprile 1996, Air France/Commissione, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, punti da 10 a 12). Peraltro, secondo giurisprudenza, il carattere «ragionevole» di un termine deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti 28 e 33).

19      Nel caso di specie, la posta in gioco della controversia, che riguarda la ripetizione delle spese, presenta una certa importanza per la Commissione in ragione della somma coinvolta. Quanto al criterio della complessità della causa, la domanda di liquidazione delle spese in esame non può essere qualificata come complessa, segnatamente alla luce della costante giurisprudenza in materia.

20      Per quanto riguarda il comportamento delle parti, si deve in primo luogo rilevare che l’ordinanza emessa nella causa F‑19/12 è stata adottata il 7 novembre 2013, dato che la causa ha dovuto essere sospesa in attesa della decisione conclusiva del giudizio in una causa che riguardava lo stesso ricorrente e che ha dato luogo alla sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149). La Commissione ha presentato la propria domanda di rimborso delle spese al ricorrente, raggruppando le 26 cause in cui egli era stato condannato alle spese, con lettera del 28 marzo 2014, ossia all’incirca tre mesi dopo l’adozione dell’ultima ordinanza, intervenuta il 19 dicembre 2013. Orbene, un simile termine di tre mesi non eccede il termine ragionevole superato il quale il sig. Marcuccio avrebbe potuto legittimamente ritenere che la Commissione avesse rinunciato al suo diritto di ripetere le spese sostenute. Inoltre, neppure il termine di 23 mesi intercorso tra la lettera del 28 marzo 2014 e la proposizione della domanda di liquidazione delle spese in esame è irragionevole, dato che la Commissione ha voluto lasciare al ricorrente il tempo di reagire a tale lettera, tenuto conto delle somme coinvolte.

21      Pertanto, anche utilizzando come dies a quo del termine per la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese la data di notifica della decisione che pone fine al giudizio, l’intervallo di quasi due anni e quattro mesi trascorso, nella fattispecie, tra l’adozione dell’ordinanza nella causa principale e la proposizione della domanda di liquidazione delle spese in esame non è irragionevole, alla luce delle circostanze in fatto menzionate al punto precedente.

22      Dalle suesposte considerazioni consegue che la domanda di liquidazione delle spese in esame è ricevibile.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

–       Sul carattere ripetibile delle spese

23      Ai sensi dell’articolo 105, lettera c), del regolamento di procedura, sono considerate ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso di un agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 23).

24      Da costante giurisprudenza emerge che il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non è tenuto a prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanze del 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punto 22; del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 24, e del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punti 40 e 41).

25      Inoltre, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punto 41).

26      Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2012:147, punto 15).

27      A tale riguardo, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo ricade, pertanto, nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2012:147, punto 20), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa, nella causa principale, di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 14).

28      Nella presente fattispecie, la Commissione reclama un importo di EUR 2 500, corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese, oneri e costi.

29      Di conseguenza, dalla natura delle spese richieste si evince che esse hanno carattere di ripetibilità.

–       Sull’importo delle spese ripetibili

30      Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati al punto 25 della presente ordinanza, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il richiedente fornisca indicazioni precise (v., in tal senso, ordinanze del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2004:103, punto 23, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata, EU:T:2011:129, punto 68). Nello stesso senso, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese, giacché il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni del richiedente (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 16).

31      Per quanto riguarda le condizioni relative alla natura e all’oggetto della causa principale e alle difficoltà della medesima, si deve rilevare che la controversia si presentava, per natura e oggetto, come una causa in materia di funzione pubblica di una certa difficoltà, in quanto il ricorrente chiedeva al Tribunale di constatare l’inesistenza di un atto impugnato. Pur se il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile, poiché la firma dell’avvocato del ricorrente che figurava sul telefax era diversa da quella apposta sull’originale del ricorso depositato a mezzo posta, la Commissione ha dovuto redigere il controricorso, dato che gli elementi che hanno consentito al Tribunale di respingere il ricorso erano esclusivamente in possesso della cancelleria del Tribunale. L’avvocato della Commissione è stato dunque obbligato a sviluppare un’analisi articolata, in considerazione della particolare complessità del ricorso. L’interesse economico della controversia rivestiva altresì una certa importanza per il ricorrente, dato che egli aveva quantificato il danno da lui subìto nella somma di EUR 10 000.

32      Inoltre, con riferimento all’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, è giocoforza rilevare che le questioni di diritto sollevate non presentavano una grande complessità.

33      Infine, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 2 500, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno.

34      Come indicato ai punti 24 e 30 della presente ordinanza, il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese, mentre il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese.

35      A tale riguardo, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 9,75 ore il numero complessivo delle sue ore di lavoro, dedicate, segnatamente, per la causa F‑19/12, all’esame del ricorso di nove pagine, suddiviso in due motivi, e dei corrispondenti allegati, alla redazione del controricorso e alla negoziazione di un contratto di assistenza con il servizio giuridico della Commissione. Le spese d’ufficio della causa principale sono stimate in EUR 65.

36      Alla luce di quanto detto e dell’analisi dei criteri pertinenti per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili, appare che tanto il numero di ore di attività dell’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono congrui. Per quanto concerne le spese dell’avvocato, benché non sia stata fornita alcuna prova documentale relativa alle spese amministrative da esso sostenute, si deve constatare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell’importo chiesto, tali spese risultano appropriate.

37      Pertanto, appare equo valutare l’insieme delle spese ripetibili fissandone l’ammontare a EUR 2 500.

 Sulla domanda di interessi di mora

38      Si deve in primo luogo ricordare che, in forza dell’articolo 106 del regolamento di procedura, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale la constatazione dell’obbligo di pagare gli interessi di mora su una condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la determinazione del tasso applicabile (ordinanza del 24 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, punto 32).

39      Nella specie, la Commissione chiede al Tribunale di condannare il sig. Marcuccio a versarle interessi di mora sull’importo delle spese da rimborsare, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza. Una tale domanda di interessi di mora è ricevibile e fondata.

40      Occorre quindi, conformemente alla domanda della Commissione, disporre che l’importo delle spese ripetibili sia produttivo, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, di interessi di mora al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di tre punti e mezzo.

41      Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che l’importo complessivo delle spese ripetibili dalla Commissione nei confronti del sig. Marcuccio nella causa F‑19/12 è pari a EUR 2 500, oltre a interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑19/12 è fissato in EUR 2 500.

2)      La somma menzionata al punto 1 è produttiva di interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo.

Lussemburgo, 20 luglio 2016

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Lingua processuale: l’italiano.