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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione.

(Causa C-178/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo e il francese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente)

Altre parti nel procedimento: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

L’Ungheria richiede, con la sua impugnazione, che la Corte voglia:

in primo luogo,

annullare la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2018 dal Tribunale nelle cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, e Ayuntamiento de Madrid/Commissione europea, e dichiarare l’irricevibilità dei ricorsi presentati dallaVille de Paris, dalla Ville de Bruxelles e dall’Ayuntamiento de Madrid;

in via subordinata,

annullare parzialmente il dispositivo della sentenza nei limiti in cui viene fissato un termine di dodici mesi, computati a partire dalla data in cui la sentenza passerà in giudicato, per il mantenimento degli effetti della disposizione annullata dalla sentenza e, contemporaneamente, disporre che gli effetti della disposizione annullata si mantengano fino all’adozione della nuova normativa che sostituirà tali disposizioni:

in ultimo,

condannare le parti ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale alle spese relative al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, il governo ungherese si oppone, da un lato, a quanto si dichiara nella sentenza impugnata in materia di ricevibilità e, conseguentemente, di ricevibilità dei ricorsi di annullamento, e, d’altro lato, alla valutazione compiuta nella sentenza impugnata in merito agli effetti nel tempo delle disposizioni annullate e alla statuizione che ne è derivata.

A giudizio del governo ungherese, il Tribunale giunge erroneamente, nella sentenza impugnata, alla conclusione che il regolamento 2016/646 1 non necessita di alcuna misura di esecuzione nei confronti delle parti ricorrenti e che detto regolamento le coinvolge direttamente, e che, pertanto, le stesse sono legittimate a presentare un ricorso in forza dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. In realtà, il regolamento 2016/646 necessita di misure di esecuzione anche nei riguardi delle parti ricorrenti, e, d’altra parte, non le coinvolge direttamente, dato che non ingenera la limitazione che gli attribuisce la sentenza impugnata in relazione alle misure restrittive dell’uso dei veicoli adottate o pianificate dalle parti ricorrenti.

D’altra parte, secondo il governo ungherese, il Tribunale viola nella sentenza impugnata il principio di certezza del diritto nel fissare un termine massimo di dodici mesi per la conservazione degli effetti della disposizione annullata, dato che detto lasso di tempo non può considerarsi sufficiente affinché si giunga all’adozione di una normativa che sostituisca questa disposizione. Il ridotto termine di conformazione concesso alle imprese non è sufficiente per adeguarsi alle disposizioni modificate, né tantomeno si è prevista l’attenuazione dei danni imprenditoriali già stimati. Durante il periodo compreso tra la cessazione degli effetti transitori della disposizione annullata e l’adozione della nuova normativa si creerà una situazione contraria al principio di certezza del diritto e si violeranno gravemente i diritti tanto dei produttori di veicoli quanto dai consumatori.

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1 Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU 2016, L 109, pag. 1).