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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 26 febbraio 2019 – der Spenner GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-189/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: der Spenner GmbH & Co. KG

Resistente: Bundesrepublik Deutschland (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 9, paragrafo 9, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 (2011/278/UE), parta dal presupposto che l’ampliamento sostanziale della capacità di un impianto esistente sia avvenuto nel periodo di riferimento determinato dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione stessa (2011/278/UE).

Se l’articolo 9, paragrafo 9, primo comma, in combinato disposto con il paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE debba essere interpretato, in relazione ad ampliamenti sostanziali di capacità, nel senso che per determinare il livello storico di attività per il periodo di riferimento che va dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 occorre detrarre il livello storico di attività relativo alla capacità aggiunta, (anche) se l’ampliamento sostanziale della capacità è avvenuto nel periodo di riferimento che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.

a) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

Se l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro deve provvedere essa stessa a stabilire il periodo di riferimento, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 o dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, oppure se lo Stato membro possa lasciare la scelta del periodo di riferimento al gestore dell’impianto. [Or. 3]

b) Nel caso in cui lo Stato membro possa lasciare la scelta del periodo di riferimento al gestore dell’impianto:

Se lo Stato membro debba basarsi sul periodo di riferimento in cui risulta il livello storico di attività più elevato, anche se ai sensi del diritto nazionale il gestore dell’impianto può scegliere liberamente tra i periodi di riferimento e intende optare per quello che presenta i livelli storici di attività più bassi.

4)    Se la decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l’istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , debba essere interpretata nel senso che, nel caso di assegnazioni antecedenti il 1° marzo 2017, si applichi il fattore di correzione transettoriale nella versione originale di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448/UE per gli anni dal 2013 al 2020, e in caso di ulteriori assegnazioni di quote di emissioni dopo il 28 febbraio 2017, sulla base di una decisione giurisdizionale, alla quantità complessiva di quote in eccesso il periodo dal 2013 al 2020, o solo alla quantità assegnata in eccesso per gli anni dal 2018 al 2020.

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1 GU 2011, L 130, pag. 1.

2 GU 2017, L 19, pag. 93.