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Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 – Repubblica di Lituania contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-541/20)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania, rappresentata da: K. Dieninis, V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, R. Dzikovič, A. Kisieliauskaitė, G. Taluntytė e R. Petravičius, advokatas,

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2020/1057 1 , che stabilisce gli obblighi di applicazione delle norme sul distacco dei lavoratori alle operazioni di trasporto e di cabotaggio internazionali (transfrontaliere) ai fini della direttiva 96/71/CE. Qualora non sia possibile annullare l’articolo 1, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2020/1057 senza modificare la sostanza di tale direttiva, la Repubblica di Lituania chiede che la direttiva 2020/1057 sia annullata integralmente;

annullare l’articolo 1, paragrafo 6, lettera d), del regolamento n. 2020/1054 2 nella parte in cui l’obbligo ivi previsto impone alle imprese di trasporto di garantire che i conducenti ritornino al loro luogo di residenza o alla sede di attività dell’impresa ogni quattro settimane. Qualora non sia possibile annullare tale parte di detta disposizione, la Repubblica di Lituania chiede che tale disposizione sia annullata integralmente;

annullare l’articolo 3 del regolamento 2020/1054 nella parte in cui prevede che le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 561/2006 entrino in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento 2020/1054 (20 agosto 2020). Qualora non sia possibile annullare l’articolo 3 del regolamento 2020/1054 senza incidere sulle altre disposizioni di tale regolamento, la Repubblica di Lituania chiede che il regolamento 2020/1054 sia annullato integralmente;

Condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Lituania basa il suo ricorso sui seguenti motivi:

1.    Nella parte in cui prevede l’obbligo di applicare le norme sul distacco dei lavoratori a operazioni internazionali non bilaterali (transfrontaliere) e di cabotaggio, l’articolo 1, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2020/1057 è contrario:

1.1    al principio della parità di trattamento, in quanto la ripartizione selettiva delle operazioni di trasporto è del tutto infondata e dà luogo a un doppio livello di retribuzione per i lavoratori che lavorano nella stessa impresa, sebbene la natura del loro lavoro sia la stessa. Di conseguenza, le norme che disciplinano il distacco sono state poste in assenza di criteri oggettivi, violando così il principio della «parità di retribuzione a parità di lavoro» e ignorando il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

1.2    al principio di proporzionalità, in quanto le istituzioni dell’UE (i) hanno previsto regimi retributivi diversi per i conducenti che svolgono lo stesso lavoro; (ii) non hanno tenuto conto delle caratteristiche particolari delle operazioni di trasporto internazionale; (iii) non hanno tenuto conto del livello eccezionalmente elevato di mobilità di coloro che lavorano nel settore dei trasporti internazionali; (iv) hanno imposto, tramite i criteri da esse stabiliti, un onere amministrativo ingiustificabilmente gravoso alle piccole e medie imprese, commettendo così un errore manifesto e adottando una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito;

1.3    ai principi della corretta procedura legislativa, in quanto le istituzioni dell’UE erano tenute a effettuare una valutazione dell’impatto delle disposizioni controverse o a fornire una giustificazione sulla non necessità di tale valutazione.

2.    L’articolo 1, paragrafo 6, lettera d), del regolamento n. 2020/1054, che impone alle imprese di trasporto l’obbligo di garantire che i loro conducenti ritornino ogni quattro settimane nel loro luogo di residenza o presso la sede delle attività dell’impresa, è contrario:

2.1    all’articolo 45 TFUE, in quanto l’obbligo imposto ai conducenti di ritornare nel luogo di residenza o nel centro operativo dell’impresa, senza che sia loro concessa alcuna possibilità di scegliere autonomamente dove trascorrere il loro periodo di riposo, viola la loro libertà di circolazione in quanto lavoratori;

2.2     all’articolo 26 TFUE e al principio generale di non discriminazione, in quanto si limita la libera circolazione dei lavoratori e coloro che lavorano per le imprese di trasporto site negli Stati membri periferici sono oggetto di discriminazione, essendo obbligati a ritornare nel loro luogo di residenza o nella sede delle attività dell’impresa per riposarsi, in quanto sono per tale motivo costretti a percorrere distanze considerevoli e a perdere molto più tempo rispetto ai conducenti che lavorano per le imprese di trasporto degli Stati membri situate al centro e nei pressi del centro dell’Unione europea; per attuare la disposizione sul ritorno dei lavoratori, le imprese di trasporto site negli Stati membri periferici si troveranno in una situazione sfavorevole rispetto alle altre imprese operanti nel mercato interno;

2.3    all’articolo 3, paragrafo 3, TUE; agli articoli 11 e 191 TFUE e alla politica dell’UE sull’ambiente e il cambiamento climatico, in quanto l’obbligo di garantire il ritorno obbligatorio dei conducenti ogni quattro settimane provocherà un aumento artificiale del traffico stradale nell’Unione europea e del numero di conducenti che rientrano con rimorchi vuoti, del numero delle altre operazioni di trasporto organizzate; della quantità di carburante consumato e delle emissioni di CO2 nell’ambiente;

2.4    al principio di proporzionalità, in quanto l’obbligo di regolare ritorno dei conducenti previsto da tale disposizione è una misura manifestamente sproporzionata e inappropriata rispetto all’obiettivo dichiarato pubblicamente di migliorare le condizioni di riposo dei lavoratori.

3.    L’articolo 3 del regolamento n. 2020/1054, che stabilisce la data di entrata in vigore di detto regolamento (20 agosto 2020) senza prevedere alcun periodo transitorio, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di applicare immediatamente (i) le modifiche apportate all’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006, che vietano i periodi di riposo all’interno della cabina del veicolo, e (ii) le modifiche apportate all’articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento n. 561/2006, relative all’obbligo di garantire che i conducenti ritornino nel luogo di residenza ogni quattro settimane, è contrario:

3.1    al principio di proporzionalità, in quanto, nel fissare in 20 giorni il termine dilatorio di entrata in vigore, le istituzioni dell’UE (i) non hanno tenuto conto del fatto che, per ragioni oggettive e in assenza di un periodo transitorio, gli Stati membri e i trasportatori non sono in grado di adeguarsi agli obblighi come modificati e (ii) non hanno fornito alcuna argomentazione per giustificare l’urgenza di far entrare in vigore tali nuovi obblighi;

3.2    all’obbligo di motivazione, previsto dall’articolo 296 del TFUE, in quanto le istituzioni dell’UE, nell’esaminare la proposta, erano a conoscenza, tramite l’analisi d’impatto e altre fonti, che (i) il divieto di dormire in cabina durante i periodi in questione sarebbe nella pratica inapplicabile per la maggioranza degli Stati membri (a causa dell’inadeguata disponibilità di alloggi alternativi) e per le imprese di trasporto, (ii) l’obbligo di garantire che i conducenti ritornino nel loro luogo di residenza o nella sede dell’attività dell’impresa comporterebbe difficoltà pratiche, in quanto le norme di attuazione di tale obbligo non sono chiare, ragion per cui le istituzioni dell’UE avrebbero dovuto fornire argomenti per giustificare l’assenza di un periodo transitorio o il mancato differimento dell’entrata in vigore della normativa;

3.3    al principio di leale collaborazione, in quanto le istituzioni dell’UE non solo non hanno giustificato in alcun modo la necessità di assicurare l’immediata entrata in vigore del divieto di trascorrere la notte in cabina durante i periodi in questione e dell’obbligo di garantire che i conducenti tornino al loro luogo di residenza, ma non hanno nemmeno tenuto conto dei dati presentati dagli Stati membri e dalle parti interessate in merito agli ostacoli oggettivi e alla necessità di prevedere un periodo transitorio che avrebbe consentito di prepararsi per le norme modificate.

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1 Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).

2 Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).