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Ricorso proposto l'11 ottobre 2018 – Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-635/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e A. C. Becker, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo superato i valori limite annuali del biossido di azoto (NO2) in 26 zone per la valutazione e il controllo della qualità dell’aria (DEZBXX0001A agglomerato di Berlino, DEZCXX0007A agglomerato di Stoccarda, DEZCXX0043S provincia di Tubinga, DEZCXX0063S provincia di Stoccarda, DEZCXX0004A agglomerato di Friburgo, DEZCXX0041S provincia di Karlsruhe [senza agglomerati], DEZCXX0006A agglomerato di Mannheim/Heidelberg, DEZDXX0001A agglomerato di Monaco, DEZDXX0003A agglomerato di Norimberga/Fürth/Erlangen, DEZFXX0005S zona III Assia centrale e settentrionale, DEZFXX0001A agglomerato I [Reno-Meno], DEZFXX0002A agglomerato II [Kassel], DEZGLX0001A agglomerato di Amburgo, DEZJXX0015A Grevenbroich [bacino renano di lignite], DEZJXX0004A Colonia, DEZJXX0009A Düsseldorf, DEZJXX0006A Essen, DEZJXX0017A Duisburg, Oberhausen, Mülheim, DEZJXX0005A Hagen, DEZJXX0008A Dortmund, DEZJXX0002A Wuppertal, DEZJXX0011A Aquisgrana, DEZJXX0016S aree urbane e zone rurali nella Renania Settentrionale-Vestfalia, DEZKXX0006S Magonza, DEZKXX0007S Worms/Frankenthal/Ludwigshafen, DEZKXX0004S Coblenza/Neuwied) e il valore limite orario del NO2 in due di tali zone (DEZCXX0007A agglomerato di Stoccarda e DEZFXX0001A agglomerato I [Reno-Meno]) dal 2010, in modo sistematico e costante, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE 1 ;

dichiarare che dall’11 giugno 2010 la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo e terzo comma, in combinato disposto con l’allegato XV, parte A, della medesima direttiva, in particolare all’obbligo di ridurre al minimo il periodo di superamento nelle 26 zone di cui trattasi;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal 2010 la Repubblica federale di Germania ha superato, in modo sistematico e costante, i limiti annuali e orari di NO2, rispettivamente in 26 e in 2 zone, quali stabiliti nell’allegato XI [della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa]. Ciò costituirebbe una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI di quest’ultima.

Contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo e terzo comma, in combinato disposto con l’allegato XV della direttiva, dall’11 giugno 2010 la Repubblica federale di Germania ha omesso di predisporre misure nei piani per la qualità dell’aria delle 26 zone di cui trattasi affinché il periodo di superamento fosse il più breve possibile. L'inadeguatezza delle misure risulterebbe, in particolare, dalla durata, dalla tendenza e dall'entità del superamento dei valori limite nonché dall’esame dei piani per la qualità dell'aria elaborati per le zone in questione.

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1 GU 2008, L 152, pag. 1.