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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 23 aprile 2019 – KS, MHK / The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General

(Causa C-322/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: KS, MHK

Resistenti: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini dell’interpretazione di un atto di diritto dell’Unione applicabile in un determinato Stato membro, si possa tenere conto di un atto adottato contestualmente e che non si applica a tale Stato Membro.

Se l’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE 1 (Direttiva sulle condizioni di accoglienza) (rifusione) sia applicabile a una persona nei cui confronti sia stata adottata una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2003 2 (Dublino III).

Se uno Stato membro, nel dare attuazione all’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE (Direttiva sulle condizioni di accoglienza) (rifusione), possa adottare una misura generale che, di fatto, attribuisca ai richiedenti suscettibili di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2003 (Dublino III) qualsiasi ritardo nella decisione di trasferimento o ad essa successivo.

Se, nel caso in cui un richiedente lasci uno Stato membro senza aver chiesto protezione internazionale in tale Stato, si rechi in un altro Stato membro dove presenti domanda di protezione internazionale e divenga destinatario di una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2003 (Dublino III) che lo ritrasferisca nel primo Stato membro, il conseguente ritardo nel trattamento della domanda di protezione possa essere attribuito al richiedente ai fini dell’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE (Direttiva sulle condizioni di accoglienza) (rifusione).

Se, nel caso in cui un richiedente sia suscettibile di trasferimento verso un altro Stato membro ai sensi regolamento (UE) n. 604/2003 (Dublino III), ma tale trasferimento sia ritardato a causa del ricorso giurisdizionale intentato dal richiedente, la cui conseguenza sia di sospendere il trasferimento in virtù di un ordine di sospensione emesso dal tribunale, il ritardo risultante nel trattamento della domanda di protezione internazionale possa essere attribuito al richiedente ai fini dell’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE (Direttiva sulle condizioni di accoglienza) (rifusione), e ciò in linea generale oppure nell’ipotesi particolare in cui venga accertato, nell’ambito del procedimento di ricorso giurisdizionale, che quest’ultimo è infondato, manifestamente o meno, oppure configura un abuso del processo.

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1 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

2 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).