Language of document : ECLI:EU:F:2009:41

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 aprile 2009

Causa F‑115/07

Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz e Lidia Noworyta

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità forfettaria per ore straordinarie – Art. 3 dell’allegato VI dello Statuto – Art. 56 dello Statuto – Norme interne relative all’indennità fortettaria per ore straordinarie – Norme interne relative al compenso per le ore straordinarie – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale le sig.re Balieu-Steinmetz e Noworyta chiedono, da una parte, di dichiarare illegittimo l’art. 1 delle norme interne relative all’indennità forfettaria per ore straordinarie, adottate dal segretario generale del Parlamento ai sensi dell’art. 3 dell’allegato VI dello Statuto, dall’altra, di annullare la decisione implicita del Parlamento 13 novembre 2006, con cui viene respinta la domanda della sig.ra Balieu-Steinmetz del 13 luglio 2006, nonché la decisione del Parlamento 18 dicembre 2006, con cui viene respinta la domanda della sig.ra Noworyta del 5 luglio 2006, domande dirette ad ottenere il pagamento dell’indennità forfettaria di cui sopra.

Decisione: La decisione del Parlamento 13 novembre 2006, recante rigetto implicito della domanda della sig.ra Balieu-Steinmetz del 13 luglio 2006, nonché la decisione del Parlamento 18 dicembre 2006, con cui viene respinta la domanda della sig.ra Noworyta del 5 luglio 2006, sono annullate. Il Parlamento sopporterà l’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro un atto di portata generale

(Art. 236 CE; Statuto dei funzionari, art. 90)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Limiti – Vantaggio concesso illegittimamente – Diniego di concessione di un’indennità forfettaria ad un funzionario malgrado la percezione di tale indennità da parte di altri funzionari in una situazione analoga

1.      Il giudice comunitario della funzione pubblica non è competente a statuire su una domanda che mira direttamente a veder accertata l’illegittimità di una disposizione di applicazione generale, come una disposizione dello Statuto dei funzionari.

(v. punto 20)

2.      Viola il principio di parità di trattamento la decisione di un’istituzione di negare la concessione di un’indennità forfettaria ad un funzionario, mentre altri funzionari in una situazione analoga la percepiscono, decisione fondata sull’illegittimità del pagamento di tale indennità a questi ultimi, qualora tale istituzione non possa comprovare in maniera adeguata che il pagamento di tale indennità a tali funzionari è privo di fondamento giuridico, dato che gli atti delle istituzioni comunitarie godono del resto di una presunzione di legittimità.

(v. punti 28‑30, 32, 36 e 42)

Riferimento:

Corte: 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento (Racc. pag. 3465, punti 13‑15)

Tribunale di primo grado: 14 maggio 1991, causa T‑30/90, Zoder/Parlamento (Racc. pag. II‑207, punto 26); 19 novembre 1996, causa T‑272/94, Brulant/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑513 e II‑1397, punto 35); 22 febbraio 2000, causa T‑22/99, Rose/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑115, punto 39); 13 luglio 2000, causa T‑157/99, Griesel/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑699, punto 25); 8 luglio 2003, causa T‑65/02, Chetaud/Parlamento (non pubblicata nella Raccolta, punto 44); 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione (Racc. pag. II‑4441, punto 77), e 30 novembre 2006, causa T‑379/04, J/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑313 e II‑A‑2‑1575, punto 79)

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81)