Language of document : ECLI:EU:F:2012:129

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

18 settembre 2012

Causa F‑96/09

Eva Cuallado Martorell

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione a partecipare alla prova orale a seguito dei risultati ottenuti nelle prove scritte – Domande di riesame – Diritto specifico dei candidati di accedere a talune informazioni che riguardano – Obiettivo e portata – Diritto di accedere alle prove scritte corrette – Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Cuallado Martorell chiede, in sostanza, l’annullamento, da una parte, della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/130/08, indetto dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), di non ammetterla a partecipare alla prova orale, dall’altra, delle decisioni con cui le è stata rifiutata la comunicazione delle sue prove scritte corrette e della scheda di valutazione individuale riguardante tali prove.

Decisione: Il ricorso è respinto. La commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle sostenute dalla ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Bando di concorso – Riconoscimento di un diritto di accesso a talune informazioni per i candidati esclusi – Mancato rispetto di tale diritto da parte dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Illecito di cui l’amministrazione deve rispondere

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, 42 e 47)

2.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Requisiti di forma – Carattere sufficientemente esplicito

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

3.      Funzionari – Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Accesso alle prove effettuate nell’ambito di un concorso per l’assunzione di funzionari dell’Unione – Assoggettamento al regime dello Statuto dei funzionari – Obbligo di comunicare le prove scritte corrette ai candidati esclusi – Insussistenza – Rispetto della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 6; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

4.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori

(Statuto dei funzionari, art. 25; allegato III, art. 6)

5.      Funzionari – Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte vittoriosa alle spese

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 87, §§ 1 e 2, e 88)

1.      Se un bando di concorso riconosce ai candidati esclusi il diritto specifico di accedere a talune informazioni che li riguardino direttamente e individualmente affinché essi possano ricevere informazioni e documenti che possano consentir loro di prendere, con piena cognizione di causa, una decisione quanto all’utilità di contestare o meno la decisione di escluderli dal concorso, il rigoroso rispetto da parte dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di detto diritto, per quanto riguarda tanto il contenuto dello stesso quanto il termine di risposta, è l’espressione degli obblighi che discendono dal principio di buona amministrazione, dal diritto di accesso del pubblico ai documenti e dal diritto ad un ricorso effettivo, conformemente agli articoli 41, 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, il mancato rispetto da parte dell’EPSO di questo diritto specifico, oltre a poter condurre taluni candidati esclusi a proporre ricorsi o reclami senza disporre di dati sufficienti, è di natura tale da costituire un illecito amministrativo che può far sorgere, se del caso, un diritto a risarcimento danni in capo al candidato.

(v. punti 46-48)

2.      Un reclamo non deve presentare una forma particolare. È sufficiente che esso manifesti, chiaramente e in maniera precisa, la volontà del ricorrente di impugnare una decisione adottata nei suoi confronti. D’altra parte, l’amministrazione deve esaminare i reclami con spirito di apertura ed è sufficiente, per ritenere che essa si trovi in presenza di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, che un motivo sia stato preliminarmente sollevato, nell’ambito del procedimento amministrativo, in maniera sufficientemente chiara perché l’autorità che ha il potere di nomina sia stata in grado di conoscere le censure formulate dall’interessato contro la decisione contestata.

Nondimeno, poiché lo scopo del procedimento precontenzioso è la composizione amichevole di una controversia che sorge al momento del reclamo, la detta autorità dev’essere in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa gli argomenti formulati dall’interessato contro una decisione amministrativa. Di conseguenza, il reclamo deve contenere, in ogni caso, un’esposizione dei motivi e degli argomenti fatti valere contro la decisione amministrativa nei cui confronti esso è diretto.

(v. punti 60 e 61)

Riferimento:

Corte: 31 maggio 1988, Rousseau/Corte dei conti, 167/86 (punto 8); 14 luglio 1988, Aldinger e Virgili/Parlamento, 23/87 e 24/87 (punto 13)

Tribunale di primo grado: 7 marzo 1996, Williams/Corte dei conti, T‑146/94 (punto 44); 13 gennaio 1998, Volger/Parlamento, T‑176/96 (punto 65): 16 febbraio 2005, Reggimenti/Parlamento, T‑354/03 (punto 43)

3.       In materia di accesso, per i candidati ai concorsi, alle loro prove scritte nonché alle schede di valutazione di tali prove da parte della commissione giudicatrice, l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto costituisce una disposizione specifica che deroga alle norme generali del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, poiché essa disciplina l’accesso a tipi di documenti specifici. Tale disposizione, ai sensi della quale i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, osta sia alla divulgazione delle posizioni assunte dai singoli componenti della commissione giudicatrice, sia alla rivelazione di tutti gli elementi relativi a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati. Ne consegue che, qualora il diritto di accesso ai documenti previsto dal regolamento n. 1049/2001 non sia applicabile, l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto non obbliga l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a comunicare ai candidati le loro prove scritte corrette.

Pertanto, quando un’istituzione dell’Unione rifiuti di comunicare ad un candidato la sua prova scritta corretta, quest’ultimo non può validamente fondarsi sulla nozione di trasparenza per mettere in discussione l’applicabilità dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

Non è tuttavia men vero che l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto persegue una finalità propria giustificata da motivi di interesse pubblico, e riguarda in maniera specifica l’accesso ai lavori della commissione giudicatrice. Orbene, anche se il bando di concorso riconosce ai candidati esclusi il diritto specifico di accedere a informazioni relative alla loro partecipazione al concorso, tale diritto non è assoluto né illimitato ma consiste nel diritto di ottenere una copia della loro prova scritta e la scheda di valutazione individuale della loro prova scritta con il punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice.

(v. punti 81, 84, 85, 95, 96 e 99)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P (punto 24)

Tribunale di primo grado: 27 marzo 2003, Martínez Páramo e a./Commissione, T‑33/00 (punto 44); 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03 (punto 56); 14 luglio 2005, Le Voci/Consiglio, T‑371/03 (punto 124)

4.      L’obbligo di motivazione di una decisione lesiva ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. L’obbligo di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve di conseguenza tener conto della natura dei lavori di cui trattasi che comportano, in generale, almeno due fasi distinte, ossia, in primo luogo, l’esame delle candidature, per selezionare i candidati ammessi al concorso, e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei. La seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice è innanzi tutto di natura comparativa e, pertanto, coperta dal segreto inerente a tali lavori. I criteri di correzione adottati dalla commissione giudicatrice preliminarmente alle prove fanno parte integrante delle valutazioni di natura comparativa che la commissione giudicatrice dà sui meriti rispettivi dei candidati. Tali criteri sono pertanto coperti dal segreto delle deliberazioni, allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice. Le valutazioni di natura comparativa date dalla commissione giudicatrice sono espresse dai punteggi che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tenuto conto del segreto che deve caratterizzare i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice, dato che quest’ultima non è tenuta a precisare le risposte dei candidati che sono state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte sono state giudicate insufficienti.

(v. punto 88)

Riferimento:

Corte: Parlamento/Innamorati, cit. (punti 23‑31)

Tribunale di primo grado: Martínez Páramo e a./Commissione, cit. (punti 43‑52)

Tribunale della funzione pubblica: 30 aprile 2008, Dragoman/Commissione, F‑16/07 (punto 63)

5.      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo del regolamento stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’articolo 88 del detto regolamento, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, in particolare qualora essa abbia causato all’altra parte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

Si deve fare applicazione del detto articolo 88 nel caso in cui l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) sia venuto meno al suo obbligo figurante nel bando di concorso e consistente nel fornire ad un candidato che ne faccia richiesta e che presenti successivamente un reclamo poi un ricorso, informazioni supplementari in ordine alla sua partecipazione al concorso. A questo proposito, anche se le informazioni richieste non fossero indispensabili ai fini della redazione del reclamo, non può essere escluso che, ove il ricorrente ne avesse disposto tempestivamente, egli avrebbe potuto meglio preparare il reclamo e il ricorso, o addirittura decidere di non presentare alcun ricorso.

(v. punti 111 e 112)