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Ricorso presentato il 12 maggio 2006 -Hinderyckx / Consiglio

(Causa F-57/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jacques Hinderyckx (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J.A. Martin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado B*8 all'atto del procedimento di promozione per l'esercizio 2005;

promuovere il ricorrente al grado B*8;

condannare il convenuto a pagare al ricorrente la somma di 2 400 euro a titolo di risarcimento di ogni danno causato;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, entrato in servizio presso il Parlamento europeo il 1° aprile 1994, è stato trasferito presso il Segretariato generale del Consiglio il 16 luglio 2004, in qualità di dipendente di grado B*7. Nel suo ricorso, egli contesta la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) di non promuoverlo al grado B*8 all'atto del procedimento di promozione per l'esercizio 2005.

Il ricorrente deduce due motivi, di cui il primo si fonda sul combinato effetto della sua anzianità nel grado e dell'eccellenza delle sue prestazioni presso il Parlamento europeo.

Nel quadro del suo secondo motivo, il ricorrente fa valere che l'APN avrebbe dovuto spiegare come il procedimento utilizzato dal Comitato Consultivo di Promozione (CCP) abbia tenuto conto delle differenze tra le strutture dei modelli di rapporto informativo del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre il ricorrente sostiene che per assicurare pari opportunità ai candidati provenienti da istituzioni differenti, il Consiglio avrebbe dovuto dotarsi di regole precise, conformi allo Statuto e capaci di garantire la parità di trattamento nello scrutinio per merito comparativo. In assenza di tali regole, il Consiglio sarebbe stato condotto ad adottare decisioni discrezionali.

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