Language of document : ECLI:EU:F:2010:120

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

30 settembre 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Art. 64 dello Statuto — Art. 3, n. 5, primo comma, e art. 9 dell’allegato XI dello Statuto — Coefficiente correttore — Parità di trattamento»

Nella causa F-29/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Giorgio Lebedef e Trevor Jones, funzionari della Commissione europea, residenti rispettivamente in Senningerberg (Lussemburgo) e in Ernzen (Lussemburgo), rappresentati dagli avv.ti F. Frabetti e J.-Y. Vergnaud,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra K. Zieleśkiewicz e dal sig. M. Bauer, in qualità di agenti,

interveniente,


IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione),

composto dai sigg. P. Mahoney, presidente, H. Kreppel e S. Van Raepenbusch (relatore), giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2009, i sigg. Lebedef e Jones chiedono l’annullamento di un’asserita decisione della Commissione delle Comunità europee con la quale tale istituzione ha rifiutato di portare il potere di acquisto dei funzionari in servizio a Lussemburgo (Lussemburgo) ad un livello equivalente a quello dei funzionari in servizio a Bruxelles (Belgio) e, in subordine, l’annullamento dei loro fogli paga a partire dal mese di giugno 2008.

 Contesto normativo

2        L’art. 64 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:

«Alla retribuzione del funzionario espressa in euro, viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

(…) Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1°gennaio 1962, pari al 100%».

3        L’art. 1 dell’allegato XI dello Statuto, intitolato «Modalità d’applicazione degli artt. 64 e 65 dello Statuto», stabilisce quanto segue:

«1. Relazione dell’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat)

Ai fini dell’esame previsto all’articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull’andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles ed alcune sedi di servizio negli Stati membri e sull’andamento del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

(…)

3. Andamento del costo della vita fuori Bruxelles (parità economiche e indici impliciti)

(…)

d)      L’andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento è calcolato sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell’indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.

(…)».

4        L’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto stabilisce che:

«Alle retribuzioni non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo».

5        Ai sensi dell’art. 5, n. 3, dell’allegato XI dello Statuto:

«Per ciascuna delle sedi di servizio per la quale è stato fissato un coefficiente correttore (ad esclusione del Belgio e del Lussemburgo) viene stabilita una stima delle parità economiche menzionate all’articolo 1, paragrafo 3, valida per il mese di dicembre. L’andamento del costo della vita è calcolato secondo le modalità definite all’articolo 1, paragrafo 3».

6        Infine, l’art. 9, n. 1, dell’allegato XI dello Statuto così dispone:

«Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l’amministrazione di un’istituzione [dell’Unione europea] o i rappresentanti dei funzionari [dell’Unione europea] in una sede di servizio determinata possono chiedere l’istituzione di un coefficiente correttore specifico per la sede considerata.

La domanda a tal fine presentata deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, sull’arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d’acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (ad eccezione dei Paesi Bassi, dove L’Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5%) e duratura, la Commissione presenta una proposta di fissazione di un coefficiente correttore per la sede considerata».

 Fatti

7        Il 28 ottobre 2005, il sig. M. Ott, presidente del sindacato Solidarité européenne, ritenendo che il potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Lussemburgo mostrasse da qualche anno segni di costante diminuzione rispetto a quello dei funzionari in servizio a Bruxelles, inviava al sig. S. Kallas, vice-presidente della Commissione, una nota con cui chiedeva di avviare uno studio sulla possibilità di attribuire un coefficiente correttore a Lussemburgo.

8        Con lettera 29 novembre 2005, il sig. Kallas rispondeva che avviare lavori per l’istituzione di un coefficiente correttore per Lussemburgo non era nell’interesse del personale in quanto, in particolare, una siffatta misura avrebbe richiesto una modifica dello Statuto, con il rischio di dover rinegoziare il metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni, cui si sarebbe pervenuti «in esito a lunghe e difficili trattative nel contesto della riforma».

9        Il 3 aprile 2007, il collettivo sindacale interistituzionale, che riunisce varie organizzazioni sindacali e professionali del Parlamento europeo, della Commissione e della Corte di giustizia dell’Unione europea, inviava al direttore generale di Eurostat una nota con cui lo invitava ad intraprendere uno studio al fine di stabilire il carattere sensibile della distorsione del potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Lussemburgo, rispetto a quelli in servizio a Bruxelles e ad avviare la procedura di cui all’art. 9 dell’allegato XI dello Statuto al fine di istituire un coefficiente correttore specifico per Lussemburgo.

10      Con nota 6 giugno 2007, il direttore generale di Eurostat rispondeva che le domande intese ad ottenere la determinazione di un coefficiente correttore non rientravano nella competenza di Eurostat e dovevano essere indirizzate alla direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» della Commissione.

11      Con nota 12 aprile 2008, diverse organizzazioni sindacali e professionali, unite in fronte sindacale comune, chiedevano al direttore generale della DG «Personale e amministrazione» una concertazione interistituzionale relativamente alla perdita del potere d’acquisto del personale delle istituzioni.

12      Con lettera 12 settembre 2008, registrata dall’amministrazione il 15 settembre del medesimo anno, i ricorrenti presentavano un reclamo contro i loro fogli paga del giugno 2008, i quali riportavano una correzione dell’adeguamento delle retribuzioni effettuata alla fine dell’anno 2007 che non conteneva, tuttavia, i coefficienti correttori relativi alla loro sede di servizio, nonché contro i fogli paga dei mesi successivi.

13      Con decisione 17 dicembre 2008, notificata con lettera del 18 dicembre seguente, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») respingeva tale reclamo.

 Conclusioni delle parti e procedimento

14      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

«—      in via principale, annullare la decisione implicita di rifiuto di portare il potere d’acquisto delle retribuzioni in Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere d’acquisto delle retribuzioni a Bruxelles;

—        in subordine, annullare i fogli paga dei ricorrenti emessi per il periodo a partire dal 15 giugno 2008»;

—        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—        respingere il ricorso;

—        condannare i ricorrenti alle spese.

16      Mediante lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2009 tramite fax (mentre il deposito dell’originale è avvenuto il successivo 29 giugno), il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto tale domanda con ordinanza 7 settembre 2009.

17      Con la sua memoria di intervento, pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2009 tramite fax, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile e, in subordine, in quanto infondato relativamente a un’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti a sostegno dei loro ricorsi.

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Argomenti delle parti

18      La Commissione ritiene che il ricorso sia irricevibile, indipendentemente dal fatto che esso sia diretto contro l’asserito rifiuto di istituire un coefficiente correttore per Lussemburgo ovvero contro i fogli paga dei ricorrenti a partire dal giugno 2008.

19      Da un lato, essa osserva che tutte le azioni avviate anteriormente al reclamo sono state di natura sindacale e politica, ma non statutaria. Non vi sarebbe mai stata alcuna domanda, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, proveniente da un funzionario a titolo individuale.

20      In ogni caso il ricorso, nella parte in cui è diretto contro l’asserito rifiuto di istituire un coefficiente correttore per Lussemburgo, sarebbe tardivo, poiché non sarebbe stato presentato alcun reclamo nei tre mesi successivi al rigetto da parte del sig. Kallas della domanda dell’ottobre 2005, né nei tre mesi successivi al rifiuto da parte del direttore generale di Eurostat di effettuare i calcoli richiesti. La Commissione rileva inoltre che i ricorrenti non erano gli autori delle domande in questione.

21      Inoltre, il ricorso non avrebbe lo stesso oggetto delle precedenti azioni. L’oggetto principale dello stesso consisterebbe nel denunciare la mancanza di un coefficiente correttore per Lussemburgo — coefficiente che, secondo i ricorrenti, risulterebbe necessariamente superiore a quello di Bruxelles —, mentre le azioni precedenti riguarderebbero la mancanza di calcolo o di concertazione.

22      Dall’altro lato, la Commissione riconosce che è stata ammessa la legittimazione di un funzionario ad impugnare il proprio foglio paga nella parte in cui quest’ultimo non prevedeva l’applicazione di un coefficiente correttore cui il funzionario riteneva aver diritto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 1994, causa T‑64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑227 e II‑723). Tale possibilità presupporrebbe tuttavia che il foglio in questione comportasse un cambiamento di situazione oppure una nuova decisione — cosa che non si sarebbe verificata nel giugno 2008.

23      In udienza, i ricorrenti hanno anzitutto fatto valere che essi avevano il diritto di impugnare direttamente dinanzi al Tribunale la decisione implicita di rifiuto di portare, mediante fissazione di un coefficiente correttore specifico, il potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Bruxelles; in secondo luogo, che il foglio paga del giugno 2008 delineava un cambiamento di situazione, in quanto prevedeva una correzione dell’adeguamento delle retribuzioni che era stata disposta in seguito all’esame annuale di fine 2007, senza tuttavia istituire alcun coefficiente correttore per Lussemburgo e, infine, che i termini di reclamo e di ricorso erano stati pienamente rispettati.

 Giudizio del Tribunale

 Sul ricorso nella parte in cui è diretto contro l’asserita decisione implicita di rifiuto di portare il potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Bruxelles

24      Occorre ricordare che, nel sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso rivolto contro una decisione implicita di rigetto richiede:

—        la presentazione di una previa domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1 dello Statuto da parte del funzionario interessato, la quale, in mancanza di risposta da parte dell’APN entro un termine di quattro mesi, si presume essere stata implicitamente respinta, nel qual caso il funzionario può presentare all’APN reclamo, entro un nuovo termine di tre mesi, ai sensi dell’art. 90, n. 2 dello Statuto;

—        oppure l’introduzione di un previo reclamo avverso un atto arrecante pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, giacché la mancanza di risposta entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo va considerata, conformemente al secondo comma dello stesso numero, come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 91 dello Statuto.

25      Nel caso di specie si deve constatare che la procedura precontenziosa non è stata regolarmente osservata dai ricorrenti. Infatti, da un lato, essi non hanno presentato domanda previa ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere che il potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Lussemburgo fosse portato ad un livello equivalente a quello del potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Bruxelles. Le lettere 28 ottobre 2005, 3 aprile 2007 e 12 aprile 2008, infatti, anche ammesso che possano essere qualificate come domande ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, non provengono dai ricorrenti stessi.

26      Dall’altro lato, e in ogni caso, le risposte del 29 novembre 2005, del sig. Kallas, e del 6 giugno 2007, del direttore generale di Eurostat non hanno avuto seguito nei termini di reclamo e di ricorso previsti. Parimenti, le organizzazioni sindacali e professionali non hanno avviato alcuna azione in seguito alla mancata risposta esplicita da parte del direttore generale della DG «Personale e amministrazione» alla loro domanda di concertazione interistituzionale del 12 aprile 2008.

27      Il ricorso dev’essere quindi respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro l’asserita decisione implicita di rifiuto di portare il potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Bruxelles.

 Sul ricorso nella parte in cui è diretto contro i fogli paga dei ricorrenti a partire dal giugno 2008

28      Dal ricorso emerge che i ricorrenti sollevano, in sostanza, a sostegno del ricorso diretto contro i loro fogli paga a partire dal mese di giugno 2008, vari motivi contro l’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto, per invocare dinanzi al Tribunale l’inapplicabilità del detto art. 3, n. 5, primo comma.

29      Occorre ricordare, in via preliminare, che l’art. 241 CE, applicabile al momento della presentazione del ricorso e divenuto, in seguito a modifica, art. 277 TFUE, stabilisce che, nell’eventualità di una controversia che metta in causa la legittimità di un regolamento previsto in questa disposizione, ciascuna parte può valersi, segnatamente a sostegno di un ricorso proposto avverso una misura di attuazione, dei motivi previsti dall’art. 230, secondo comma CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 263, secondo comma TFUE, anche dopo lo spirare del termine di ricorso contro il regolamento. Risulta da una giurisprudenza costante che tale mezzo di ricorso incidentale è espressione di un principio generale diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di contestare un atto dell’Unione su cui si fonda una decisione che lo riguarda (sentenze della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777; 19 gennaio 1984, causa 262/80, Andersen e a./Parlamento, Racc. pag. 195, e 10 luglio 2003, causa C-11/00, Commissione/BCE, Racc. pag. 7147, punti 74-78). La norma posta dall’art. 241 CE appare obbligatoria nell’ambito del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 236 CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 270 TFUE.

30      Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge altresì che la facoltà offerta dall’art. 241 CE di invocare l’inapplicabilità di un regolamento non costituisce un autonomo diritto d’azione e può essere esercitata solamente in via incidentale, sicché la mancanza di un diritto di impugnazione principale o l’irricevibilità del ricorso principale comporta l’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità (sentenze della Corte 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2141, punto 17, e 7 luglio 1987, cause riunite 89/86 e 91/86, Étoile commerciale e CNTA/Commissione, Racc. pag. 3005, punto 22).

31      Orbene, secondo gli artt. 90 e 91 dello Statuto, il reclamo e, di conseguenza, il ricorso, possono essere diretti solo contro un atto arrecante pregiudizio emanante dall’APN. È altresì indubbio che l’atto arrecante pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del ricorrente modificando, in maniera grave, la situazione giuridica di questo (sentenza del Tribunale 28 giugno 2006, causa F-101/05, Grünheid/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑1-55 e II‑A‑1‑199, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

32      Occorre pertanto verificare se il ricorso, nella parte in cui è diretto contro i fogli paga dei ricorrenti rilasciati a partire dal giugno 2008 sia conforme ai requisiti di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.

33      Al riguardo, si deve sottolineare che un foglio paga, per la sua natura e la sua finalità, non presenta le caratteristiche di un atto arrecante pregiudizio poiché esso si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni amministrative anteriori, relative alla situazione personale e giuridica del funzionario (sentenze del Tribunale 23 aprile 2008, causa F-103/05, Pickering/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑101 e II‑A‑1‑527, punto 72, e causa F-112/05, Bain e a./Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑111 e II‑A‑1‑579, punto 73). Tuttavia poiché dal foglio paga, contenente il conteggio dei diritti pecuniari, risulta chiaramente l’esistenza e il contenuto di una decisione amministrativa di portata individuale, passata inosservata sino a quel momento non essendo stata formalmente notificata all’interessato, detto foglio paga può essere considerato atto arrecante pregiudizio che può formare oggetto di reclamo e, eventualmente, di ricorso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2005, causa T‑354/03, Reggimenti/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑33 e II‑147, punti 38 e 39, in merito al rimborso delle spese di viaggio, oppure ordinanza del Tribunale di primo grado 24 marzo 1998, causa T‑181/97, Meyer e a./Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑481, in relazione alla detrazione di un importo di assegni familiari peraltro percepiti). Pertanto, la comunicazione del foglio paga ha l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro la decisione amministrativa adottata nei confronti del funzionario interessato e applicata nel foglio paga stesso (v. citate sentenze Pickering/Commissione, punto 75, e Bain e a./Commissione, punto 76).

34      Lo stesso vale quando il foglio paga attesta, per la prima volta, l’applicazione di un nuovo atto di portata generale riguardante la fissazione di diritti pecuniari, quale una decisione che modifica il metodo di calcolo delle spese di viaggio (sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2003, causa T‑221/02, Lebedef e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1037, punti 24 e 25), una decisione che modifica un’aliquota di contributi a carico dei genitori per gli asili nido (sentenza del Tribunale di primo grado 29 gennaio 1997, causa T‑297/94, Vanderhaeghen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑13), un regolamento che modifica i coefficienti correttori (sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2000, causa T‑175/97, Bareyt e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1053 nonché citate sentenze Pickering/Commissione e Bain e a./Commissione), un regolamento recante un adeguamento dell’importo delle retribuzioni (sentenza del Tribunale di primo grado 22 giugno 1994, cause riunite T‑98/92 e T‑99/92, Di Marzio e Lebedef/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑541) ovvero un regolamento che istituisce un contributo straordinario per la crisi o un contributo temporaneo (sentenza della Corte 3 luglio 1985, causa 3/83, Abrias e a./Commissione, Racc. pag. 1995 e sentenza del Tribunale di primo grado 22 giugno 1994, cause riunite T‑97/92 e T‑111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑511).

35      In queste ultime ipotesi, il primo foglio paga successivo all’entrata in vigore di un atto di portata generale che modifica i diritti pecuniari di una categoria astratta di funzionari, traduce necessariamente, nei confronti del suo destinatario, l’adozione di una decisione amministrativa di portata individuale che produce effetti giuridici vincolanti, tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del funzionario interessato. Pertanto, anche supponendo che si possa ritenere che l’APN adotti mensilmente una nuova decisione amministrativa di portata individuale relativa alla fissazione dei diritti pecuniari del funzionario e che la stessa si rifletta nel foglio paga corrispondente, tali decisioni successive sarebbero puramente confermative della prima decisione che ha modificato in modo rilevante la situazione giuridica dell’interessato in applicazione del nuovo atto di portata generale.

36      Di conseguenza, un funzionario che non abbia impugnato tempestivamente, entro i termini di reclamo e di ricorso, il foglio paga che attesta per la prima volta l’applicazione di un atto di portata generale riguardante la fissazione di diritti pecuniari, non può validamente impugnare, una volta decorsi detti termini, i fogli paga successivi, deducendo nei confronti degli stessi la medesima illegittimità che avrebbe viziato il primo foglio paga (v. citate sentenze Pickering/Commissione, punti 75-89, e Bain e a./Commissione, punti 76-89).

37      Tuttavia la situazione nel caso di specie non corrisponde alle ipotesi sopra indicate. Infatti, dalla lettura degli argomenti dei ricorrenti emerge che questi ultimi contestano essenzialmente il persistere della Commissione nell’applicare l’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto senza aver proceduto a realizzare uno studio sull’eventuale distorsione del potere d’acquisto tra Bruxelles e Lussemburgo, mentre invocano la comparsa di nuove circostanze economiche, le quali non giustificherebbero più, con riferimento in particolare al principio della parità di trattamento, l’applicazione di tale disposizione.

38      Al riguardo occorre ricordare che, come riconosciuto dalla Commissione, il legislatore è tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento, e che la fissazione dei coefficienti correttori, previsti dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, è appunto intesa ad attuare tale principio, garantendo il mantenimento di un potere d’acquisto equivalente per tutti i funzionari, qualunque sia la loro sede di servizio (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 novembre 1981, causa 194/80, Benassi/Commissione, Racc. pag. 2815, punto 5; 23 gennaio 1992, causa C‑301/90, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑221, punto 19, e ordinanza della Corte 29 aprile 2004, causa C-187/03 P, Drouvis/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

39      Nel caso in cui, come nella fattispecie, un singolo ritenga che elementi nuovi comportino l’obbligo, in capo all’Unione europea, di adottare nuovi provvedimenti normativi, esso è tenuto, in linea generale, a seguire le procedure previste dal Trattato e dagli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 ottobre 2002, causa C-241/01, National Farmers’ Union, Racc. pag. I-9079, punto 38).

40      Tuttavia, si deve constatare che l’art. 90, n. 1, dello Statuto consente semplicemente ai funzionari di domandare all’amministrazione che agisce in qualità di APN di adottare una decisione nei loro confronti. Così non è nella fattispecie in quanto i ricorrenti contestano, in sostanza, alla Commissione di non aver adottato le necessarie iniziative politiche affinché in futuro sia fissato un coefficiente correttore specifico per Lussemburgo, il che presuppone l’abrogazione dell’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto. Tale domanda non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, poiché un’iniziativa politica non può essere qualificata come «decisione adottata nei confronti di un funzionario».

41      Così stando le cose e tenuto conto delle difficoltà di ordine procedurale che incontrerebbe un singolo che intendesse proporre un ricorso per carenza, ai sensi dell’art. 265 TFUE, contro un’istituzione al fine dell’abrogazione di una disposizione di un regolamento adottato dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, segnatamente, sentenza della Corte 16 febbraio 1993, causa C-107/91, ENU/Commissione, Racc. pag. I‑599, punti 16 e 17), escludere, in applicazione della giurisprudenza citata supra ai punti 33-36, la possibilità per un funzionario di contestare il suo foglio paga a seguito di un mutamento delle circostanze di fatto, quale un cambiamento delle condizioni economiche, sollevando, in tale occasione, un’eccezione di illegittimità contro una disposizione statutaria la quale, sebbene apparisse valida al momento della sua adozione, è divenuta illegittima, secondo il funzionario interessato, a causa di tale mutamento di circostanze, renderebbe praticamente impossibile l’esercizio di un ricorso diretto a garantire il rispetto del principio generale della parità di trattamento riconosciuto dal diritto dell’Unione, arrecando in tal modo un pregiudizio sproporzionato al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale.

42      Alla luce delle circostanze molto particolari del caso di specie occorre quindi ammettere, al fine di preservare il diritto dei funzionari ad agire in giudizio, che essi possano contestare il loro foglio paga, sollevando contro una disposizione statutaria che fissa i loro diritti pecuniari un’eccezione di illegittimità relativa, in particolare, alla violazione del principio della parità di trattamento, malgrado le restrizioni che derivano dalla giurisprudenza ricordate ai precedenti punti 33-36.

43      Tenuto conto di quanto precede, l’eccezione di irricevibilità del ricorso, nella parte in cui esso è diretto contro i fogli paga dei ricorrenti a partire dal giugno 2008, deve essere respinta.

 Nel merito

44      A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi. I primi tre, sviluppati congiuntamente nel ricorso, attengono alla violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, del principio di buona amministrazione e del principio della tutela del legittimo affidamento; il quarto motivo attiene alla violazione dell’art. 64 dello Statuto.

 Sui primi tre motivi

 Argomenti delle parti

45      I ricorrenti fanno valere che il costo della vita a Lussemburgo è più elevato che a Bruxelles. A sostegno di tale affermazione essi fanno riferimento al salario minimo nazionale e al costo degli affitti, nonché a dati diffusi dalla società di servizi bancari UBS, a calcoli informali ottenuti da statistici di Eurostat e a valutazioni di colleghi che, nell’ambito della mobilità, si sarebbero trasferiti da Lussemburgo a Bruxelles o viceversa.

46      Poiché Lussemburgo è l’unica sede di servizio a non avere un coefficiente correttore, i ricorrenti ritengono manifesta la violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione.

47      Secondo i ricorrenti è difficile, se non impossibile, calcolare un coefficiente correttore per Lussemburgo in mancanza dell’indice internazionale del costo della vita di tale città. Tale indice, infatti, dovrebbe essere stabilito tramite un sondaggio condotto da Eurostat, sondaggio che non sarebbe mai stato effettuato.

48      La Commissione, lasciando senza seguito le domande rivolte in tal senso dai rappresentanti del personale, cosa che può desumersi dalla lettura dei fogli paga dei mesi di giugno 2008 e seguenti, non avrebbe rispettato l’art. 9 dell’allegato XI dello Statuto e avrebbe violato il principio di buona amministrazione. I ricorrenti sono dell’avviso che detto articolo, richiamando «una distorsione sensibile del potere d’acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato», in realtà fa riferimento ad «una distorsione sensibile del potere d’acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella sede di servizio che assoggetta ad imposta le retribuzioni anche in tale sede di servizio».

49      Infine, i ricorrenti fanno valere che, secondo giurisprudenza costante, il diritto di reclamare la tutela del legittimo affidamento spetta ad ogni soggetto nel quale l’amministrazione abbia ingenerato fondate aspettative. Nel caso di specie, i ricorrenti sarebbero stati portati a credere che la mancanza di un coefficiente correttore per Lussemburgo significava che la Commissione aveva effettuato le verifiche necessarie a consentirle di considerare che non prevedere siffatto coefficiente fosse giustificato.

50      La Commissione oppone che i ricorrenti non spiegano in alcun modo come, per quanto riguarda Lussemburgo, l’art. 9 dell’allegato XI dello Statuto avrebbe potuto essere violato, considerato che l’art. 3, n. 5, primo comma, del detto allegato, che è di pari rango, esclude che possa esistere un coefficiente correttore per Lussemburgo.

51      Ovviamente la Commissione non contesta che il legislatore sia, in via generale, tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento. Tuttavia, per quanto riguarda l’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto, invocare una tale censura richiederebbe una dimostrazione particolarmente approfondita circa l’esistenza di una reale e persistente differenza tra Bruxelles e Lussemburgo. Ciò è quanto risulterebbe dalla giurisprudenza, riguardo alla contestazione di un coefficiente stabilito dal Consiglio in modo specifico, per una determinata sede di servizio. Il medesimo requisito probatorio s’imporrebbe a fortiori per dimostrare che il legislatore ha violato, nello stesso Statuto, il principio della parità di trattamento, considerando che due sedi di servizio debbano essere trattate allo stesso modo.

52      La Commissione ricorda inoltre l’ampia discrezionalità di cui dispongono le istituzioni in merito agli elementi da prendere in considerazione per determinare i coefficienti correttori, poiché il giudice può censurare solamente un errore manifesto di valutazione oppure uno sviamento di potere (v., in particolare, sentenze del Tribunale di primo grado 25 settembre 2002, cause riunite T‑201/00 e T‑384/00, Ajour e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑885, punti 47‑49, e Bareyt e a./Commissione, cit., punti 57 e 64).

53      Orbene, i ricorrenti non avrebbero fornito il minimo elemento da cui dedurre l’esistenza di un errore manifesto di valutazione in merito alla mancanza di un coefficiente per Lussemburgo.

54      Anzitutto nel 2005, affermando come un dato di fatto che la vita è più cara a Lussemburgo che a Bruxelles, il presidente del sindacato Solidarité européenne ha richiesto alla Commissione uno studio di fattibilità concernente un coefficiente specifico. Orbene per Eurostat sarebbe impossibile effettuare un’inchiesta sui bilanci familiari dei funzionari in servizio a Lussemburgo al fine di fissare tale coefficiente poiché, in diritto, quest’ultimo non può esistere ai sensi dell’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto.

55      Inoltre, la Commissione ritiene che i ricorrenti si limitino a far valere considerazioni generali e vaghe, senza alcuna dimostrazione in materia di prezzi che consenta di stabilire che il costo della vita a Lussemburgo è effettivamente superiore a quello di Bruxelles in maniera significativa e duratura.

56      Peraltro, la Commissione ritiene che il richiamo all’art. 9 dell’allegato XI dello Statuto, sia, nel caso di specie, erroneo poiché tale articolo riguarda l’istituzione di un coefficiente per una sede diversa dalla capitale di uno Stato e non già la capitale stessa per la quale, per quanto riguarda Lussemburgo, esiste una disposizione speciale contenuta nell’art. 3, n. 5, primo comma, del detto allegato.

57      La Commissione aggiunge che le informazioni disponibili in merito al costo della vita a Lussemburgo sono ben lungi dall’andare tutte nel senso indicato dai ricorrenti. Essa cita un esempio tratto da Mercer’s Cost of Living Survey, dal quale risulterebbe che, nel mese di marzo 2008, il costo della vita a Lussemburgo (91,3) sarebbe stato inferiore a quello di Bruxelles (92,9), l’indice relativo a New York essendo pari a 100.

58      Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di buona amministrazione, la Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza, una disposizione statutaria non può essere impugnata per tale motivo (sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione, Racc. PI, pag. I-A‑2-297 e II‑A‑2-1527, punto 149).

59      Quanto all’asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, la Commissione ritiene che la posizione dei ricorrenti sia incoerente. Essa l’avrebbe meglio compresa se questi ultimi avessero sostenuto che l’amministrazione aveva effettivamente promesso loro di fissare un coefficiente specifico per Lussemburgo, senza averlo mai fatto. La speranza per i ricorrenti di ottenere un coefficiente per Lussemburgo sarebbe stata comunque esclusa di diritto, poiché l’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto lo vieta espressamente. Qualsiasi promessa in tal senso, se fosse esistita, sarebbe stata contraria alle disposizioni applicabili e pertanto inidonea a generare una fondata aspettativa (sentenza del Tribunale di primo grado 27 marzo 1990, causa T‑123/89, Chomel/Commissione, Racc. pag. II‑131, punti 26-30).

 Giudizio del Tribunale

60      In sostanza i ricorrenti accusano la Commissione di non aver incaricato Eurostat, nonostante l’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto, di procedere ad indagini statistiche che consentissero di stabilire la sussistenza o meno di una notevole distorsione del potere d’acquisto dei funzionari e degli agenti in servizio a Lussemburgo rispetto al potere d’acquisto constatato a Bruxelles, sfavorevole ai primi. Essi affermano che, per sua inerzia e nonostante gli indizi forniti dai ricorrenti, i quali lascerebbero trasparire un sensibile aumento, negli ultimi anni, del costo della vita a Lussemburgo, la Commissione ha violato i principi della parità di trattamento, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

61      L’argomentazione formulata dai ricorrenti deve quindi intendersi come intesa a mettere in discussione principalmente la legittimità dell’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto, in quanto tale disposizione osta, non soltanto alla possibilità di fissare un coefficiente correttore per Lussemburgo, ma anche al fatto che la Commissione incarichi Eurostat di effettuare le indagini statistiche necessarie per dimostrare l’esistenza di un’eventuale distorsione del costo della vita tra Bruxelles e Lussemburgo, sebbene gli indizi forniti dai ricorrenti giustifichino l’avvio di siffatte indagini.

62      In proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, lo scopo dei coefficienti correttori applicati alla retribuzione dei funzionari, previsti dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, è di garantire il mantenimento di un potere d’acquisto equivalente per tutti i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio, conformemente al principio di parità di trattamento (v., in tal senso, citate sentenze Benassi/Commissione, punto 5, e Commissione/Consiglio, punto 19, nonché citata ordinanza Drouvis/Commissione, punto 25, e giurisprudenza ivi citata). Spetta al Consiglio, conformemente all’art. 65, n. 2, dello Statuto, qualora constati una variazione sensibile del costo della vita, trarne le debite conseguenze adeguando i coefficienti correttori (sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 24). La Corte ha aggiunto, in merito ad una variazione sensibile del costo della vita tra una sede di servizio, diversa dalla capitale dello Stato membro considerato, e quest’ultima, che il Consiglio non disponeva di alcun potere discrezionale riguardo alla necessità di introdurre un coefficiente correttore specifico per una sede di servizio (sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 25).

63      Occorre inoltre rammentare che il principio della parità di trattamento, il quale mira a garantire la fissazione dei coefficienti correttori previsti dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, vincola anche il legislatore, come riconosciuto dalla Commissione.

64      Nel caso di specie, è chiaro che i ricorrenti, i quali deducono un trattamento discriminatorio nei confronti dei funzionari in servizio a Lussemburgo a causa della mancanza di un coefficiente correttore specifico per tale Stato membro, ai sensi dell’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto, si trovano dinanzi al Tribunale in una situazione particolarmente difficile per quanto riguarda la formazione della prova, in ragione delle difficoltà tecniche collegate all’acquisizione ed elaborazione di dati statistici sufficientemente affidabili.

65      Così stando le cose, la Commissione non può limitarsi a far valere che i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un divario sensibile e duraturo tra Lussemburgo e Bruxelles a sostegno del loro motivo attinente alla violazione della parità di trattamento, argomentando che le è impossibile chiedere ad Eurostat di avviare indagini statistiche al riguardo, atteso che l’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto vieta la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Lussemburgo. Un siffatto ragionamento circolare, se accolto dal Tribunale, non consentirebbe di garantire il rispetto della parità di trattamento tra funzionari in materia di retribuzione e, segnatamente, l’esigenza del mantenimento di un potere d’acquisto equivalente per tutti i funzionari.

66      Così stando le cose, tenuto conto delle difficoltà tecniche collegate alla definizione e alla scelta dei dati di base e dei metodi statistici, non può pretendersi che i ricorrenti dimostrino dinanzi al Tribunale, in modo giuridicamente valido, l’esistenza di un aumento sensibile e duraturo del costo della vita a Lussemburgo rispetto a Bruxelles, tale da dimostrare l’esistenza di una disparità di trattamento tra funzionari in ragione della loro sede di servizio. Ad essi, come ha riconosciuto il Consiglio in udienza, spetta soltanto fornire un insieme di indizi sufficientemente significativi da cui risulti una possibile distorsione del potere d’acquisto, tale da trasferire l’onere della prova sulla Commissione e da giustificare, eventualmente, l’avvio di indagini amministrative da parte di Eurostat.

67      È vero che dall’art. 65, n. 2, dello Statuto e dall’art. 9, n. 1, del suo allegato XI risulta che soltanto un sensibile aumento del costo della vita a Lussemburgo, rispetto a Bruxelles, potrebbe giustificare l’adozione di misure di adeguamento per garantire l’equivalenza del potere d’acquisto tra i funzionari in servizio a Lussemburgo e i loro colleghi in servizio a Bruxelles. Il principio della parità di trattamento non può infatti imporre una perfetta equivalenza del potere d’acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio, bensì una corrispondenza sostanziale del costo della vita tra le sedi di servizio considerate. Il legislatore dispone al riguardo, in considerazione della complessità della materia, di un’ampia discrezionalità, e il giudice deve limitarsi a valutare se le istituzioni si sono mantenute entro limiti ragionevoli rispetto alle considerazioni che le hanno ispirate e non abbiano usato il loro potere in modo manifestamente errato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 7 dicembre 1995, cause riunite T‑544/93 e T‑566/93, Abello e a./Commissione, Racc. PI, pag. I-A‑271 e II‑815, punto 76).

68      Tuttavia, sebbene gli scritti dei ricorrenti al riguardo siano poco chiari, la censura principale dedotta a sostegno del presente ricorso sembra essere proprio il persistere della Commissione nell’applicare l’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto senza aver proceduto a realizzare uno studio sull’eventuale distorsione del potere d’acquisto tra Bruxelles e Lussemburgo. In un simile contesto, il controllo del giudice non si limita alla verifica di manifesti errori di valutazione, ma verte sulla questione di sapere se gli interessati abbiano o meno fornito indizi sufficienti, quali analisi complete di dati numerici o di altro tipo, provenienti da fonte autorizzata, sufficientemente documentate, tali da giustificare l’avvio di un’indagine.

69      Orbene, occorre constatare, nella specie, che i ricorrenti si limitano a formulare alcune considerazioni piuttosto astratte senza fornire un principio di prova idoneo a dimostrare quantomeno il manifestarsi di una distorsione sensibile atta a giustificare l’avvio di indagini statistiche da parte di Eurostat. Infatti, nel loro ricorso, i ricorrenti adducono:

—        «dati diffusi dalla UBS», senza esplicitare né produrre tali dati;

—        affermazioni non suffragate circa il salario minimo nazionale, il costo degli affitti, il prezzo di locazione degli uffici a Lussemburgo;

—        «informazioni ottenute dai colleghi che, nell’ambito della mobilità, si sono trasferiti da Lussemburgo a Bruxelles o da Bruxelles a Lussemburgo e hanno constatato che il loro potere d’acquisto a Lussemburgo è inferiore a quello di Bruxelles», senza formulare commenti più dettagliati;

—        «calcoli informali, ottenuti da statistici di Eurostat», anch’essi senza ulteriori commenti;

—        una lettera del 6 marzo 2006, del direttore delle risorse dell’Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento, in cui questi si limita ad esprimere la sua preoccupazione in merito a[l] «crescente divario tra il costo della vita a Bruxelles e a Lussemburgo»,

—        nonché altre affermazioni contenute in lettere e stampati sindacali, allegati al ricorso.

70      Indizi del genere non sono sufficienti per dimostrare il manifestarsi di una differenza sensibile e duratura del costo della vita tra le due sedi di servizio in questione, tale che, in mancanza di un coefficiente correttore specifico per Lussemburgo, diminuirebbe in modo sostanziale il potere d’acquisto dei funzionari in servizio a Lussemburgo rispetto a quello dei loro colleghi in servizio a Bruxelles, tanto più che la Commissione, dal canto suo, ha prodotto elementi che suggeriscono invece l’esistenza di un costo della vita meno elevato a Lussemburgo che a Bruxelles (v. punto 57 supra).

71      Peraltro, quanto all’asserita violazione del principio di buona amministrazione, basta ricordare che, in ogni caso, una disposizione statutaria regolarmente adottata dal Consiglio non può essere utilmente contestata in base all’asserita violazione di tale principio (sentenze del Tribunale di primo grado 15 febbraio 2005, causa T‑256/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑99, punto 66, e Campoli/Commissione, cit., punto 149).

72      Infine, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, è altresì sufficiente constatare che i ricorrenti non hanno potuto dimostrare di aver ottenuto dall’amministrazione precise assicurazioni circa l’esistenza di un divario sensibile, per quanto riguarda il potere d’acquisto dei funzionari, tra Bruxelles e Lussemburgo, o la futura adozione di un coefficiente correttore per Lussemburgo. In ogni caso, un funzionario non potrebbe avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento per mettere in discussione la legittimità di una disposizione statutaria, nella fattispecie l’art. 3, n. 5, primo comma, dell’allegato XI dello Statuto, e opporsi alla sua applicazione, poiché le promesse dell’amministrazione che non tengono conto delle disposizioni statutarie non possono suscitare il legittimo affidamento del loro destinatario (v., in tal senso, citata sentenza Chomel/Commissione, punti 26-30, e sentenza del Tribunale di primo grado 7 luglio 2004, causa T‑175/03, Schmitt/AER, Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑939, punti 46 e 47).

73      Occorre, inoltre, sottolineare, in proposito, che il ricorso non è diretto contro il rifiuto di accogliere una richiesta intesa ad ottenere un’indagine statistica, bensì, segnatamente, contro fogli paga, sulla base di un’eccezione di illegittimità diretta contro una disposizione statutaria.

74      Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere i primi tre motivi.

 Per quanto riguarda il quarto motivo

 Argomenti delle parti

75      I ricorrenti osservano che, ai sensi dell’art. 64, secondo comma, dello Statuto il coefficiente correttore «applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1°gennaio 1962, pari al 100%». Ciò significherebbe che con gli anni il coefficiente per Lussemburgo può cambiare. Sostenendo che l’allegato XI non può avere l’effetto di limitare la portata dell’art. 64, i ricorrenti contestano la legittimità dell’art. 1, n. 3, lett. d), dell’art. 3, n. 5, e dell’art. 5, n. 3, dell’allegato XI dello Statuto che si riferiscono a Lussemburgo.

76      I ricorrenti affermano che esiste un nesso giuridico tra la decisione individuale impugnata, cioè il rifiuto della Commissione di portare il potere d’acquisto delle retribuzioni a Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere d’acquisto delle retribuzioni a Bruxelles, e l’atto di portata generale messo in discussione, e che l’eccezione di illegittimità sollevata è limitata a quanto indispensabile per la soluzione della controversia.

77      La Commissione e il Consiglio ribattono che i ricorrenti non forniscono alcuna argomentazione a sostegno del loro quarto motivo, il che dovrebbe indurre a respingere tale motivo in quanto irricevibile a norma dell’art. 35, n. 1, lett. d) ed e), del regolamento di procedura.

78      Nel merito, secondo la Commissione, contrariamente a quanto lascerebbero intendere i ricorrenti, l’art. 64 dello Statuto non è di rango superiore rispetto alle disposizioni dell’allegato XI. Risulterebbe quindi impossibile sostenere che queste abbiano potuto violare l’art. 64.

79      Le disposizioni invocate, in realtà, sarebbero tutte di pari rango e dovrebbero dunque essere lette congiuntamente per assicurarne l’interpretazione armoniosa. Orbene, l’art. 64 dello Statuto non potrebbe voler dire che è possibile adottare un coefficiente specifico per Lussemburgo, poiché ciò significherebbe interpretare tale articolo allontanandosi dal chiaro tenore testuale dell’art. 3, n. 3 o n. 5, dell’allegato XI. Occorre invece interpretare l’art. 64 nel senso che esso riguarda i casi diversi da quelli che costituiscono l’oggetto di disposizioni speciali, come quelle relative a Lussemburgo.

80      Il Consiglio condivide la posizione della Commissione al riguardo. Per quanto attiene all’intenzione dei ricorrenti di criticare le disposizioni in questione con riferimento al principio della parità di trattamento, esso aggiunge che dall’allegato XI, e, segnatamente, dal suo art. 9, n. 1, emerge che lo scopo del legislatore non è quello di garantire una perfetta equivalenza, in qualsiasi momento, del potere d’acquisto dei funzionari in servizio in luoghi diversi. Infatti, la disposizione citata prevede che la domanda con cui si chiede l’istituzione di un nuovo coefficiente correttore «deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, sull’arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d’acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato». Inoltre, come osservato dall’avvocato generale Capotorti nelle sue conclusioni presentate il 30 settembre 1982 in relazione alla sentenza della Corte di giustizia 15 dicembre 1982, Roumengous Carpentier/Commissione, causa 158/79 (Racc. pag. 4379), «l’adeguamento dei coefficienti correttori è obbligatorio soltanto in caso di aumento sensibile del costo della vita, [cosa da cui] può dedursi che l’obiettivo del legislatore comunitario non è la perfetta identità di trattamento (identico potere d’acquisto indipendentemente dalla sede di servizio), ma una sostanziale e ragionevole corrispondenza di trattamento, [con] eventuali differenze di modesta entità». Supponendo che l’art. 9, n. 1, dell’allegato XI, dello Statuto sia trasponibile, per analogia, al caso di specie, ne deriverebbe che la legittimità delle disposizioni controverse relative a Lussemburgo, con riferimento al principio della parità di trattamento, potrebbe essere messa in discussione solo in presenza di elementi oggettivi che rivelino una differenza sensibile e duratura del costo della vita tra Bruxelles e Lussemburgo.

81      Orbene, i ricorrenti non avrebbero indicato alcun elemento oggettivo da cui emergerebbe siffatta differenza tra le due capitali, e meno ancora il carattere significativo e duraturo di tale differenza.

 Valutazione del Tribunale

82      I ricorrenti fanno valere in sostanza che le disposizioni dell’allegato XI dello Statuto e, in particolare, il suo art. 3, n. 5, primo comma, non possono discostarsi dall’art. 64 dello Statuto, la cui lettera e il cui spirito implicherebbero obbligatoriamente la possibilità di modificare i coefficienti correttori applicati alla retribuzione dei funzionari, in base alle condizioni di vita delle varie sedi di servizio.

83      A tale riguardo, è vero che «[l]’art. 65 bis dello Statuto stabilisce che le modalità di applicazione degli artt. 64 e 65 sono definite nell’allegato XI». È possibile dedurne che dette modalità di applicazione non possono discostarsi dalle norme di base contenute negli artt. 64 e 65 dello Statuto. Inoltre, in termini generali, se è vero che tra le norme organiche dello Statuto e i suoi allegati non esiste una gerarchia formale in senso stretto in quanto entrambe le categorie di norme sono adottate dal Consiglio, tra le stesse potrebbe esistere, secondo i casi, una gerarchia sostanziale, poiché gli allegati devono essere interpretati tenendo conto dei fondamenti e del sistema della funzione pubblica dell’Unione europea, quali definiti dallo Statuto propriamente detto.

84      Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno provato che le disposizioni dell’allegato XI e, in particolare, il suo art. 3, n. 5, primo comma, violavano una norma essenziale, contenuta nell’art. 64 dello Statuto, in quanto essi non hanno dimostrato che il legislatore aveva illegittimamente ritenuto che le condizioni di vita a Bruxelles e a Lussemburgo non giustificavano la fissazione di coefficienti correttori distinti. La questione di sapere se una tale valutazione violi il principio della parità di trattamento ovvero sia viziata da un errore manifesto di valutazione è stata appunto esaminata nell’ambito dei primi tre motivi dedotti a sostegno del ricorso.

85      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre respingere il quarto motivo e, conseguentemente, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

87      Dalla suesposta motivazione risulta che i ricorrenti sono rimasti soccombenti. Inoltre la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, i ricorrenti devono essere condannati alle spese.

88      Peraltro, ai sensi dell’art. 89, n. 4, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporta le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      I sigg. Lebedef e Jones sopporteranno la totalità delle spese ad eccezione di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.

Mahoney

Kreppel

Van Raepenbusch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2010.

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Lingua processuale: il francese.