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Impugnazione proposta il 5 dicembre 2018 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2018, causa T-384/17: Cipro/EUIPO

(Causa C-767/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, M. J. Dairies EOOD

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-384/17, Repubblica di Cipro/EUIPO, EU:T:2018:593 e accogliere la domanda di annullamento;

condannare l’Ufficio e l’interveniente a sostenere le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Il Tribunale ha errato nel considerare che la Commissione di ricorso avesse correttamente applicato le conclusioni delle precedenti sentenze del Tribunale HELLIM e XAΛΛOYMI e HALLOUMI alla presente causa. Tali cause non riguardavano marchi di certificazione ma altri tipi di marchi, in particolare, rispettivamente, marchi dell’Unione europea collettivi e ordinari. La funzione essenziale di tali marchi è indicare l’origine commerciale dei prodotti (una pluralità di operatori commerciali connessi dall’appartenenza ad un’associazione nel caso di un marchio collettivo). I marchi di certificazione, al contrario, non ricoprono la funzione essenziale di indicare l’origine, ma di distinguere una classe di prodotti, in particolare, prodotti di cui si certifica che soddisfano le disposizioni per l’uso consentito dal marchio di certificazione HALLOUMI e che sono stati autorizzati ad essere prodotti secondo tali disposizioni. Inoltre, il pubblico di riferimento in tali precedenti sentenze del Tribunale era diverso rispetto al pubblico di riferimento nella presente causa.

Il Tribunale ha erroneamente statuito che un marchio nazionale antecedente – il marchio nazionale di certificazione in tale caso – era del tutto privo di carattere distintivo per distinguere i prodotti certificati da quelli che non lo erano, statuendo erroneamente che il marchio era descrittivo, danneggiando erroneamente la tutela nazionale del marchio nazionale e ponendo erroneamente in questione la validità di detto marchio nel procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO.

Il Tribunale ha errato nel confrontare i marchi e nel valutare il rischio di confusione. Esso ha erroneamente affrontato tali questioni come se il marchio anteriore fosse un marchio indicatore d’origine piuttosto che un marchio di certificazione. Esso non ha concesso al marchio anteriore alcun carattere distintivo come marchio di certificazione, ad esempio il fatto di distinguere prodotti che, di fatto, soddisfano gli standard del marchio di certificazione e sono, infatti, fabbricati da produttori autorizzati dal titolare del marchio di certificazione. Esso ha inoltre errato nel considerare come i marchi di certificazione sono tipicamente utilizzati (ad esempio, in modo invariato con un nome distintivo, marchio o logo). Esso non ha considerato il significato e l’importanza del marchio dell’Unione europea controverso, in particolare, non considerando se l’elemento “HALLOUMI” aveva un carattere distintivo indipendente nel marchio posteriore in quanto segno che indica, contrariamente ai fatti, che i prodotti interessati dal marchio dell’Unione europea controverso erano certificati.

Il Tribunale non ha valutato le disposizioni e la giurisprudenza nazionali così come l’ambito di applicazione e gli effetti dei marchi di certificazione nazionali. Le condizioni e le modalità della normativa degli Stati membri sui marchi di certificazione non sono stati armonizzati nelle direttive sui marchi 89/1041 o 2008/952 ma, il regolamento sul marchio dell’Unione europea dispone che tali marchi nazionali possono formare la base di diritti antecedenti che ostano alla registrazione dei marchi dell’Unione europea. Tali diritti devono essere considerati alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni nazionali, analogamente ai vari diritti nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio dell’Unione europea (anche tali diritti non sono armonizzati e variano molto per loro natura, ambito di applicazione ed effetti da Stato membro a Stato membro).

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1 Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

2 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).