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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 4 settembre 2008 - Lafili / Commissione

(Causa F-22/07) 1

(Funzione pubblica - Funzionari - Entrata in vigore del regolamento (CEE, Euratom) n. 723/2004 - Artt. 44 e 46 dello Statuto - Art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto - Promozione - Inquadramento - Fattore di moltiplicazione)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Lafili (Genk, Belgio) (rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, H. Kraemer e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AD 13, scatto 5, contenuta in una nota della DG ADMIN dell'11 maggio 2006 e nel foglio paga del giugno 2006, nonché nei fogli paga successivi, in quanto tale decisione viola in particolare gli artt. 44 e 46 dello Statuto dei funzionari nonché l'art. 7 dell'allegato XIII del detto Statuto.

Dispositivo

La decisione del capo dell'unità A 6 "Struttura delle carriere, valutazione e promozione" della direzione generale "Personale e amministrazione" della Commissione delle Comunità europee, dell'11 maggio 2006, è annullata.

Il sig. Lafili sopporta la metà delle proprie spese.

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese e la metà delle spese del sig. Lafili.

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1 - GU C 95 del 28.4.2007, pag. 59.