Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 22 novembre 2018 – FW, GY / U.T.G. - Prefettura di Lucca
(Causa C-726/18)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Parti nella causa principale
Ricorrenti: FW, GY
Resistente: U.T.G. - Prefettura di Lucca
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 20, par. 4, della Direttiva1 osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. 142/2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell’ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull’ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza
In caso di risposta affermativa occorre risolvere un’ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte:
se l’articolo 20, par. 4, della Direttiva osta ad un’interpretazione dell’art. 23, d.lgs. 142/2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell’ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull’ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti.
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1 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).