Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)


26 settembre 2011


Causa F‑31/06


Marco Pino

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto – Concorso interno di passaggio di categoria pubblicato prima del 1° maggio 2004 – Candidato iscritto nell’elenco di riserva prima del 1° maggio 2006 – Inquadramento nel grado – Applicazione di un fattore di moltiplicazione inferiore a 1 – Perdita dei punti di promozione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Pino chiede principalmente l’annullamento della decisione recante la sua nomina nella categoria superiore, in quanto con tale decisione è inquadrato in un grado inferiore a quello che gli sarebbe spettato in applicazione delle disposizioni statutarie.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime


1.      Funzionari – Reclutamento – Nomina nel grado – Nomina nel grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31; allegato XIII, art. 5, n. 2)

2.      Funzionari – Carriera – Istituzione di norme transitorie di accompagnamento del passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari – Regole di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2, n. 1, e 5, n. 2)

3.      Diritto dell’Unione – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti

4.      Funzionari – Reclutamento – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

5.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali – Competenza vincolata dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 91)

6.      Funzionari – Retribuzione – Norme transitorie applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 – Determinazione del grado e del fattore di moltiplicazione

(Statuto dei funzionari, art. 45 bis ; allegato XIII, artt. 2, 5, n. 2, 7 e 8)

7.      Funzionari – Promozione – Cambiamento di categoria a seguito di un concorso interno – Diritto alla conservazione dei punti di promozione – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 45; allegato XIII, art. 5)

1.      L’art. 31, n. 1, dello Statuto dei funzionari dispone che i vincitori di un concorso sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando di concorso che hanno superato.

Se pure da tale disposizione si deduce necessariamente che i vincitori di concorsi interni devono essere nominati nel grado precisato nel bando di concorso a seguito del quale sono stati reclutati, sta di fatto che la determinazione del livello dei posti da coprire e delle condizioni di nomina dei vincitori di concorso a tali posti, cui l’istituzione aveva proceduto nel quadro delle disposizioni del precedente Statuto redigendo i bandi di concorso, non poteva estendere i propri effetti oltre la data del 1° maggio 2004 scelta dal legislatore dell’Unione per l’entrata in vigore della nuova struttura delle carriere dei funzionari.

Il diritto dei vincitori di concorso, risultante dall’art. 31, n. 1, dello Statuto, all’attribuzione del grado indicato nel bando di concorso può applicarsi solo a diritto costante, poiché la legittimità di una decisione si valuta in relazione agli elementi di diritto in vigore al momento in cui essa è adottata e tale disposizione non può quindi obbligare l’amministrazione a prendere una decisione non conforme allo Statuto quale modificato dal legislatore e, pertanto, illegittima.

In questo contesto, caratterizzato dalla soppressione, a partire dal 1° maggio 2004, nell’ambito della nuova struttura delle carriere, dei gradi indicati nei bandi di concorso che erano stati pubblicati prima di tale data, il legislatore ha potuto adottare l’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto per risolvere le difficoltà inerenti a tale situazione e determinare l’inquadramento nel grado dei vincitori di concorsi interni di passaggio di categoria iscritti in elenchi di riserva anteriormente al 1° maggio 2006 e nominati nella nuova categoria sulla base di tali concorsi dopo il 1° maggio 2004.

Vero è che gli inquadramenti nel grado determinati dall’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto non corrispondono ai gradi annunciati nei bandi di concorso interno pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004 e che tale disposizione deroga alla regola di cui all’art. 31 dello Statuto e ripresa dall’art. 31 del precedente Statuto. Tuttavia, alla luce del suo oggetto, l’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto costituisce una disposizione transitoria di carattere speciale che, in quanto tale, può derogare, per una determinata categoria di funzionari, alla regola di carattere generale prevista dall’art. 31 dello Statuto. Infatti, si deve ricordare che i vincoli inerenti al passaggio da un modo di gestione ad un altro, per quanto riguarda la carriera dei funzionari, possono imporre all’amministrazione di scostarsi temporaneamente, ed entro certi limiti, dall’applicazione rigorosa delle norme e dei principi di valore permanente che si applicano normalmente alle situazioni controverse.

(v. punti 66-70)


Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione, punti 100 e 109

Tribunale della funzione pubblica: 30 settembre 2010, causa F‑20/06, De Luca/Commissione, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑563/10 P

2.      L’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari stabilisce un’equivalenza più vantaggiosa tra i precedenti e i nuovi gradi rispetto all’inquadramento previsto dall’art. 5, n. 2, dello stesso allegato per i funzionari che abbiano superato un concorso di passaggio di categoria. Tuttavia, tale art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto ha avuto unicamente lo scopo di ridenominare, al 1° maggio 2004, i gradi di cui erano titolari coloro che avevano la qualità di funzionario il 30 aprile 2004, nella prospettiva di render loro applicabile la nuova struttura delle carriere chiamata ad entrare pienamente in vigore il 1° maggio 2006, e non può essere ad esso riconosciuta una portata che si estenda al di là della costituzione di tale rapporto intermedio. Tale disposizione non era quindi destinata ad applicarsi per fissare l’inquadramento nel grado di un funzionario la cui nomina nella categoria superiore è avvenuta solo il 27 aprile 2005, alla luce della sua qualità di vincitore di un concorso interno di passaggio di categoria il cui bando era stato pubblicato prima del 1° maggio 2004 e il cui elenco degli idonei era stato redatto anteriormente al 1° maggio 2006.

(v. punto 75)


Riferimento:

Tribunale di primo grado: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 112‑115

3.      Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione dell’Unione abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che l’amministrazione gli abbia fornito.

(v. punti 80 e 81)


Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 marzo 2003, causa T‑273/01, Innova Privat-Akademie/Commissione, punto 26 e giurisprudenza ivi citata; Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 96


4.      Si configura una violazione del principio di parità di trattamento quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica o, viceversa, quando due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino differenze sostanziali, si vedono applicare un trattamento diverso.

Al riguardo, i vincitori di un concorso generale iscritti nell’elenco degli idonei anteriormente al 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, ma nominati funzionari solo dopo tale data, non possono essere considerati rientranti nella stessa categoria di persone dei vincitori dello stesso concorso assunti anteriormente al 1° maggio 2004.

Di conseguenza, i vincitori dei concorsi interni di passaggio di categoria pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004 che siano stati iscritti in un elenco di riserva dopo il 1° maggio 2004 e che potevano pertanto essere nominati nella categoria superiore solo dopo tale data non rientrano nella stessa categoria di persone dei vincitori di altri concorsi di passaggio di categoria nominati nella categoria superiore prima del 1° maggio 2004.

(v. punti 96, 98 e 99)


Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑368/03, De Bustamante Tello/Consiglio, punto 69 e giurisprudenza ivi citata; Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 80

5.      Un funzionario non ha alcun interesse legittimo a chiedere l’annullamento, per vizio di forma, ed in particolare per violazione dell’obbligo di motivazione, di una decisione nel caso in cui l’amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire come essa ha fatto, dato che l’annullamento della decisione impugnata non può che dar luogo all’emanazione di una decisione identica, quanto al merito, alla decisione annullata.

(v. punto 112)


Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione, punto 62

6.      L’art. 7, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari prevede che la ridenominazione dei gradi a tale data ai sensi dell’art. 2, n. 1, del detto allegato non comporti alcun cambiamento dello stipendio base mensile dei funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004. A tal fine, il n. 2 del menzionato art. 7 dispone che al, 1° maggio 2004, per ciascun funzionario viene calcolato un fattore di moltiplicazione pari al rapporto tra lo stipendio base mensile corrisposto a ciascuno di tali funzionari anteriormente al 1° maggio 2004 e l’importo applicabile ai sensi dell’art. 2, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto. Il n. 3 di tale art. 2 dispone che gli stipendi relativi ai nuovi gradi intermedi sono considerati gli importi applicabili a norma dell’art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto. Pertanto il detto art. 7 mira ad evitare che il fatto di ridenominare i gradi conduca ad una qualsiasi modifica degli stipendi base mensili dei funzionari assunti in vigenza del precedente Statuto e, in particolare, ad un arricchimento senza causa da parte loro.

D’altro canto, l’art. 2, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto determina lo stipendio base mensile per ciascun grado e ciascuno scatto dei nuovi gradi intermedi. Ai sensi di tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 8 dell’allegato XIII dello Statuto che disciplina la ridenominazione dei gradi intermedi in nuovi gradi dei due gruppi di funzioni creati dal nuovo Statuto, gli stipendi relativi ai vari gradi e scatti del gruppo di funzioni AST sono pari a quelli del gruppo di funzioni AD ai quali essi corrispondono.

Inoltre, l’art. 45 bis dello Statuto prevede un sistema secondo il quale, a partire dal 1° maggio 2006, il passaggio dal gruppo di funzioni AST (che sostituisce le precedenti categorie B, C e D) al gruppo di funzioni AD (che sostituisce la precedente categoria A) non avviene più per concorso interno, ma tramite una procedura detta di certificazione, che è basata sulla partecipazione, con successo, ad un programma di formazione. All’art. 45 bis, n. 3, dello Statuto è espressamente stabilito che la nomina a un posto del gruppo di funzioni AD non ha effetti sul grado e sullo scatto in cui si trova il funzionario al momento della nomina.

Alla luce di tali disposizioni, risulta chiaramente che il legislatore dell’Unione ha voluto che il passaggio nel gruppo di funzioni superiore comporti l’espletamento di funzioni di amministratore e una prospettiva di carriera più vantaggiosa, ma non un miglioramento retributivo immediato.

Di conseguenza, il nuovo Statuto non prevede per il funzionario alcun mutamento dello stipendio base, né a seguito della sua entrata in vigore né a seguito del passaggio del detto funzionario nel gruppo di funzioni superiore.

Anche se, adottando l’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, il legislatore ha inteso concedere un vantaggio ai funzionari che, a seguito di un concorso interno di passaggio di categoria, hanno dimostrato la loro idoneità a coprire posti della categoria superiore, non per questo ha voluto che tale vantaggio superi quello dei funzionari che, a partire dal 1° maggio 2006, superano una procedura di certificazione.

Pertanto, conformemente all’art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto e in assenza di disposizioni esplicite in senso contrario contenute nel detto allegato, lo stipendio dei funzionari nominati ai sensi dell’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto dev’essere calcolato, analogamente a quello dei funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004, con applicazione di un fattore di moltiplicazione.

(v. punti 131-139)


Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 maggio 2011, causa F‑71/09, Caminiti/Commissione, punto 46

7.      L’art. 5 dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari non fa cenno, per i casi di passaggio di categoria, ai punti di promozione accumulati nella precedente categoria. Infatti, tale articolo ha lo scopo di determinare, segnatamente, l’inquadramento nel grado e l’attribuzione dello scatto quando dei vincitori di concorsi interni di passaggio di categoria, iscritti in un elenco degli idonei anteriormente al 1° maggio 2006, sono nominati in una categoria superiore in vigenza del nuovo Statuto.

D’altro canto, la nomina ad un grado superiore, a seguito di un concorso interno, è equiparata ad una promozione e, pertanto, si applicano le norme dello Statuto riguardanti la promozione in senso proprio.

Di conseguenza, in quanto la nomina ad un grado superiore a seguito di concorso interno è equiparata ad una promozione, a maggior ragione lo stesso deve valere per una nomina nella categoria superiore a seguito di un concorso interno di passaggio di categoria: il passaggio alla categoria superiore, che implica l’espletamento di funzioni diverse, costituisce una promozione e si applicano le norme concernenti la promozione.

La mancata soppressione dei punti accumulati da un funzionario nominato in una categoria superiore sul fondamento dell’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto avrebbe l’effetto di facilitare la promozione di quest’ultimo, principalmente sulla base di punti acquisiti nella sua precedente categoria, il che sarebbe in contrasto con l’art. 45 dello Statuto, ai sensi del quale il raffronto dei meriti di un funzionario ai fini della sua promozione deve avvenire rispetto ai suoi colleghi dello stesso grado. Risulta effettivamente da tale articolo dello Statuto che l’amministrazione deve prendere in considerazione, nello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili dello stesso grado, i punti di promozione che questi ultimi hanno accumulato nel grado interessato. Orbene, i punti accumulati da un funzionario prima del suo passaggio di categoria corrispondono a meriti dimostrati in un posto di categoria inferiore e nell’espletamento di un tipo di funzioni diverso. Tali punti servivano quindi per una promozione al grado successivo nella categoria inferiore e non possono servire per una promozione al grado successivo nella categoria superiore nella quale l’interessato non ha ancora dato prova dei suoi meriti.

In un caso del genere, la conservazione dei punti accumulati avrebbe la conseguenza di permettere al funzionario inquadrato in applicazione dell’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto a seguito di un passaggio di categoria di beneficiare di maggiori possibilità di promozione rapida rispetto ai suoi colleghi dello stesso grado, che abbiano avuto accesso alla categoria superiore in base all’art. 45 dello Statuto, il che sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento, il quale implica che tutti i funzionari dello stesso grado beneficino, a parità di merito, delle stesse possibilità di essere promossi al grado superiore.

(v. punti 155-157, 159 e 160)


Riferimento:

Corte: 13 dicembre 1984, cause riunite 20/83 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia, punti 22‑24

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑21/06, Da Silva/Commissione, punto 75