Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 20 febbraio 2019– EX

(Causa C-140/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: EX

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l’intervento di: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi1 e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE2 , debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale o la mancata dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2.    Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostano all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.

3.    Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell’attività temporanea nello Stato ospitante preveda una dichiarazione obbligatoria di modifica all’ufficio centrale di coordinamento.

4.    In caso di risposta negativa alla terza questione:

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica

5.    Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, anche presentando a posteriori documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole, non si consideri soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.

6.    Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale ai prestatori di servizi stranieri venga richiesto di presentare documenti che oltrepassano quelli citati all’articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all’inquadramento retributivo, attestati.

____________

1 GU 1997, L 18, pag. 1.

2 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).