Language of document : ECLI:EU:F:2012:181

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

11 dicembre 2012

Causa F‑97/11

Philippe Vienne

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Trattamento economico – Assegni familiari – Assegno di famiglia – Venir meno del diritto all’assegno di famiglia – Scioglimento del matrimonio»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Vienne chiede al Tribunale di annullare la decisione con cui il Parlamento europeo ha fissato al 1° marzo 2011 la data di soppressione dell’assegno di famiglia che gli veniva versato.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento.

Massime

Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno di famiglia – Data del venir meno del diritto all’assegno di famiglia – Valutazione alla luce del diritto nazionale – Data di scioglimento del matrimonio

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 16, § 3)

Dalle esigenze di applicazione uniforme del diritto dell’Unione e del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Tuttavia, anche in assenza di un espresso richiamo, l’applicazione del diritto dell’Unione può implicare, all’occorrenza, un riferimento al diritto degli Stati membri, in particolare qualora il giudice dell’Unione non riesca a rinvenire nel diritto dell’Unione o fra i principi generali del diritto dell’Unione gli elementi che gli permettano di precisarne il contenuto e la portata attraverso un’interpretazione autonoma.

Orbene, secondo il diritto degli Stati membri dell’Unione, il matrimonio determina il sorgere di diversi obblighi reciproci tra i coniugi, in particolare di natura pecuniaria, come l’obbligo di assistenza, e lo scioglimento del matrimonio causa il venir meno di tali obblighi. Poiché l’assegno di famiglia ha la finalità di compensare oneri supplementari derivanti dal matrimonio, lo scioglimento del matrimonio comporta l’estinzione del diritto del funzionario coniugato a beneficiare dell’assegno di famiglia percepito a motivo del matrimonio.

Di conseguenza, l’articolo 16, paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che la data in cui viene meno il diritto di un funzionario, derivante dal suo matrimonio, a percepire l’assegno di famiglia corrisponde alla data di scioglimento del matrimonio.

(v. punti 29-31)

Riferimento:

Corte: 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, punto 11

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1992, Díaz García/Parlamento, T‑43/90, punto 36; 11 giugno 1996, Pavan/Parlamento, T‑147/95, punto 42; 22 febbraio 2006, Adam/Commissione, T‑342/04, punto 32

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento, F‑45/07, punto 62