Language of document : ECLI:EU:F:2015:27

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

25 marzo 2015

Causa F‑143/14

Simplice Gervais Singou

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Rigetto di una denuncia per molestie psicologiche – Mancato rinnovo del contratto – Mancanza di reclamo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Singou chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento delle decisioni del Consiglio dell’Unione europea di respingere la sua denuncia per molestie psicologiche e di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale a tempo determinato e, dall’altro, la condanna del Consiglio al risarcimento dei danni che il ricorrente ritiene di aver subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. Il sig. Singou sopporterà le proprie spese.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Mancanza – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 117)

Gli artt. 90 e 91 dello Statuto, applicabili per analogia agli agenti contrattuali in forza dell’art. 117 del Regime applicabile agli altri agenti, subordinano la ricevibilità di un ricorso proposto da un funzionario o un ex funzionario contro l’istituzione cui esso appartiene, o apparteneva, alla condizione del rituale svolgimento del procedimento amministrativo previo.

In particolare, ai sensi dell’art. 91, paragrafo 2, dello Statuto, un ricorso contro un atto lesivo è ricevibile solo se l’autorità che ha il potere di nomina è stata previamente investita di un reclamo a norma dell’art. 90, paragrafo 2, dello Statuto e nel termine ivi previsto e se tale reclamo ha formato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

(v. punti 10 e 11)