Language of document : ECLI:EU:C:2019:1115

Causa C-502/19

Procedimento penale

contro

Oriol Junqueras Vies

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Supremo)

 Sentenza (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento accelerato – Diritto istituzionale – Cittadino dell’Unione europea eletto al Parlamento europeo mentre è sottoposto a custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale – Articolo 14 TUE – Nozione di “membro del Parlamento europeo” – Articolo 343 TFUE – Immunità necessarie all’assolvimento dei compiti dell’Unione europea – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 9 – Immunità riconosciute ai membri del Parlamento europeo – Immunità di viaggio  – Immunità di sessione – Ambito di applicazione ratione personae, materiae, temporis delle diverse immunità – Revoca dell’immunità da parte del Parlamento europeo – Richiesta di revoca dell’immunità da parte di un giudice nazionale – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – Articolo 5 – Mandato – Articolo 8 – Procedura elettorale – Articolo 12 – Verifica dei poteri dei membri del Parlamento europeo a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 39, paragrafo 2 – Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto – Diritto di eleggibilità»

1.        Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Domanda di interpretazione proposta nell’ambito di un ricorso relativo alla fondatezza di una decisione che nega la revoca di una misura di custodia cautelare – Ammissibilità del ricorso a tale procedimento

(Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis ; regolamento di procedura della Corte, art. 105, § 1)

(v. punti 43-45)

2.        Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile – Controversia di cui al procedimento principale relativa a una misura di custodia cautelare – Sentenza di condanna intervenuta successivamente al rinvio pregiudiziale – Irrilevanza

(Art. 267 TFUE)

(v. punti 51-59)

3.        Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Nozione – Acquisizione dello status di membro del Parlamento europeo in forza e al momento della proclamazione ufficiale dei risultati

(Art. 343 TFUE; atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, art. 6; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9)

(v. punti 62, 71, 75-77)

4.        Parlamento europeo – Elezioni – Competenza degli Stati membri – Procedura elettorale e proclamazione ufficiale dei risultati elettorali – Limiti

(Artt. 2, 10, § 1, e 14, § 3, TUE ; art. 223, § 1, TFUE ; atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, artt. 8 e 12)

(v. punti 63-69)

5.        Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Immunità di sessione – Immunità connessa allo status di membro – Ambito di applicazione ratione temporis – Immunità applicabile per la durata delle sessioni del Parlamento europeo e del mandato dei membri della legislatura

(Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, art. 6 ; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9, comma 1)

(v. punti 74,77,78)

6.        Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Immunità di tragitto – Immunità connessa allo status di membro – Ambito di applicazione temporale – Immunità applicabile fin dal momento della proclamazione dei risultati elettorali

(Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, art. 6 ; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9, comma 2)

(v. punti 79-81, 85-87)

7.        Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Immunità di tragitto – Ambito di applicazione ratione materiae – Partecipazione alla sessione costitutiva del Parlamento europeo – Inclusione – Misura di custodia cautelare disposta prima della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali – Mantenimento subordinato a una richiesta di revoca dell’immunità

(Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, art. 6 ; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9, commi 1 e 2)

(v. punti 87-92)

Sintesi

Una persona eletta al Parlamento europeo acquisisce lo status di membro di tale istituzione fin dal momento della proclamazione ufficiale dei risultati e beneficia, da detto momento, delle immunità connesse a siffatto status

Nella sentenza Junqueras Vies (C-502/19), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha precisato l’ambito di applicazione ratione personae, materiae e temporis delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento europeo(1).

In tale causa, la Corte è stata chiamata dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) a pronunciarsi su varie questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’articolo 9 del protocollo. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di un ricorso proposto da un politico eletto al Parlamento europeo in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019, avverso un’ordinanza recantegli diniego di un permesso straordinario di uscita dal carcere. L’interessato era stato sottoposto a custodia cautelare, prima delle suindicate elezioni, nell’ambito di un procedimento penale avviato a suo carico, stante la sua partecipazione all’organizzazione del referendum sull’autodeterminazione che si è tenuto il 1° ottobre 2017 nella comunità autonoma della Catalogna. Questi ha richiesto il summenzionato permesso, volto a consentigli di effettuare un adempimento prescritto dal diritto spagnolo a seguito della proclamazione dei risultati, adempimento che consiste nel pronunciare il giuramento o la promessa di rispettare la Costituzione spagnola dinanzi a una commissione elettorale centrale, e nel recarsi, poi, al Parlamento europeo per partecipare alla sessione costitutiva della nuova legislatura. Dopo il rinvio alla Corte, il Tribunal Supremo ha, il 14 ottobre 2019, condannato l’interessato a una pena di tredici anni di detenzione e, per il medesimo periodo, a una pena d’interdizione assoluta a ricoprire pubblici incarichi o funzioni.

La Corte ha statuito, in primo luogo, che una persona che viene eletta al Parlamento europeo acquisisce lo status di membro del Parlamento in forza e al momento della proclamazione dei risultati elettorali, cosicché beneficia delle immunità garantite dall’articolo 9 del protocollo.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, se la procedura elettorale e la proclamazione dei risultati sono, in principio, disciplinati dalla normativa degli Stati membri, conformemente agli articoli 8 e 12 dell’atto elettorale del 1976(2), l’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto(3) costituisce l’espressione del principio costituzionale della democrazia rappresentativa, il cui ambito è definito dallo stesso diritto dell’Unione. Orbene, dai trattati e dall’atto elettorale del 1976 deriva che lo status di membro del Parlamento europeo risulta unicamente dall’elezione dell’interessato, e viene dal medesimo acquisito in forza della proclamazione ufficiale dei risultati da parte degli Stati membri. Inoltre, dall’articolo 343 TFUE si evince che l’Unione, e dunque le sue istituzioni e i suoi membri, devono beneficiare delle immunità necessarie ai loro compiti.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che le persone che, come il sig. Junqueras Vies, vengono elette membri del Parlamento europeo, beneficiano, fin dal momento della proclamazione dei risultati, dell’immunità di viaggio connessa al loro status di membro e prevista dall’articolo 9, secondo comma, del protocollo. Orbene, suddetta immunità è volta a consentire loro, segnatamente, di recarsi e di partecipare alla sessione costitutiva della nuova legislatura del Parlamento europeo. A differenza, infatti, dell’immunità di sessione prevista dal primo comma, della quale beneficiano esclusivamente a partire dell’apertura della citata sessione costitutiva e per tutta la durata delle sessioni del Parlamento europeo, l’immunità di tragitto copre gli spostamenti dei membri verso il luogo di riunione del Parlamento europeo, ivi compresa la prima riunione.

La Corte ha ricordato, a tal proposito, che gli obiettivi perseguiti dalle immunità previste dal protocollo consistono nell’assicurare la tutela del buon funzionamento e dell’indipendenza delle istituzioni. In siffatto contesto, l’immunità di viaggio prevista all’articolo 9, secondo comma, del menzionato protocollo, dà effetto al diritto di eleggibilità sancito all’articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, consentendo ad ogni membro, sin dal momento in cui viene proclamato eletto e a prescindere dal punto di sapere se abbia o meno effettuato eventuali adempimenti previsti dal diritto nazionale, di partecipare alla sessione costitutiva del Parlamento europeo senza poter essere ostacolato nel suo spostamento.

La Corte ha deciso, in terzo e ultimo luogo, che il beneficio dell’immunità di viaggio, garantito a ogni membro del Parlamento europeo, comporta la revoca di ogni misura di custodia cautelare che fosse stata disposta prima della proclamazione della sua elezione, al fine di consentirgli di recarsi e di partecipare alla sessione costitutiva del Parlamento europeo. Pertanto, se il giudice nazionale competente giudicasse necessario mantenere tale misura, gli incomberebbe il chiedere quanto prima al Parlamento europeo la revoca dell’immunità in parola, in base all’articolo 9, terzo comma, del protocollo.


1      Immunità previste all’articolo 343 TFUE e all’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266) (in prosieguo: il «protocollo»).


2      Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU 1976, L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 283, pag. 1)


3      Articolo 14, paragrafo 3, TUE.