Language of document : ECLI:EU:F:2013:155

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

23 ottobre 2013

Causa F‑93/12

Luigi D’Agostino

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Articolo 3 bis del RAA – Mancato rinnovo di un contratto – Dovere di sollecitudine – Interesse del servizio – Esame completo e circostanziato all’interno di tutti i servizi delle possibilità di impiego corrispondenti alle mansioni previste dal contratto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. D’Agostino chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 1° dicembre 2011, di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale e il risarcimento dei danni alla carriera, morale e alla salute che ne sarebbero derivati, e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno morale subito a seguito dell’illegittimità del suo rapporto informativo per il 2010.

Decisione:      La decisione della Commissione europea, del 1° dicembre 2011, di non rinnovare il contratto del sig. D’Agostino è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese sostenute dal sig. D’Agostino. Il sig. D’Agostino sopporterà i due terzi delle proprie spese.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Ricorso – Termini – Reclami in successione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 3)

2.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Ambito di applicazione – Perpetuazione della situazione contrattuale di un agente – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24; Regime applicabile agli altri agenti, art. 87)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 24; Regime applicabile agli altri agenti, art. 11)

4.      Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di una decisione di non rinnovare un contratto di agente temporaneo – Possibilità per l’amministrazione di adottare una nuova decisione conforme alla sentenza – Rigetto della domanda di risarcimento del danno materiale derivato dalla decisione annullata

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Due reclami presentati in successione entro il termine statutario contro la stessa decisione sono entrambi ricevibili e idonei a far decorrere i termini di ricorso contenzioso. In tal caso, occorre prendere in considerazione per il calcolo del termine di ricorso contenzioso la data di ricezione della decisione con la quale l’amministrazione ha preso posizione su tutti gli argomenti presentati dal ricorrente entro il termine di reclamo. Se entro il termine di reclamo il ricorrente ha presentato un secondo reclamo avente la stessa portata del primo, in particolare in quanto esso non contiene né nuove domande, né nuove censure, né nuovi elementi di prova, la decisione che respinge tale secondo reclamo dev’essere considerata come un atto meramente confermativo del rigetto del primo reclamo, di modo che proprio a partire dal detto rigetto decorre il termine di ricorso. Per contro, nell’ipotesi in cui il secondo reclamo contenga elementi nuovi rispetto al primo reclamo, la decisione di rigetto del secondo reclamo va considerata come una nuova decisione adottata, previo riesame della decisione di rigetto del primo reclamo, alla luce del secondo reclamo.

(v. punti 29 e 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 novembre 2000, Ghignone e a./Consiglio, T‑44/97 (punti 39 e 41); 11 dicembre 2007, Sack/Commissione, T‑66/05 (punto 41)

Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2008, Collotte/Commissione, F‑58/07 (punto 32)

2.      Le disposizioni dell’articolo 12 bis dello Statuto che vietano ogni forma di molestia psicologica e che vengono rese applicabili agli agenti contrattuali dall’articolo 87 del Regime applicabile agli altri agenti non possono avere l’effetto di impedire all’istituzione di porre fine, per un motivo legittimo connesso all’interesse del servizio ed estraneo ad ogni fatto configurante molestie psicologiche, ad un rapporto contrattuale per il solo motivo che una siffatta decisione di non proseguire il rapporto di lavoro potrebbe pregiudicare, in particolare sul piano finanziario o sotto un profilo psicologico, l’interesse dell’agente. Analogamente, anche se gli agenti contrattuali possono far valere le disposizioni dell’articolo 24 per chiedere la tutela dell’istituzione da cui dipendono contro fatti configuranti molestie psicologiche di cui siano vittime, essi non possono utilmente farle valere per chiedere, a titolo di assistenza, la perpetuazione della loro situazione contrattuale poiché tale articolo non è stato, in ogni caso, concepito per uno scopo del genere.

(v. punto 52)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 giugno 2012, Cantisani/Commissione, F‑71/10 (punto 78, e giurisprudenza ivi citata)

3.      Il dovere di sollecitudine implica in particolare che, quando statuisce sulla situazione di un funzionario o di un agente, e ciò anche nell’ambito dell’esercizio di un ampio potere discrezionale, l’autorità competente prenda in considerazione tutti gli elementi che possono determinare la sua decisione; nel far ciò, essa è tenuta a tener conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario o dell’agente interessato.

In tale valutazione dell’interesse del servizio, anche se non spetta al giudice dell’Unione sindacare la scelta della politica del personale che un’istituzione intende perseguire per condurre a buon fine le funzioni che le sono conferite, esso, quando è investito di una domanda di annullamento di una decisione di non rinnovare un contratto di agente contrattuale, può validamente verificare se la motivazione adottata dall’amministrazione non sia tale da rimettere in discussione i criteri e le condizioni di base fissati dal legislatore nello Statuto e nel Regime applicabile agli altri agenti e diretti in particolare a garantire al personale contrattuale la possibilità di beneficiare, se del caso, nel tempo, di una certa continuità di impiego.

(v. punto 56)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione, 33/79 e 75/79 (punto 22); 29 ottobre 1981, Arning/Commissione, 125/80 (punto 19)

Tribunale di primo grado: 6 luglio 1999, Séché/Commissione, T‑112/96 e T‑115/96 (punti 147‑149); 2 marzo 2004, Di Marzio/Commissione, T‑14/03 (punti 99 e 100)

Tribunale della funzione pubblica: 13 giugno 2012, Macchia/Commissione, F‑63/11 (punto 60, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑368/12 P)

4.      Il Tribunale della funzione pubblica non può condannare l’istituzione convenuta al pagamento di un risarcimento danni a fronte del danno materiale subito dal ricorrente a causa del mancato rinnovo del suo contratto quando la decisione impugnata è annullata per il motivo che l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non ha proceduto, tenuto conto del dovere di sollecitudine che grava su di essa, ad un esame completo e circostanziato dei fatti alla luce dell’interesse del servizio. In tale contesto, non può, in ogni caso, essere escluso che tale autorità ritenga di poter adottare nuovamente la decisione di non rinnovare del contratto del ricorrente dopo aver proceduto ad un riesame completo e circostanziato della situazione di impiego del ricorrente alla luce delle esigenze del servizio e delle sue capacità professionali.

(v. punti 77‑79)